E' possibile integrare il modello standard ministeriale di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata di cui al DM 23.6.2012 n. 138, in attuazione dell'art. 3 del DL 1/2012.
È quanto chiarito dal Ministero della Giustizia nel parere del 10.12.2012, inviato al Ministero dello Sviluppo economico e reso noto alle Camere di Commercio con la circ. 2.1.2013 n. 3657/C.
Orientamento del Ministero dello Sviluppo economico
Il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto "maggiormente coerente con il quadro normativo in essere" l'interpretazione non favorevole all'integrazione dell'atto costitutivo/statuto redatto secondo il modello standard, pena l'utilizzo di altre forme societarie per le quali non sono previsti modelli standard, né la prestazione gratuita del notaio (come nel caso, ad esempio, della società a responsabilità limitata a capitale ridotto).
Orientamento del Ministero della Giustizia
Secondo il Ministero della Giustizia, considerando che la norma primaria ha rimesso all'attività normativa regolamentare la sola tipizzazione dell'atto costitutivo e dello statuto della srl semplificata, la disciplina applicabile in relazione al funzionamento della società risulta essere quella prevista dal codice civile; disciplina codicistica che, a sua volta, al di là degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'atto identificativi dell'identità dell'ente, fornisce in linea generale regole modificabili statutariamente.
Pertanto, il modello ministeriale contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della srl semplificata e "nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipo mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale".
Inoltre, il modello standard ministeriale, anche se ha la finalità di garantire l'esenzione dal pagamento degli onorari notarili, non vieta alle parti di richiedere la predisposizione del negozio secondo le esigenze proprie dell'attività di impresa che si intende svolgere mediante l'utilizzo del modello societario semplificato.
domenica 27 gennaio 2013
sabato 19 gennaio 2013
Dichiarazioni iva per compensazioni sopra i 5.000 euro
Con l’avvicinarsi del 28 febbraio, come ogni anno gli operatori tornano ad affrontare la complessa e articolata disciplina della compensazione dei crediti IVA. In merito, si ricorda che, al fine di contrastare possibili abusi nell’ambito della compensazione di crediti d’imposta, con il DL 78/2009 e successive modifiche sono stati introdotti alcuni vincoli, ossia: - la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR); - l’obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 5.000 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; - l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità oppure è sufficiente la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti. Il limite di 5.000 o 15.000 euro, riferito all’anno di maturazione del credito (e non all’anno solare di utilizzo in compensazione), deve essere calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Esso, inoltre, non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA. Per i crediti trimestrali, il limite di 5.000 euro deve essere verificato con riferimento alla somma degli importi maturati nei primi tre trimestri dell’anno.
mercoledì 16 gennaio 2013
De Minimis. Contributi del Comune di Cagliari per la creazione di nuove imprese
Ha preso il via il progetto “Aiuti De Minimis” attraverso il quale, con l'erogazione di contributi finanziari, il Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie del Comune di Cagliari intende favorire la creazione di nuove imprese e nuovi posti di lavoro.L'istanza di contributo, redatta secondo la modulistica allegata al bando (disponibile sul nostro sito http://www.studioiadevaia.com/contributi-a-fondo-perduto-per-le-imprese.php) dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a partire dal 15 aprile 2013 ed entro il 18 maggio 2013 al Servizio Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie – Via Roma 145 – 09124 Cagliari.Fino all'esaurimento dei fondi disponibili verranno soddisfatte le proposte imprenditoriali per le quali saranno predisposte due distinte graduatorie di merito. Non saranno, invece, prese in considerazione le proposte inviate fuori dai termini previsti del bando.Per agevolare gli interessati a partecipare al progetto, a partire dal mese di aprile 2013, sarà attivato un servizio di assistenza tecnica che si occuperà di orientare i candidati, consegnare il bando e la modulistica, dare informazioni riguardanti modalità della predisposizione della domanda e degli allegati oltre alle informazioni su presentazione, formazione della graduatoria, modalità e tempistica dell'erogazione dei fondi.
martedì 15 gennaio 2013
Bufera sui voucher formativi Cappellacci annulla il bando
La pioggia di proteste arrivate per l'impossibilità di partecipare all'assegnazione dei 1.400 voucher dei tirocini formativi ha spinto il presidente della giunta regionale, Ugo Cappellacci, ad annunciare che "il bando verrà annullato". Anche le risorse finanziarie verranno aumentate.“Considerato che per cause non dipendenti dalla volontà dell’amministrazione l’avvio dei nuovi voucher formativi non si è potuto svolgere in maniera tale da garantire in concreto a tutti gli aspiranti la possibilità di accedere e partecipare, la Giunta annullerà la procedura e la ripeterà con tutte le cautele e le garanzie che il caso richiede”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Ugo Cappellacci, intervenendo sul nuovo bando per i tirocini formativi. “La Giunta – prosegue il presidente- considerando l’elevato numero di domande pervenute, aumenterà inoltre le risorse finanziarie per poter soddisfare un cerchia ancora più ampia di richiedenti”.Una decisione arrivata dopo una movimentata mattinata. In poco più di due ore, alle 12,10, l'Agenzia regionale era stata sommersa di richieste per i voucher dei tirocini formativi per il 2013 e aveva dovuto chiudere il click day. Nell'avviso che era stato pubblicato on line sul sito dell'Agenzia dedicato ai tirocini (https://www.sardegnatirocini.it), era stata anche pubblicata la notizia che le pagine formative erano oggetto di un "attacco di hacker". Le risorse disponibili per i voucher, pari a cinque milioni di euro, erano messe a disposizione dal Por del Fondo Sociale europeo (Fse) 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna Asse II - Occupabilità.LA RABBIA DEI SARDI - Le proteste di chi era rimasto escluso sono state subito rumorose. Sulla pagina Facebook Sardegna Tirocini si chiedeva all'agenzia di bloccare la procedura, definita "priva di trasparenza" e inaccessibile a molti. Tante le proposte di protesta anche nel gruppo Voucher Regione Sardegna: inviare delle mail alla Regione oltre a denunciare il tutto tramite giornali e tv.TRATTO UNIONE SARDA
domenica 13 gennaio 2013
Bando de minimis di Cagliari e microcredito, il Pd: rilanceremo le imprese cagliaritane
Bando De Minimis e Microcredito. Questi gli strumenti strategici su cui punta il Partito Democratico per sostenere le imprese in difficoltà, e potenziare l'occupazione a Cagliari. Secondo i consiglieri del Pd, che hanno a tal proposito presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale, "molte imprese e aziende in difficoltà potrebbero dare un forte contributo alla città di Cagliari con gli strumenti economici De minimis e Microcredito, potenziando l'occupazione e il miglioramento diffuso della vita dei cittadini, con particolare riferimento allo sviluppo urbano sostenibile e alla crescita culturale". Il bando De minimis sarà pronto nel giro di due settimane e prevede l'utilizzo di risorse economiche derivanti da economie di precedenti bandi, rinunce, e mancate assegnazioni, per un ammontare di 3 milioni 579 mila e 438,48 euro: l'importo massimo erogabile a ciascuna attività sarà di 50 mila euro a fondo perduto, e quello minimo di cofinanziamento, a carico del beneficiario, non dovrà essere inferiore al 25 per cento del programma di investimento. Quindi 70 nuove attività in arrivo: oltre quelle tradizionali, come quella della ricettività turistica, dell'artigianato, e dell'attività manifatturiera, avranno la priorità i settori della produzione artistica e culturale, dei servizi informatici e produzione e applicazione di tecnologie innovative orientate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini in relazione all'idea di Città Intelligente. Avranno una corsia preferenziale anche le attività che offrono servizi turistici relativi alla valorizzazione del patrimonio storico archeologico e naturalistico, ma anche servizi per la mobilità sostenibile, gestione delle risorse idriche, riciclaggio. "Oltre al Microcredito e De minimis - precisa il consigliere Marco Murgia, primo firmatario dell'ordine del giorno - ci saranno anche altri canali di finanziamento, come ad esempio il Poic. La ricettività turistica, la produzione artistica culturale (settore in crescita in Italia), le strategie comunicative dei media e dell'intrattenimento sono alcuni dei settori che potrebbero emergere avvalendosi dei contributi, così come i settori che si occupano dell'applicazione di tecnologie innovative orientate a migliorare la qualità della vita dei cittadini". "Nel contesto di crisi che stiamo vivendo questo bando é particolarmente rilevante - ha sottolineato Davide Carta, capogruppo del Pd -. È importante destinare delle risorse per nuove attività imprenditoriali, e il Pd ha dato un forte indirizzo a questa politica strategica, provando a far declinare le classiche tipologie di impresa, e dare degli spunti di indirizzi per delle nuove tipologie di attività imprenditoriale". In sintesi il Pd chiede alla Giunta comunale di puntare su "una strategia sistematica nella destinazione delle risorse economiche alle imprese, secondo una ripartizione capace di sostenere un ampio numero di settori economici, in base a criteri di equità e di sostenibilità".
sabato 12 gennaio 2013
Nuovi Bandi Regione Sardegna in scadenza
Pubblicato sul nostro sito alla pagina http://www.studioiadevaia.com/appalti-e-bandi.php gli Appalti Regione Sardegna in scadenza
venerdì 11 gennaio 2013
Per la numerazione delle fatture valgono anche le «vecchie» regole
L’univocità della numerazione è garantita anche dal solo numero in abbinamento con la data. In ogni caso, esiste ampia libertà nella scelta dei criteri di numerazione.
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti diffusi ieri dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto minimo della fattura.
Occorre ricordare che l’art. 226, punto 2), della Direttiva n. 112/2006/CE, anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2013, dalla Direttiva n. 45/2010/UE, richiede che la fattura sia unica.
In particolare, è previsto che nel documento emesso debba essere indicato “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.
Sul punto, il riformulato art. 21 del DPR n. 633/1972 è allineato alla norma comunitaria, prevedendo che la fattura debba contenere il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
In attesa di una conferma ufficiale, pareva lecito ritenere che il requisito in esame fosse soddisfatto anche laddove al numero della fattura si aggiunga, per esempio per esigenze di maggior chiarezza, l’anno di emissione del documento (es. 1/2013).
Era, inoltre, legittimo supporre che tale possibilità non preclude l’utilizzo di numerazioni progressive svincolate dall’anno di riferimento, posto che la nuova norma interna (art. 21, comma 2, lett. b), a differenza di quella previgente – art. 21, comma 2), non fa più espresso riferimento alla numerazione “in ordine progressivo per anno solare”.
Come si è accennato, l’auspicato chiarimento è giunto dalla risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, con la quale l’Agenzia delle Entrate osserva, innanzitutto, che la modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento italiano la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla Direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva n. 2010/45/UE.
La Commissione europea ha, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’art. 226 della citata Direttiva.
Tanto premesso, l’Agenzia ha precisato che il requisito dell’identificazione univoca prevista dall’attuale formulazione della norma è soddisfatto con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca, per l’appunto, l’identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell’irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
In alternativa, sempre dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all’art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già previsto dal previgente art. 21, comma 2.
In definitiva, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia considera ammissibile la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all’anno di emissione del documento (es. fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), oppure che contenga l’espresso richiamo all’anno di emissione (es. fattura n. 1/2013, fattura n. 2/2013, ecc.).
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti diffusi ieri dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto minimo della fattura.
Occorre ricordare che l’art. 226, punto 2), della Direttiva n. 112/2006/CE, anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2013, dalla Direttiva n. 45/2010/UE, richiede che la fattura sia unica.
In particolare, è previsto che nel documento emesso debba essere indicato “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.
Sul punto, il riformulato art. 21 del DPR n. 633/1972 è allineato alla norma comunitaria, prevedendo che la fattura debba contenere il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
In attesa di una conferma ufficiale, pareva lecito ritenere che il requisito in esame fosse soddisfatto anche laddove al numero della fattura si aggiunga, per esempio per esigenze di maggior chiarezza, l’anno di emissione del documento (es. 1/2013).
Era, inoltre, legittimo supporre che tale possibilità non preclude l’utilizzo di numerazioni progressive svincolate dall’anno di riferimento, posto che la nuova norma interna (art. 21, comma 2, lett. b), a differenza di quella previgente – art. 21, comma 2), non fa più espresso riferimento alla numerazione “in ordine progressivo per anno solare”.
Come si è accennato, l’auspicato chiarimento è giunto dalla risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, con la quale l’Agenzia delle Entrate osserva, innanzitutto, che la modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento italiano la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla Direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva n. 2010/45/UE.
La Commissione europea ha, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’art. 226 della citata Direttiva.
Tanto premesso, l’Agenzia ha precisato che il requisito dell’identificazione univoca prevista dall’attuale formulazione della norma è soddisfatto con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca, per l’appunto, l’identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell’irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
In alternativa, sempre dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.
Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all’art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già previsto dal previgente art. 21, comma 2.
In definitiva, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia considera ammissibile la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all’anno di emissione del documento (es. fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), oppure che contenga l’espresso richiamo all’anno di emissione (es. fattura n. 1/2013, fattura n. 2/2013, ecc.).
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