venerdì 17 ottobre 2014

Nuova rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Nuova rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni


L’art. 44 del disegno di legge di stabilità 2015 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2015, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Come noto tra gli operatori, si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2015:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per valutare la convenienza del regime, le imposte sostitutive sopracitate dovranno essere confrontate con la nuova tassazione al 26% per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate.

Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.

In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Possibili miglioramenti per la disciplina

Osservando il testo del Ddl. che approva la nuova proroga della disciplina, si rileva che nulla è stato fatto per correggere alcuni aspetti che talvolta la rendono incoerente da un punto di vista sistematico.
Si pensi, ad esempio, al consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà di una partecipazione.

Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 6 novembre 2002 n. 81 e 13 febbraio 2006 n. 6, i contribuenti possono procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà oppure di usufrutto.
Tuttavia, occorre tenere presente che il consolidamento dell’usufrutto non retroagisce al momento dell’acquisto della nuda proprietà. Pertanto, qualora il consolidamento avvenga successivamente alla data di riferimento dell’agevolazione (ossia, il 1° gennaio 2015), la rideterminazione dei valori sarà riconosciuta solo con riferimento al diritto di nuda proprietà esistente in tale data.

Inoltre, con l’attuale formulazione della norma, la rideterminazione del costo della partecipazione risulterà persa anche se verrà posta in essere dall’usufruttuario: infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2006 n. 6 (§ 8.1) ha chiarito che, in caso di decesso dell’usufruttuario di una partecipazione, il “nuovo” pieno proprietario non può assumere come costo della partecipazione il valore rideterminato del diritto di usufrutto, in quanto la partecipazione viene acquisita a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamente con l’estinzione dell’usufrutto.

giovedì 16 ottobre 2014

Nella legge di stabilità, restyling dei regimi agevolati

Contrariamente all’annunciato proposito di mettere mano ai regimi agevolati solo con provvedimenti attuativi della delega fiscale, il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi”.
Il nuovo regime prenderà il posto, a decorrere dal 2015, del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi”, abrogando le norme istitutive (rispettivamente, l’art. 13 della L. 388/2000, l’art. 27 del DL 98/2011, l’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007). Ad una prima analisi, peraltro, il regime, pur introducendo significative novità, mantiene alcune caratteristiche tipiche dei regimi che intende sostituire.

Per accedere al regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
- ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a limiti predeterminati, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore);
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).

Sono comunque esclusi dal regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea 2013-bis, non ancora approvata in via definitiva);
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero a srl in regime di trasparenza.

I predetti soggetti:
- sono esclusi da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;
- determinano il reddito, assoggettato a un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti i coefficienti di redditività indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
- non vedono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- possono applicare il regime fino a quando ne possiedono i requisiti (quindi, nessun limite di durata).

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività (i quali possono applicare da subito il regime forfetario effettuando apposita segnalazione nel modello AA9/11) e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività. In sostanza tali soggetti potrebbero applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva del 15% sui 2/3 del predetto reddito. Il beneficio è accordato solo se:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

mercoledì 15 ottobre 2014

Smart&Start

Smart&Start, è l’incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia che agevola le imprese fortemente innovative del Sud. Presto ci saranno novità importanti anche per la Sardegna con la pubblicazione del nuovo regolamento attuativo.

In un anno di operatività sono più di mille le domande presentate, di cui 339 finanziate, per un totale di 63 milioni di investimenti attivati. La Campania è stata la regione più attiva, con 437 domande, seguita da Sicilia (302), Puglia (162), Calabria (134), Sardegna (22), Basilicata (19) e Abruzzo (16).

Adesso il Ministero dello Sviluppo ha in programma di introdurre, accanto ai contributi a fondo perduto, anche finanziamenti agevolati a tasso zero, per le nuove imprese innovative, per tutto il territorio nazionale, anche del Centro-Nord.
Sono previsti la concessione di finanziamenti agevolati, a tasso zero, per tutte le regioni, fino ad 1.500.000 euro con una copertura fino all'80%. Priorità verrà data alle imprese femminili, ai giovani e alle imprese innovative.

venerdì 10 ottobre 2014

Versamento della TASI per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate

Versamento della TASI per le abitazioni principali e per quelle ad esse assimilate


In vista dell’oramai prossima scadenza, fissata per il 16 ottobre, entro cui deve essere versata la prima rata della TASI per l’anno 2014 da parte di coloro che possiedono o detengono immobili siti nei Comuni che hanno deliberato in materia entro il 10 settembre (si veda “Versamento entro il 16 ottobre della prima rata della TASI” del 4 ottobre) si ritiene utile riassumere le principali disposizioni in materia in modo tale da poter calcolare l’imposta dovuta.

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), per effetto del richiamo operato dall’art. 1 comma 675 della L. 147/2013.
Pertanto, le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di fabbricati o aree fabbricabili.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 669 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 2 comma 1 lett. f) del DL 6 marzo 2014 n. 16 (conv. L. 2 maggio 2014 n. 68), i terreni agricoli non devono scontare la TASI (si veda “TASI al 16 ottobre anche per i fabbricati rurali a uso abitativo e strumentale” dell’8 ottobre).

Per quanto concerne i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile si determina, quindi:
- rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.
Conseguentemente, per il calcolo della TASI dovuta per l’anno 2014, si dovrà tener conto delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2014.

Per le aree edificabili, invece, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Come precisato dal Min. dell’Economia e delle finanze, nella risposta 3 giugno 2014 n. 8, analogamente all’IMU, si applica la riduzione del 50% della base imponibile di cui all’art. 13 comma 3 del DL 201/2011 per gli immobili di interesse storico-artistico ed i fabbricati inagibili o inabitabili.

Alla TASI è assoggettato anche l’immobile adibito ad abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011). Per l’anno 2014, quindi, le abitazioni principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) sono da un lato escluse dal pagamento dell’IMU, dall’altro assoggettate alla TASI (la cui base imponibile è la stessa prevista per l’imposta municipale propria).

Si ricorda che per poter qualificare come tale un immobile è necessario che il suo possessore ed il suo nucleo familiare, allo stesso tempo, vi dimorino abitualmente e vi abbiano la propria residenza anagrafica. Ai fini dell’applicabilità del regime agevolato assumono quindi rilevanza le sole situazioni di coincidenza della residenza anagrafica rispetto alla dimora abituale.

Di conseguenza, per l’applicazione della relativa aliquota e dell’eventuale detrazione previste per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto, in particolare:
- dei limiti alle pertinenze che possono beneficiare del regime agevolato (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7);
- delle unità immobiliari equiparate o assimilate all’abitazione principale, per legge o a seguito di deliberazione comunale.

Si ricorda che sono assimilate “ex lege” all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal DM 22 aprile 2008);
- l’unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Può essere assimilata dai Comuni, inoltre, l’unità immobiliare:
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, eleggendovi la propria residenza. In questo caso gli enti locali possono prevedere che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di 500 euro oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Si segnala che l’art. 1 comma 707 lett. d) della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), modificando il comma 10 dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011) con decorrenza 1° gennaio 2014, ha escluso dalle possibili assimilazioni all’abitazione principale ad opera degli enti locali, le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto nel territorio dello Stato, dai cittadini italiani non residenti in Italia che non fossero locate.

Dalla modifica normativa, che ha riflessi sia ai fini dell’IMU che ai fini della TASI, ne deriva che per l’anno 2014 gli immobili dei soggetti residenti all’estero non possono essere assimilati all’abitazione principale e non possono, quindi, beneficiare della prevista disciplina di favore (si veda “Per l’IMU, equiparati a prima casa i fabbricati dei cittadini italiani all’estero” del 26 maggio). Tuttavia, mentre per la TASI i Comuni possono comunque prevedere riduzioni ed esenzioni per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero (art. 1 comma 679 della L. 147/2013), per il 2014 sembra non esserci più una norma analoga ai fini dell’IMU.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 9-bis comma 1 del DL 28 marzo 2014 n. 47, conv. L. 23 maggio 2014 n. 80, tuttavia, a partire dal 2015, sia ai fini dell’IMU che della TASI, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Inoltre, per tale unità immobiliare la TASI e la TARI si applicano, per ciascun anno, nella misura ridotta di due terzi.
In conclusione, dal prossimo anno l’assimilazione all’abitazione principale riguarderà soltanto i pensionati non residenti e non tutti gli altri cittadini italiani che risiedono all’estero per lavoro.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni.
Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e' quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. 3.