venerdì 5 ottobre 2012

La srl semplificata sopravvive al superamento del 35° anno di età

La disciplina della neonata “società a responsabilità limitata semplificata”, operativa dallo scorso 29 agosto 2012, è stata oggetto di chiarimenti dal parte del Comitato Triveneto dei Notai in alcune massime pubblicate nei giorni scorsi.
A tal proposito, si ricorda che la normativa è contenuta all’art. 2463-bis c.c., introdotto dall’art. 3, comma 1, del DL 1/2012. Con il DM 138/2012, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, ha proceduto alla tipizzazione del modello standard di atto costitutivo e statuto della nuova srl semplificata e sono stati individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci ).
Nonostante la brevissima vita di questa nuova forma societaria, sono emerse fin da subito alcune questioni controverse. Fra queste, la modificabilità dell’atto costitutivo/statuto della società, gli effetti del compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di alcuni o di tutti i soci, successivamente alla costituzione della società stessa, l’ambito di applicazione del divieto di cessione delle quote rispetto agli over 35, le formalità per il mutamento del modello.
Per quanto riguarda il primo punto, il Consiglio nazionale del Notariato, nel comunicato stampa del 29 agosto 2012, aveva già specificato che al modello ministeriale non si sarebbe potuta apportare alcuna modifica o integrazione, con la conseguenza che qualsiasi variazione avrebbe potuto determinare la costituzione non di una srl semplificata ma, eventualmente, di una srl ordinaria o a capitale ridotto . Il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima R.A.1, riprendendo quanto già espresso dal Consiglio nazionale del Notariato, ha ulteriormente precisato che l’immodificabilità dello statuto standard riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società, ma non anche le formule dell’atto pubblico proposto inserite “al solo scopo di semplificarne la lettura”. A tal proposito, si osserva che, secondo il Comitato, per la costituzione della srl a capitale ridotto non è prescritta l’emanazione di alcun modello standard tipizzato, pertanto la normativa è immediatamente applicabile dall’entrata in vigore dell’art. 44 del DL 83/2012, cioè dallo scorso 26 giugno 2012 (massima R.B.1).
Passando al secondo punto, il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima R.A.3, ha chiarito che il compimento del 35° anno di età di uno, più o tutti i soci non determina alcuna modifica nel modello societario adottato, né conseguenze in termini di esclusione del socio o scioglimento della società. Si continueranno, infatti, ad applicare integralmente le regole proprie di tale modello societario. In altre parole, la società continuerà ad operare come srl semplificata anche dopo il superamento del requisito di età, che rimarrebbe dunque un vincolo solo d’ingresso, cioè in sede di costituzione della società.
Con riferimento alla cessione delle quote e al divieto imposto per il trasferimento delle quote agli over 35, con conseguente nullità dell’atto (art. 2463-bis, comma 4, c.c.), il Comitato Triveneto dei Notai ha fatto due precisazioni.
Innanzitutto, il divieto di cessione di quote appare riferito solo agli atti negoziali tra vivi. Pertanto, la morte di un socio determinerà il trasferimento della relativa quota agli eredi accettanti anche se persone fisiche over 35 anni. La cessione mortis causa sarà valida anche se coinvolgerà altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato (massima R.A.2). Infatti – ha spiegato il Comitato Triveneto dei Notai – il divieto di cessione è, “con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti”.
Inoltre, il divieto si estende anche agli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, e anche se l’atto di cessione o costituzione prevede il mantenimento del diritto di voto in capo al socio under 35 cedente o costituente (massima R.A.5).
Venendo all’ultimo punto, relativo alle formalità necessarie per il mutamento del modello di srl semplificata, il Comitato Triveneto dei Notai ha ritenuto necessaria una espressa delibera dei soci in tal senso (ex art. 2480 c.c.). Infatti – ha spiegato il Comitato – in considerazione della tipicità di tale modello societario, determinata da una specifica disciplina incompatibile con altri tipi o modelli societari, nessun atto o fatto può essere idoneo a produrre implicitamente il suo mutamento. In tale quadro, il mutamento della srl semplificata in srl a capitale ridotto o srl ordinaria non costituisce una trasformazione in senso tecnico, costituendo la stessa (insieme alla srl a capitale ridotto) non un tipo autonomo, ma un “sotto tipo” della srl. Pertanto, per questa operazione non si applicheranno le regole di cui agli artt. 2498 c.c. e seguenti (massima R.A.4).

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