venerdì 26 ottobre 2012

Tirocini formativi Regione Sardegna


La Regione stanzia 5 milioni di euro per l'erogazione di voucher di formazione, rivolti a persone che non hanno beneficiato del sussidio di disoccupazione e di altri ammortizzatori sociali, nell'ambito dell'iniziativa "Tirocini formativi e di orientamento - (Tfo)" . 500 euro mensili, per sei mesi, per favorire l’acquisizione di competenze e conoscenze professionali specifiche e favorire il reinserimento lavorativo.
Destinatari sono disoccupati ed inoccupati, residenti in Sardegna, con un età minima di 26 anni, se diplomati, e di 30, se laureati. 

lunedì 15 ottobre 2012

Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle Pmi: presentazione domande dal 25 ottobre.

La Regione Sardegna ha pubblicato tramite l’Assessorato dell’industria l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione per la concessione delle agevolazioni per le azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle Pmi.
La finalità dei piani è quella di costruire un sistema di aiuti funzionale alle esigenze delle imprese sarde interessate all’export, volto al perseguimento dell’obiettivo specifico "Sviluppare l’apertura internazionale del sistema produttivo regionale e potenziare la capacità di internazionalizzazione delle Pmi" e dell’obiettivo operativo 6.3.1 "Migliorare la capacità del sistema produttivo di internazionalizzazione delle Pmi" del Por Fesr Sardegna 2007-2013.
Previsto un contributo a fondo perduto massimo del 75% a fronte di costi ammissibili massimi pari a 200.000 euro.
In particolare, le agevolazioni verranno concesse per attività promozionali, servizi di consulenza ed attività di supporto all’internazionalizzazione nell’ambito delle seguenti linee di intervento:

L’Assessorato dell’Industria, Servizio per le Politiche dello Sviluppo Industriale comunica che dal giorno 25 ottobre 2012 e fino al 28 giugno 2013 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione per la concessione di agevolazioni per “Azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI”, di cui alla Linea di attività 6.3.1.a) del POR FESR Sardegna 2007-2013, a favore di micro, piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa attiva in Sardegna.

Le agevolazioni vengono concesse per attività promozionali, servizi di consulenza ed attività di supporto all’internazionalizzazione nell’ambito delle seguenti Linee di intervento:

linea di intervento A - Sostegno ai percorsi di penetrazione nei mercati esteri in cui saranno agevolati i piani export volti a sostenere percorsi di penetrazione sui mercati esteri presentati da imprese non esportatrici abituali;

linea di intervento B - Sostegno ai percorsi di consolidamento sui mercati esteri in cui saranno agevolati i Piani di consolidamento aziendale volti a sostenere percorsi di consolidamento sui mercati esteri da parte di imprese esportatrici abituali.

Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione online fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Presentazione domande di concessione delle agevolazioni dalle ore 10 del 25 ottobre 2012 fino alle ore 16 del 28 giugno 2013


SETTORI AMMESSI
Possono beneficiare del contributo i soggetti operanti esclusivamente nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:

  • B-sottocategoria 08(Altre attività di estrazion e di cave e miniere);
  • C-Attività manifatturiere;
  • F-Costruzioni;
  • H-sottocategoria
  • 52.29.22(Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci);

  • J- divisioni:
  • 62 (Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse)
  • e 63 (Attività di servizi di informazione e altri servizi informatici);
  • M - gruppo
  • 72.1 (Ricerca scientifica e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria).
Contributo concedibile, forma e intensità dell'aiuto
L'agevolazione è concessa:

ai sensi del Regolamento (de minimis), per cui l'importo complessivo massimo degli aiuti concessi ad una medesima impresa non deve superare i € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

il totale dei costi ammissibili non può superare l'importo di € 200.000,00 e comunque la misura concedibile del contributo non può superare il 75% degli stessi.


Spese ammissibili

Costituiscono spese ammissibili quelle sostenute, a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso al contributo in originale cartaceo.

venerdì 12 ottobre 2012

Sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20%


Dimezzata la deduzione delle auto aziendali e dei professionisti: dal 2013, la percentuale passerà dall’attuale 40% al 20%. La bozza della Legge di stabilità prevede, infatti, un’ulteriore riduzione, al20%, della percentuale di deducibilità dei costi relativi alle auto di imprese e professionisti; tale misura sostituisce, di fatto, ladeducibilità al 27,5% introdotta dalla L. 92/2012. Resta ferma, invece, la deducibilità al 70%, sempre dal 2013, per le auto concesse in uso promiscuo aidipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
L’art. 4, comma 72 della L. 92/2012 (legge di riforma del mercato del lavoro), modificando l’articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, aveva già ridotto dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa. Tale riduzione sarebbe stata operativa a decorrere dal 2013.
Secondo la bozza della Legge di stabilità, nell’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato dall’art. 4, comma 72, della L. 28 giugno 2012, n. 92, le parole “nella misura del 27,5 per cento” sono sostituite da “nella misura del 20 per cento”.
Di conseguenza, se verranno confermate le misure previste dalla citata bozza, dal 2013 la percentuale di deducibilità passerà dall’attuale 40% al 20%. Non verrebbero, invece, modificati i limiti di valore fiscalmente riconosciuto, rimasti inalterati anche in occasione della L. 92/2012. Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto sarà ancora pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.
Considerando la nuova percentuale di deducibilità al 20%, dal 2013 il costo massimo fiscalmente deducibile sarà pari a:
3.615,19 euro (20% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 826,33 euro (20% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 413,16 euro (20% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.
Pertanto, in caso di acquisto dell’autovettura, si passerà dall’attuale 7.230,39 euro (40% di 18.075,99 euro) a 3.615,19 euro.
Va da sé che il limite di deducibilità del 20% si applicherà con riferimento a tutte le speserelative ai mezzi di trasporto aziendali diversi da quelli destinati esclusivamente all’attività d’impresa: ammortamento del costo d’acquisto, canoni di leasing, spese di locazione (non finanziaria) e di noleggio, carburanti, lubrificanti, bollo, assicurazione, spese dimanutenzione e riparazione.
Deducibilità al 70% per le auto ai dipendenti
Stando alla bozza di Ddl., resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della L. 92/2012. Nello specifico, la citata disposizione ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità, di cui all’art. 164 della lettera b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse inuso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nessuna indicazione viene fornita con riferimento alle auto di agenti e rappresentanti di commercio. Resterebbe, quindi, confermata l’elevazione della deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da tali soggetti, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale art. 164, comma 1 lettera b) del TUIR.
Qualora le auto siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria d’impresa (ad esempio, taxi), restano interamente deducibili,  non essendo prevista alcuna modifica all’art. 164, comma 1 lett. a) del TUIR.

venerdì 5 ottobre 2012

STUDIO IADEVAIA DOTTORI COMMERCIALISTI: La srl semplificata sopravvive al superamento del ...

STUDIO IADEVAIA DOTTORI COMMERCIALISTI: La srl semplificata sopravvive al superamento del ...: La disciplina della neonata “ società a responsabilità limitata semplificata ”, operativa dallo scorso 29 agosto 2012, è stata oggetto di ch...

La srl semplificata sopravvive al superamento del 35° anno di età

La disciplina della neonata “società a responsabilità limitata semplificata”, operativa dallo scorso 29 agosto 2012, è stata oggetto di chiarimenti dal parte del Comitato Triveneto dei Notai in alcune massime pubblicate nei giorni scorsi.
A tal proposito, si ricorda che la normativa è contenuta all’art. 2463-bis c.c., introdotto dall’art. 3, comma 1, del DL 1/2012. Con il DM 138/2012, il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, ha proceduto alla tipizzazione del modello standard di atto costitutivo e statuto della nuova srl semplificata e sono stati individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci ).
Nonostante la brevissima vita di questa nuova forma societaria, sono emerse fin da subito alcune questioni controverse. Fra queste, la modificabilità dell’atto costitutivo/statuto della società, gli effetti del compimento del trentacinquesimo anno di età da parte di alcuni o di tutti i soci, successivamente alla costituzione della società stessa, l’ambito di applicazione del divieto di cessione delle quote rispetto agli over 35, le formalità per il mutamento del modello.
Per quanto riguarda il primo punto, il Consiglio nazionale del Notariato, nel comunicato stampa del 29 agosto 2012, aveva già specificato che al modello ministeriale non si sarebbe potuta apportare alcuna modifica o integrazione, con la conseguenza che qualsiasi variazione avrebbe potuto determinare la costituzione non di una srl semplificata ma, eventualmente, di una srl ordinaria o a capitale ridotto . Il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima R.A.1, riprendendo quanto già espresso dal Consiglio nazionale del Notariato, ha ulteriormente precisato che l’immodificabilità dello statuto standard riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società, ma non anche le formule dell’atto pubblico proposto inserite “al solo scopo di semplificarne la lettura”. A tal proposito, si osserva che, secondo il Comitato, per la costituzione della srl a capitale ridotto non è prescritta l’emanazione di alcun modello standard tipizzato, pertanto la normativa è immediatamente applicabile dall’entrata in vigore dell’art. 44 del DL 83/2012, cioè dallo scorso 26 giugno 2012 (massima R.B.1).
Passando al secondo punto, il Comitato Triveneto dei Notai, nella massima R.A.3, ha chiarito che il compimento del 35° anno di età di uno, più o tutti i soci non determina alcuna modifica nel modello societario adottato, né conseguenze in termini di esclusione del socio o scioglimento della società. Si continueranno, infatti, ad applicare integralmente le regole proprie di tale modello societario. In altre parole, la società continuerà ad operare come srl semplificata anche dopo il superamento del requisito di età, che rimarrebbe dunque un vincolo solo d’ingresso, cioè in sede di costituzione della società.
Con riferimento alla cessione delle quote e al divieto imposto per il trasferimento delle quote agli over 35, con conseguente nullità dell’atto (art. 2463-bis, comma 4, c.c.), il Comitato Triveneto dei Notai ha fatto due precisazioni.
Innanzitutto, il divieto di cessione di quote appare riferito solo agli atti negoziali tra vivi. Pertanto, la morte di un socio determinerà il trasferimento della relativa quota agli eredi accettanti anche se persone fisiche over 35 anni. La cessione mortis causa sarà valida anche se coinvolgerà altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato (massima R.A.2). Infatti – ha spiegato il Comitato Triveneto dei Notai – il divieto di cessione è, “con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti”.
Inoltre, il divieto si estende anche agli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, e anche se l’atto di cessione o costituzione prevede il mantenimento del diritto di voto in capo al socio under 35 cedente o costituente (massima R.A.5).
Venendo all’ultimo punto, relativo alle formalità necessarie per il mutamento del modello di srl semplificata, il Comitato Triveneto dei Notai ha ritenuto necessaria una espressa delibera dei soci in tal senso (ex art. 2480 c.c.). Infatti – ha spiegato il Comitato – in considerazione della tipicità di tale modello societario, determinata da una specifica disciplina incompatibile con altri tipi o modelli societari, nessun atto o fatto può essere idoneo a produrre implicitamente il suo mutamento. In tale quadro, il mutamento della srl semplificata in srl a capitale ridotto o srl ordinaria non costituisce una trasformazione in senso tecnico, costituendo la stessa (insieme alla srl a capitale ridotto) non un tipo autonomo, ma un “sotto tipo” della srl. Pertanto, per questa operazione non si applicheranno le regole di cui agli artt. 2498 c.c. e seguenti (massima R.A.4).