venerdì 16 gennaio 2015
Sardegna: dal 29 gennaio le domande per i contributi per lo sviluppo delle cooperative
La Regione Sardegna tramite l’Assessorato regionale del lavoro ha pubblicato l’avviso per la realizzazione di interventi volti ad agevolare il processo di capitalizzazione delle imprese cooperative sarde già esistenti che intendono espandersi determinando un contestuale aumento del proprio patrimonio netto.
Nello specifico l’avviso prevede l’erogazione di contributi rimborsabili concessi nella forma tecnica del prestito partecipativo, strumento finanziario che consente alla società cooperativa di ottenere, sin dall’inizio, le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione di un programma di investimento che deve prevedere obbligatoriamente anche l’incremento del livello di capitalizzazione della cooperativa. importo minimo euro 21.000; massimo euro 120.000,00; Durata massima: 60 mesi; Tasso: 0% fino Euro 60.000,00; per interventi superiori a 60.000 euro il tasso di interesse non potrà essere inferiore allo 0,50% annuo.
Per la ricezione delle domande si seguirà una procedura “a sportello” che sarà attiva a partire dal 29 gennaio 2015.
giovedì 15 gennaio 2015
Novità iva in edilizia
Trattasi di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva. Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge). Lo prevede la lettera a-ter), aggiunta al sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72, la quale nulla specifica con riguardo al fatto che i servizi siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore. La rilevanza “oggettiva” delle prestazioni individuate dalla nuova norma è inoltre supportata dalla precisazione inserita nella precedente lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la disciplina prevista per le prestazioni di subappalto in edilizia (indicate, appunto, nella lettera a) si applica ai servizi «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)».
Numerosi, tuttavia, i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della nozione di «edificio» (la norma comunitaria parla di «beni immobili»), specificando altresì se sono comprese anche singole porzioni o, ancora, se deve farsi esclusivo riferimento ai prestatori che svolgono attività rientranti nel settore F della tabella Ateco, come il riferimento al «settore edile» contenuto nella relazione illustrativa potrebbe far ritenere.
Numerosi, tuttavia, i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della nozione di «edificio» (la norma comunitaria parla di «beni immobili»), specificando altresì se sono comprese anche singole porzioni o, ancora, se deve farsi esclusivo riferimento ai prestatori che svolgono attività rientranti nel settore F della tabella Ateco, come il riferimento al «settore edile» contenuto nella relazione illustrativa potrebbe far ritenere.
IVA Split payment nelle operazioni con gli enti pubblici
L’approvazione definitiva della legge di stabilità 2015 conferma le importanti novità in materia di applicazione dell’Iva nelle operazioni effettuate con gli enti pubblici. In particolare, si prevede che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, le forniture eseguite a favore della Pubblica Amministrazione devono avvenire con il sistema dello “split payment”, che consiste nell’addebito dell’Iva in fattura da parte del soggetto passivo che pone in essere l’operazione, ma con versamento dell’imposta a carico dell’acquirente o committente. Si precisa sin da subito che, contrariamente a quanto previsto dal testo del disegno di legge, il sistema in questione è operativo dal 1° gennaio 2015 senza necessità di autorizzazione comunitaria, fermo restando che se tale autorizzazione non dovesse pervenire sarà necessario ripristinare l’applicazione ordinaria dell’Iva con tutte le problematiche che ne possono derivare.
Tecnicamente, la modifica normativa si inserisce nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e dei suoi organi, anche dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei loro consorzi, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l’imposta è versata dal cessionario o committente (nella qualità di soggetto passivo), con modalità e termini che saranno fissati da un apposito decreto ministeriale. In buona sostanza, tramite il meccanismo in questione, il cedente o prestatore emette fattura con addebito d’imposta, e l’acquirente o committente procede al pagamento dell’imponibile al fornitore stesso, mentre l’imposta è versata direttamente all’Erario. Al fine di consentire l’applicazione del sistema in questione, nella fattura emessa dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l’indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente direttamente a favore dell’Erario (ad esempio indicando “Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”). E’ evidente che con tale sistema si evita la possibilità da parte del fornitore di incassare l’imposta e di non versarla al Fisco, al pari di quanto si ottiene con il reverse charge, anche se in tale ultimo caso il soggetto che pone in essere l’operazione non esercita la rivalsa del tributo. Lo split payment, tuttavia, non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d’acconto, per i quali l’imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari.
Per quanto riguarda la decorrenza, come già anticipato, secondo l’originario disegno di legge l’efficacia del nuovo sistema era subordinata al rilascio, da parte del Consiglio Ue, dell’autorizzazione per la deroga all’art. 395 della direttiva Ue, mentre nel testo definitivo, a causa di problemi collegati ad altre vicende, si è data attuazione immediata alla novità già a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015. Le concrete modalità di versamento dell’imposta, nonché i relativi termini, saranno tuttavia definite da un apposito decreto attuativo, anche se pare ragionevole supporre che si procederà tramite utilizzo di una versione speciale del modello F24 enti pubblici. In caso di omesso o ritardato versamento dell’imposta, è prevista l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 (30% dell’imposta non versata o versata tardivamente).
Infine, è bene segnalare che le disposizioni relative allo split payment, di cui all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, non si applicano alle operazioni per le quali l’ente cessionario o committente, in qualità di soggetto passivo d’imposta, debba applicare il regime di inversione contabile (ad esempio, acquisti intracomunitari di beni, ovvero prestazioni di subappalto rese nel settore edile). In altre parole, laddove l’operazione rientri in una delle fattispecie per le quali si rende applicabile il regime del reverse charge, quest’ultimo prevale rispetto al nuovo sistema dello split payment.
domenica 21 dicembre 2014
Assunzioni agevolate: gli sgravi contributivi validi dal 2015
La Legge di Stabilità introduce sgravi contributivi per i datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2015. La normativa, tuttavia, prevede la soppressione di precedenti formule di assunzione agevolata, in particolare quelle previste dalla Legge 407/1990 per i disoccupati.Vediamo dunque nel dettaglio cosa prevede la nuova disciplina e che cosa invece cambia, anche rispetto agli incentivi previsti dalla Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012).
Assunzioni agevolate 2015
Secondo la nuova Legge di Stabilità, per assunzioni con contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1 gennaio 2015 e stipulate entro il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali INPS, fino a 36 mesi, per non oltre 8.060 euro l’anno (esclusi dall’agevolazione premi e contributi INAIL). Il beneficio si applica per nuovi assunti senza contratto stabile da almeno sei mesi. In sintesi:- assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori non occupati con tale contratto nei 6 mesi precedenti,
- sgravio del 100%,
- Premio INAIL dovuto,
- Agevolazioni per assunzioni da gennaio e stipulate entro dicembre 2015.
Incentivi soppressi
Da gennaio 2015 sono soppresse le agevolazioni contributive della Legge 407/1990, che all’articolo 8 comma 9 prevedeva agevolazioni contributive per i datori di lavoro (imprese, enti pubblici economici, consorzi di imprese e datori iscritti agli albi professionali) che assumevano a tempo indeterminato, anche part-time, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, sospesi dal lavoro o in CIG. Le agevolazioni (compresa riduzione del premio INAIL) consistevano in una riduzione dei contributi per 36 mesi, pari al 50% per tutti i datori di lavoro; 100% per imprese operanti nel Mezzogiorno e imprese artigiane. In sintesi:- assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 24 mesi di disoccupazione,
- sgravio del 50% per tutti (100% per imprese del Mezzogiorno e artigiane),
- riduzione premio INAIL,
- agevolazioni per assunzioni senza limiti temporali,
- Se l’azienda ha effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o sospensioni e intende assumere nuovo personale per pari unità, solo se sono trascorsi 6 mesi dalla cessazione dei precedenti rapporti di lavoro.
Altri sgravi
In realtà, anche la Riforma del Lavoro Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto una formula di assunzione agevolata per i disoccupati da almeno 12 mesi: lo sgravio contributivo si applica in questo caso per assunzioni di donne di qualsiasi età e lavoratori di oltre 50 anni. La riduzione dei contribuiti INPS è al 50% per 36 mesi, in un arco di tempo di 12 o 18 mesi (contratto determinato o indeterminato).Mentre finora le due opzioni per assumere disoccupati potevano accavallarsi (Legge 407 e Legge Fornero) – tanto da portare l’INPS a chiarire come fosse da applicare in questi casi quella valevole per 24 mesi, eventualmente utilizzando entrambe in alcune circostanze (Circolare 111/2013) - con la Legge di Stabilità e la soppressione della 497 il “problema” non si pone più.
lunedì 15 dicembre 2014
Come rateizzare le cartelle Equitaliacon un click
Il rinnovato sito di Equitalia, oltre ad una rinnovata veste grafica,presenta alcune novità finalizzate a semplificare il rapporto con i contribuenti.
Infatti è ora disponibile un nuovo servizio, denominato “rateazioni online”, che consente di richiedere direttamente via web la dilazione dei debiti fino a 50.000 euro.
Con il nuovo servizio è sufficiente inserire i propri dati anagrafici, specificare l’atto esecutivo per cui si richiede la rateizzazione e compilare poi la domanda.
Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il pagamento.
La rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di una semplice richiesta, mentre per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino la situazione di difficoltà economica del contribuente, ma per tali fattispecie è necessario utilizzare i canali tradizionali (presentazione diretta allo sportello o a mezzo raccomandata ar).
Si rammenta che il nuovo servizio presente nel sito di Equitalia si aggiunge alleseguenti opzioni già disponibili:
– “paga online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito;
– “estratto conto” che permette di verificare la propria situazione debitoria e le procedure in corso;
– “sospensione online” che dà la possibilità di inviare l’istanza per sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori;
– il “trova sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere assistenza.
Con la nuova veste grafica del sito Equitalia si prefigge di renderlo accessibile anche da tablet e smartphone.
Nel nuovo sito i servizivengono posti in primo piano e suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici creditori.
In ciascun profilo si trovano i servizi più usati, le informazioni correlate e la principale normativa sulla riscossione.
L’area Cittadini è stata realizzata con testi più semplici, nuove guide facili, infografiche e canali di contatto sempre accessibili.
Nell’area Imprese le informazioni si riferiscono agli aspetti più rilevanti per gli imprenditori con approfondimenti su compensazioni e rimborsi in conto fiscale.
Infatti è ora disponibile un nuovo servizio, denominato “rateazioni online”, che consente di richiedere direttamente via web la dilazione dei debiti fino a 50.000 euro.
Con il nuovo servizio è sufficiente inserire i propri dati anagrafici, specificare l’atto esecutivo per cui si richiede la rateizzazione e compilare poi la domanda.
Equitalia invierà il piano di ammortamento con i relativi bollettini per effettuare il pagamento.
La rateazione per debiti fino a 50 mila euro viene concessa a seguito di una semplice richiesta, mentre per i debiti superiori a 50 mila euro sono necessari alcuni documenti aggiuntivi che attestino la situazione di difficoltà economica del contribuente, ma per tali fattispecie è necessario utilizzare i canali tradizionali (presentazione diretta allo sportello o a mezzo raccomandata ar).
Si rammenta che il nuovo servizio presente nel sito di Equitalia si aggiunge alleseguenti opzioni già disponibili:
– “paga online” che consente di saldare i debiti con la carta di credito;
– “estratto conto” che permette di verificare la propria situazione debitoria e le procedure in corso;
– “sospensione online” che dà la possibilità di inviare l’istanza per sospendere la riscossione e attivare la verifica su quanto richiesto dagli enti pubblici creditori;
– il “trova sportello” e i canali di contatto diretti per chiedere assistenza.
Con la nuova veste grafica del sito Equitalia si prefigge di renderlo accessibile anche da tablet e smartphone.
Nel nuovo sito i servizivengono posti in primo piano e suddivisi per profili: cittadini, imprese, ordini/associazioni ed enti pubblici creditori.
In ciascun profilo si trovano i servizi più usati, le informazioni correlate e la principale normativa sulla riscossione.
L’area Cittadini è stata realizzata con testi più semplici, nuove guide facili, infografiche e canali di contatto sempre accessibili.
Nell’area Imprese le informazioni si riferiscono agli aspetti più rilevanti per gli imprenditori con approfondimenti su compensazioni e rimborsi in conto fiscale.
sabato 13 dicembre 2014
IMU E TASI SCADENZA DEL 16 DICEMBRE 2014
La Tasi è la Tassa sui servizi indivisibili, l’imposta comunale istituita dalla legge di Stabilità che rappresenta il vero dilemma del 16 ottobre. Si stima che coinvolgerà 15 milioni di italiani, tra proprietari e inquilini. E sta mandando in crisi molti contribuenti, alle prese con aliquote e calcoli estremamente complessi.
La Tasi si applica a tutti gli immobili situati sul territorio nazionale, incluse le prime e seconde case, gli uffici, i negozi, i capannoni, le pertinenze, e con l’unica eccezione dei terreni agricoli. Deve essere pagata da proprietari e inquilini, in diversa misura.
La scadenza non è arbitraria, ma dipende dalle tempistiche con cui i Comuni hanno deliberato le aliquote applicate agli immobili sul territorio di riferimento. Ci sono anche dei Comuni, circa 600, che non hanno emesso per tempo la delibera, costringendo i cittadini a pagare la tassa in un’unica soluzione entro il 16 di dicembre: in tal caso si applicherà l’aliquota di base dell’1 per mille. L’elenco delle delibere dei Comuni, con relative date e scadenze, è consultabile al sito del ministero delle Finanze.
Uno dei problemi principali della Tasi sta nel fatto che ciascun contribuente deve calcolarla per conto proprio: non saranno le amministrazioni locali a comunicare l’importo dovuto. E il procedimento per arrivare al totale è abbastanza complesso. La metodologia è questa: la rendita catastale dell’immobile deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a 160 per case e abitazioni, a 80 per gli uffici, a 55 per i negozi, a 65 per gli immobili strutturali. Il risultato va quindi moltiplicato per le aliquote stabilite dai singoli Comuni italiani; al totale vanno sottratte eventuali detrazioni. Gli inquilini dovranno pagare una quota della Tasi compresa tra il 10 e il 30%, come stabilito dalle amministrazioni comunali. Insomma, forse per andare sul sicuro è meglio rivolgersi a un Caf (Centro di Assistenza Fiscale).
Per quanto riguarda l’Imu, il punto di partenza è la rendita catastale dell’immobile. Il dato può essere reperito dal rogito catastale o dalla dichiarazione dei redditi, e indica in pratica quanto renderebbe teoricamente l’immobile se fosse dato in affitto. Il valore va poi rivalutato del 5% e moltiplicato per un coefficiente fisso pari a 160(aumentato del 60% rispetto al coefficiente della vecchia Ici). Supponiamo ad esempio che la rendita catastale di un immobile sia pari a 1.000 euro. La rivalutazione è quindi di 1.000 euro più il 5% di 1.000 euro (vale a dire, 50 euro): fanno 1.050 euro in tutto. Moltiplicando per 160, il risultato finale è pari a 168mila euro.
Niente panico, ovviamente non è questo il valore dell’Imu. C’è un passaggio successivo da effettuare. L’importo ottenuto, infatti, è quello sul quale si applica l’aliquota fissata dal decreto Salva Italia e modificata dai singoli comuni. L’aliquota di base è dello 0,4% (il 4 per mille) per l’abitazione principale (quella in cui ogni cittadino ha la propria residenza fiscale e in cui dimora abitualmente) e dello 0,76% per la seconda casa. Le amministrazioni comunali possono modificare queste percentuali a livello locale, alzandole o abbassandole dello 0,2% (per le abitazioni principali) e dello 0,3% (per le seconde case). Poichè lo Stato si riserva la metà del gettito derivante dall’Imu, e vista la necessità dei Comuni di raggranellare risorse, è facile prevedere che la maggior parte degli enti locali si terrà comunque su valori di aliquota vicini ai massimi. Nell’esempio, quindi, un’aliquota dello 0,4% su 168mila euro (per una rendita catastale di 1.000 euro) implica un eborso di 672 euro. C’è però la possibilità di detrarre 200 euro sulla prima casa (il totale dell’esempio scenderebbe così a 472 euro) e altri 50 euro per ogni figlio. Per pagare è possibile utilizzare il modello F24, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, effettuando il versamento tramite la propria banca (anche via home banking) o tramite intermediari abilitati come i Centri di assistenza fiscali (Caf) dislocati sul territorio.
La Tasi si applica a tutti gli immobili situati sul territorio nazionale, incluse le prime e seconde case, gli uffici, i negozi, i capannoni, le pertinenze, e con l’unica eccezione dei terreni agricoli. Deve essere pagata da proprietari e inquilini, in diversa misura.
La scadenza non è arbitraria, ma dipende dalle tempistiche con cui i Comuni hanno deliberato le aliquote applicate agli immobili sul territorio di riferimento. Ci sono anche dei Comuni, circa 600, che non hanno emesso per tempo la delibera, costringendo i cittadini a pagare la tassa in un’unica soluzione entro il 16 di dicembre: in tal caso si applicherà l’aliquota di base dell’1 per mille. L’elenco delle delibere dei Comuni, con relative date e scadenze, è consultabile al sito del ministero delle Finanze.
Uno dei problemi principali della Tasi sta nel fatto che ciascun contribuente deve calcolarla per conto proprio: non saranno le amministrazioni locali a comunicare l’importo dovuto. E il procedimento per arrivare al totale è abbastanza complesso. La metodologia è questa: la rendita catastale dell’immobile deve essere rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente pari a 160 per case e abitazioni, a 80 per gli uffici, a 55 per i negozi, a 65 per gli immobili strutturali. Il risultato va quindi moltiplicato per le aliquote stabilite dai singoli Comuni italiani; al totale vanno sottratte eventuali detrazioni. Gli inquilini dovranno pagare una quota della Tasi compresa tra il 10 e il 30%, come stabilito dalle amministrazioni comunali. Insomma, forse per andare sul sicuro è meglio rivolgersi a un Caf (Centro di Assistenza Fiscale).
Per quanto riguarda l’Imu, il punto di partenza è la rendita catastale dell’immobile. Il dato può essere reperito dal rogito catastale o dalla dichiarazione dei redditi, e indica in pratica quanto renderebbe teoricamente l’immobile se fosse dato in affitto. Il valore va poi rivalutato del 5% e moltiplicato per un coefficiente fisso pari a 160(aumentato del 60% rispetto al coefficiente della vecchia Ici). Supponiamo ad esempio che la rendita catastale di un immobile sia pari a 1.000 euro. La rivalutazione è quindi di 1.000 euro più il 5% di 1.000 euro (vale a dire, 50 euro): fanno 1.050 euro in tutto. Moltiplicando per 160, il risultato finale è pari a 168mila euro.
Niente panico, ovviamente non è questo il valore dell’Imu. C’è un passaggio successivo da effettuare. L’importo ottenuto, infatti, è quello sul quale si applica l’aliquota fissata dal decreto Salva Italia e modificata dai singoli comuni. L’aliquota di base è dello 0,4% (il 4 per mille) per l’abitazione principale (quella in cui ogni cittadino ha la propria residenza fiscale e in cui dimora abitualmente) e dello 0,76% per la seconda casa. Le amministrazioni comunali possono modificare queste percentuali a livello locale, alzandole o abbassandole dello 0,2% (per le abitazioni principali) e dello 0,3% (per le seconde case). Poichè lo Stato si riserva la metà del gettito derivante dall’Imu, e vista la necessità dei Comuni di raggranellare risorse, è facile prevedere che la maggior parte degli enti locali si terrà comunque su valori di aliquota vicini ai massimi. Nell’esempio, quindi, un’aliquota dello 0,4% su 168mila euro (per una rendita catastale di 1.000 euro) implica un eborso di 672 euro. C’è però la possibilità di detrarre 200 euro sulla prima casa (il totale dell’esempio scenderebbe così a 472 euro) e altri 50 euro per ogni figlio. Per pagare è possibile utilizzare il modello F24, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, effettuando il versamento tramite la propria banca (anche via home banking) o tramite intermediari abilitati come i Centri di assistenza fiscali (Caf) dislocati sul territorio.
sabato 1 novembre 2014
Auto, aggiornamento della carta di circolazione non per tutti
Da lunedì 3 novembre 2014, scattano le nuove regole relative all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo, come è stato precisato dalla Circolare della Motorizzazione civile n. 15513 del 10.07.2014.
A pochi giorni dall'operatività delle nuove regole, la Motorizzazione Civile è intervenuta di recente con ulteriori chiarimenti sul nuovo obbligo con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso.
Dai nuovi chiarimenti forniti emerge che l'obbligo di annotazione ha una portata più limitata rispetto a quella che inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori.
Ad esempio, con riguardo ai veicoli aziendali, non sono soggetti a tale obbligo quelli concessi ai dipendenti a titolo di fringe benefit o ad uso promiscuo, mentre sono soggetti al nuovo obbligo quelli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori.
Proroga dell'intestazione temporanea o nuovo atto
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile chiarisce che l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste anche nel caso in cui sia disposta una proroga della scadenza di un atto che preveda l'intestazione temporanea a favore del medesimo soggetto, sempreché la proroga sia effettuata per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. In caso di proroga di durata inferiore o pari a 30 giorni, non si verifica invece alcun obbligo di comunicazione.
Lo stesso vale anche nel caso in cui viene effettuato un nuovo atto che preveda l'intestazione temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, a favore dello stesso intestatario temporaneo di un precedente atto (ad esempio: nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza del contratto precedente). Anche in questa ipotesi, se il nuovo contratto è di durata inferiore o pari a 30 giorni, non ricorre alcun obbligo di comunicazione.
Computo dei termini e decorrenza dei 30 giorni
Il computo dei 30 giorni relativi all'intestazione temporanea deve essere eseguito considerando i giorni naturali e consecutivi. Non rileva la circostanza che il periodo di intestazione temporanea ricada tutto all'interno di un unico anno solare (ad esempio, dal 1° febbraio 2015 al 30 aprile 2015) o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad esempio, dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1° marzo 2015 al 30 novembre 2017).
Lo stesso tipo di conteggio vale anche per il computo dei 30 giorni previsti dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, per adempiere agli obblighi di comunicazione (secondo tale norma, infatti, "...gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, ... sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5...").
Comodato di veicoli aziendali
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile fornisce importanti chiarimenti sui veicoli aziendali. L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste, infatti, anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via temporanea in comodato per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
La Circolare chiarisce, tuttavia, che essendo il comodato, per sua natura, a titolo gratuito, non si verifica comodato nel caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto o in parte) un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).
Inoltre, il comodato di veicoli aziendali comporta un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.
Pertanto, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non sussiste in caso di:
utilizzo di veicoli aziendali a titolo di "fringe benefit"; il fringe benefit è, infatti, una "retribuzione in natura" consistente nell'assegnazione del veicolo al dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro che per esigenze private. Viene meno, quindi, il carattere di gratuità e, quindi, non ricorre il caso di comodato;
utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo diverso dal fringe benefit, cioè il dipendente subisce una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso, infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per l'esercizio di attività lavorative, che per raggiungere la sua sede di lavoro o la sua abitazione o anche nel tempo libero e, quindi, viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;
utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti: in tal caso infatti, viene meno sia l'esclusività e personalità del veicolo aziendale che la continuità temporale dello stesso.
L'obbligo sussiste, invece, in caso di:
veicoli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori dell'azienda;
veicoli intestati all'imprenditore individuale se essi sono un bene strumentale d'impresa. In tal caso, il relativo comodato impone solo l'aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di circolazione; se, invece, il veicolo risulta essere bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato comporta sia l'obbligo di aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, sia quello di aggiornamento della carta di circolazione;
veicoli concessi in comodato a persone fisiche o anche ad altre aziende, enti o organizzazioni.
Resta esclusa l'annotazione di subcomodati.
A pochi giorni dall'operatività delle nuove regole, la Motorizzazione Civile è intervenuta di recente con ulteriori chiarimenti sul nuovo obbligo con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso.
Dai nuovi chiarimenti forniti emerge che l'obbligo di annotazione ha una portata più limitata rispetto a quella che inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori.
Ad esempio, con riguardo ai veicoli aziendali, non sono soggetti a tale obbligo quelli concessi ai dipendenti a titolo di fringe benefit o ad uso promiscuo, mentre sono soggetti al nuovo obbligo quelli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori.
Proroga dell'intestazione temporanea o nuovo atto
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile chiarisce che l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste anche nel caso in cui sia disposta una proroga della scadenza di un atto che preveda l'intestazione temporanea a favore del medesimo soggetto, sempreché la proroga sia effettuata per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. In caso di proroga di durata inferiore o pari a 30 giorni, non si verifica invece alcun obbligo di comunicazione.
Lo stesso vale anche nel caso in cui viene effettuato un nuovo atto che preveda l'intestazione temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, a favore dello stesso intestatario temporaneo di un precedente atto (ad esempio: nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza del contratto precedente). Anche in questa ipotesi, se il nuovo contratto è di durata inferiore o pari a 30 giorni, non ricorre alcun obbligo di comunicazione.
Computo dei termini e decorrenza dei 30 giorni
Il computo dei 30 giorni relativi all'intestazione temporanea deve essere eseguito considerando i giorni naturali e consecutivi. Non rileva la circostanza che il periodo di intestazione temporanea ricada tutto all'interno di un unico anno solare (ad esempio, dal 1° febbraio 2015 al 30 aprile 2015) o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad esempio, dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1° marzo 2015 al 30 novembre 2017).
Lo stesso tipo di conteggio vale anche per il computo dei 30 giorni previsti dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, per adempiere agli obblighi di comunicazione (secondo tale norma, infatti, "...gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, ... sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5...").
Comodato di veicoli aziendali
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile fornisce importanti chiarimenti sui veicoli aziendali. L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste, infatti, anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via temporanea in comodato per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.
La Circolare chiarisce, tuttavia, che essendo il comodato, per sua natura, a titolo gratuito, non si verifica comodato nel caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto o in parte) un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).
Inoltre, il comodato di veicoli aziendali comporta un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.
Pertanto, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non sussiste in caso di:
utilizzo di veicoli aziendali a titolo di "fringe benefit"; il fringe benefit è, infatti, una "retribuzione in natura" consistente nell'assegnazione del veicolo al dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro che per esigenze private. Viene meno, quindi, il carattere di gratuità e, quindi, non ricorre il caso di comodato;
utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo diverso dal fringe benefit, cioè il dipendente subisce una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso, infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per l'esercizio di attività lavorative, che per raggiungere la sua sede di lavoro o la sua abitazione o anche nel tempo libero e, quindi, viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;
utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti: in tal caso infatti, viene meno sia l'esclusività e personalità del veicolo aziendale che la continuità temporale dello stesso.
L'obbligo sussiste, invece, in caso di:
veicoli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori dell'azienda;
veicoli intestati all'imprenditore individuale se essi sono un bene strumentale d'impresa. In tal caso, il relativo comodato impone solo l'aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di circolazione; se, invece, il veicolo risulta essere bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato comporta sia l'obbligo di aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, sia quello di aggiornamento della carta di circolazione;
veicoli concessi in comodato a persone fisiche o anche ad altre aziende, enti o organizzazioni.
Resta esclusa l'annotazione di subcomodati.
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