venerdì 30 novembre 2012

Fondo patrimoniale o trust?

Questi istituti sono considerati simili in quanto attengono entrambi ad una casistica di segregazione patrimoniale, ma sono comunque due istituti profondamente diversi sia nello scopo che nella regolamentazione.Nascono peraltro in due ordinamenti completamente diversi: il primo in un ordinamento di civil law ed il secondo in uno di common law dove i principi che ordinano il diritto sono profondamente diversi tra loro.Nel dettaglio per quanto riguarda il fondo patrimoniale possiamo dire che: il fondo patrimoniale crea un vincolo di destinazione sul patrimonio; presupposto o condizione di efficacia del fondo patrimoniale è l’esistenza di una famiglia legittima (dunque matrimonio, no divorzio, no vedovanza). Nel caso di scioglimento della famiglia è possibile mantenere il fondo patrimoniale se si hanno figli minori sino a quando l’ultimo avrà compiuto 18 anni. possono formare oggetto di fondo patrimoniale solo i beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi. da un punto di vista soggettivo, il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi o anche da un terzo. quanto alla forma, il fondo patrimoniale deve essere costituito dai coniugi necessariamente per atto pubblico, mentre quando è costituente un terzo può essere costituito, oltre che per atto pubblico, anche per testamento. Quando viene costituito per atto tra vivi il fondo patrimoniale deve rivestire a pena di nullità la forma dell’atto pubblico ricevuto alla necessaria presenza di due testimoni. Prevede il dovere di destinare i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni oggetto del fondo alle necessità della famiglia; comporta per dettame legislativo la contitolarità da parte dei coniugi dei diritti costituenti il fondo patrimoniale e la parità di quote; comporta l’estensione al fondo patrimoniale delle norme relative all’amministrazione della comunione legale, ovvero la regola dell’amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e dell’amministrazione congiunta da parte dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si acquistano e si concedono diritti personali di godimento, con l’ulteriore previsione che per gli atti di straordinaria amministrazione – se vi sono figli minori, – oltre all’agire congiunto, occorre l’autorizzazione giudiziale (cosa che comporta un ricorso apposito, tempi di giustizia lunghi, esame del giudice sull’operazione); vi è anche previsto un limite posto dall’art. 170 cod. civ. all’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo. La norma prevede infatti che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia esponendo questa presunzione di conoscenza il debitore a diversi casi di proposte revoche dei fondi.Per quanto riguarda invece il trust possiamo dire che: crea un patrimonio destinato o meglio crea un patrimonio autonomo segregato. Prescinde dal vincolo familiare. Tutti lo possono costituire e se anche lo si vincola ai bisogni di familiari non ha scadenze dipendenti dall’esistenza o meno del vincolo familiare o dal raggiungimento della maggiore età dei figli. Quasiasi oggetto può essere posto in trust (immobili, mobili anche non registrati – pensiamo ad esempio ad un quadro di valore – titoli di credito, conti correnti, denaro, mobili registrati, quote sociali – che è uno dei punti più controversi del fondo patrimoniale. In Italia è necessario atto pubblico per la costituzione del trust. Per l’atto di conferimento dipende se trattasi di beni immobili, quote sociali e tutto ciò che è iscritto nei pubblici registri– che debbono essere conferiti per atto pubblico – diversamente non è necessario atto pubblico. La gestione del trust è affidata al trustee (gestore) totalmente ed il patrimonio conferito in trust non appartiene più ai coniugi come una comunione ma appartiene al trust come patrimonio separato. Il trustee può agire nella massima libertà e non sono necessarie autorizzazioni giudiziali. Ovviamente è l’atto istitutivo che conferisce determinati poteri al trustee ed eventuali limitazioni. L’impiego dei frutti non è detto che debba essere destinato alle esigenze della famiglia. Il trust è duttile. Può essere destinato per altri scopi. E poi quali sono le esigenze della famiglia nel fondo patrimoniale? Quelle della sopravvivenza? La giurisprudenza ha cercato di allargare l’estensione della portata del dettame ma rimane ancora circoscritto l’ambito di operatività. Nel trust non vi è questa limitazione. Nel fondo i beneficiari possono essere solo i familiari. Nel trust chiunque a seconda di come viene costituito. Addirittura potrebbero essere non nominati oppure potrebbe essere un’associazione, una persona giuridica, un terzo, dei creditori ecc. (dipende dalla struttura del trust). L’effetto segregativo previsto dalla legge per il fondo patrimoniale è più circoscritta rispetto al trust: infatti i creditori, sia pure nei limiti delle obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono aggredire non solo i frutti (com’era per il patrimonio familiare) ma anche i beni e soprattutto la norma pone a carico dei coniugi l’onere probatorio, se vogliono evitare l’esecuzione, dell’effettiva conoscenza da parte del creditore che agisce in esecuzione della estraneità del negozio ai bisogni familiari. Questo comporta che, una volta costituito il fondo patrimoniale, se i coniugi vogliono avere un margine di certezza circa i vantaggi in una eventuale sede esecutiva dovranno aver cura nell’assumere obblighi estranei ai bisogni della famiglia di esplicitarlo al creditore e, se si tratta di atto scritto, di evidenziarlo nell’atto stesso, soprattutto se l’obbligazione viene assunta congiuntamente da entrambi i coniugi. Il trust peraltro in molto casi permette anche di realizzare una pianificazione generazionale per cui il patrimonio dei disponenti, o parte di esso – per intenderci quello conferito in trust – viene già predisposto in favore dei beneficiari finali anticipando gli effetti di un testamento o di un successivo passaggio generazionale. Le imposte in questo caso vengono scontate oggi e non all’atto del trasferimento finale.I costi del trust variano in base ai beni che conferiamo in trust e a come strutturiamo il trust. E’ sicuramente più costoso ma permette una manovra di azione indubbiamente molto più ampia, sia nella costruzione dell’atto che nella gestione.

domenica 25 novembre 2012

Il fondo patrimoniale: vantaggi e costi

Per tutelare i propri beni dai creditori, sempre più persone usano costituire un fondo patrimoniale.Ma di cosa si tratta? È proprio vero che esso mette al riparo tutti i beni? A queste domande cercheremo di dare una risposta. Il fondo patrimoniale è una sorta di vincolo – che si costituisce con atto notarile – su determinati beni: tali beni possono essere immobili (per es. l’abitazione), titoli di credito (per esempio azioni di s.p.a., ma non quote di s.r.l.), beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) e universalità di mobili. Vi possono ricorrere solo le coppie sposate. Le coppie di fatto non sono prese in considerazione. La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai bisogni della famiglia. Pertanto, il suo effetto principale è che, per legge, i beni che vi sono compresi (e i loro redditi) non possono essere aggrediti (cioè soggetti a esecuzione forzata) dai creditori sorti dopo la costituzione del fondo e purché i loro crediti riguardino obbligazioni per scopi estranei ai bisogni della famiglia [1].Per fare un esempio, il fondo non è aggredibile dal fornitore della ditta individuale di uno dei due coniugi. Al contrario, invece, per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, essi potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori (è la cosiddetta azione revocatoria).In tal caso, la causa deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).Inoltre spetta sempre ai coniugi dimostrare che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.Se la revocatoria viene vinta dal creditore, il comportamento del debitore è passibile anche di sanzioni penali (soprattutto se si tratta di debiti fiscali o nei confronti dello Stato).Qualora il creditore sorto anteriormente alla costituzione del fondo abbia già iscritto un’ipoteca sui beni inseriti nel fondo patrimoniale, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto. Ecco perché si sconsiglia dall’inserire nel fondo gli immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di mutui in fase di estinzione.Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato ogni dubbio: anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia [2]. Il fondo patrimoniale può essere costituito sui beni di proprietà di uno solo dei coniugi o di entrambi.La costituzione del fondo non implica necessariamente il trasferimento dei beni, che restano intestati a chi ne era già proprietario. In qualsiasi momento è possibile ampliare il fondo, facendovi affluire ulteriori beni, con un nuovo atto notarile. La scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più contorto il loro regime di gestione.Infatti, se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi.Inoltre, Se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere autorizzata dal tribunale.Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una clausola che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni o stipulare un mutuo. Il costo della costituzione del fondo non dipende dal valore o dal numero dei beni (di qualsivoglia natura) in esso ricompresi. Esso ammonta a circa € 1.200, compresi i costi notarili. In estrema sintesi, il fondo patrimoniale garantisce la conservazione di alcuni beni dall’attacco di crediti che siano sorti successivamente e per ragioni estranee ai bisogni della famiglia. Esiste poi un altro istituto, di derivazione anglosassone, di più ampia portata che è il trust, che consente di separare il godimento dall´amministrazione di un patrimonio e che può prestarsi a diverse finalità. Ma le sue caratteristiche sono così versatili da meritare un discorso a parte.Normalmente, alla costituzione del fondo, il debitore che voglia salvaguardare i propri immobili dagli attacchi del creditore, può ricorrere alla vendita o alla donazione. In questo caso, i costi sono superiori (specie se l’acquirente ha già una prima casa) e inoltre i creditori possono, anche in questo caso, esercitare la revocatoria nei successivi cinque anni. Anche di ciò parleremo più dettagliatamente in un diverso articolo.[1] Per quanti vogliano approfondire la regolamentazione civilistica essenziale del fondo patrimoniale si rimanda alla lettura degli artt. 167 – 171 del Codice Civile[2] Cass. sent. n. 15862 del 7 luglio 2009 e Commissione Tributaria di Milano sent. n. 437 del 20 dicembre 2010.(“La Legge per Tutti” è un portale che spiega e traduce, in gergo non tecnico, la legge e le ultime sentenze, affinché ogni cittadino possa comprenderle. Tratto da  Avv. Angelo Greco (www.avvangelogreco.it).

sabato 24 novembre 2012

venerdì 23 novembre 2012

Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2012 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 30 novembre 2012 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare).In vista dell’adempimento, si ricorda la riduzione, dal 99% al 96%, della percentuale di computo dell’acconto IRPEF, applicabile anche ai fini del versamento dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni (che si riduce quindi al 92%) e all’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” (che si riduce quindi al 96%).Verificata poi la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello UNICO 2012 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello UNICO 2012 SC), occorre stabilire se utilizzare:- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite), risultante dallo stesso modello UNICO 2012;- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n. 18, § 3.4), nel senso che, per esempio:- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).Ad esempio, nell’ipotesi di adozione del criterio previsionale, l’acconto 2012 dovrà essere almeno pari al:- 96% dell’IRPEF relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche (peraltro, ferma restando l’adeguatezza complessiva dell’acconto, tenuto conto che la riduzione della relativa percentuale produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, il corretto pagamento dell’eventuale prima rata va vagliato alla luce dell’ordinaria misura del 99%);- 100% dell’IRES relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;- 99% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche e le società di persone;- 100% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2011, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2012, imposti da specifiche disposizioni di legge.Come già evidenziato su queste colonne in occasione del versamento della prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:- il nuovo regime impositivo per i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;- la fruizione, nel 2011, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;- l’aumento dell’aliquota IRES al 38% per le società non operative e l’estensione della relativa disciplina alle società in perdita sistematica;- l’aumento della quota minima imponibile degli utili netti delle cooperative a mutualità prevalente e la tassazione del 10% degli utili netti destinati a riserva minima obbligatoria per la generalità delle cooperative;- l’inasprimento del regime di tassazione degli immobili di interesse storico o artistico e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti.

domenica 18 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) - Nuova disciplina - Provvedimento attuativo


1 PREMESSA
L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).
1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Con il DM 11.10.2012:
• sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;
• è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:
• esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;
• revocarne gli effetti.
1.2 DECORRENZA
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.
1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME
Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.
2 SOGGETTI INTERESSATI
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare prece-den¬te, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’at-tuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.
Calcolo del volume d’affari
Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:
• sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;
• sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
3 EFFETTI DELL’OPZIONE
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:
• l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il ces¬sio¬nario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
• il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Detrazione IVA da parte del cessionario o committente
A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, eser¬ci-ta¬to l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
• a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
• ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
• le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
• le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impre-se, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:
– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’im¬presa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
• le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il mecca-nismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
• le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:
– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corri-spettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commer¬ciali o agricole;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di sog¬getti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.
Separazione delle attività
Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.
5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
• gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
• gli acquisti intracomunitari di beni;
• le importazioni di beni;
• le estrazioni di beni dai depositi IVA.
6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.
Indicazione di un’apposita dicitura in fattura
Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).
L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.
6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA
Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conse¬guentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA
Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione perio-dica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:
• è incassato il corrispettivo;
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Incasso parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:
• la somma incassata e
• il corrispettivo complessivo dell’operazione.
7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:
• a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
• secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
– nel momento del pagamento del corrispettivo;
– ovvero, alla scadenza dell’anno.
Pagamento parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:
• la somma pagata e
• il corrispettivo complessivo dell’operazione.
8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal ce-dente o prestatore.
8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE
L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:
• dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
• ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.
8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME
Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a cre¬-dito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):
• in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.
9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE
Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
9.1 OPERAZIONI PASSIVE
Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.
9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA
In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coe¬sistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:
• deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
• può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

domenica 11 novembre 2012

Fondo Startup Internazionalizzazione: nuovo intervento in sostegno delle Pmi

Il 25 ottobre 2012 diventa operativo il nuovo strumento “Fondo Startup” dedicato alle PMI singole o aggregate e creato per favorire la fase di avvio (Startup, appunto) di progetti di internazionalizzazione sui mercati extra U.E.

Il Fondo rotativo è nato con l’obiettivo di rafforzare il sostegno pubblico alle PMI nel loro processo di internazionalizzazione. Il nuovo strumento si concretizza nella partecipazione del Fondo al capitale sociale di società costituite ad hoc (NewCo) con sede sociale in Italia (o in altro Paese UE qualora necessario per lo sviluppo del progetto). Intervento massimo per singolo progetto 200.000 euro.



Il Comitato di Indirizzo e Controllo con delibera n.1/2012 ha definito le modalità per l’accesso agli interventi del Fondo, ai sensi dell’art.14 Legge sviluppo n.99 del 23 luglio 2009.

Con il Decreto ministeriale del 4 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. dell’8 luglio 2011, è stato adottato il Regolamento recante i criteri generali per gli interventi a valere sul Fondo StartUp.

Queste le caratteristiche significative del Fondo:

DESTINATARI
Singole PMI o raggruppamenti di PMI costituite sotto forma di società di capitali;

AGEVOLAZIONE

Intervento tramite la sottoscrizione al capitale in caso di NewCo o la sottoscrizione di un aumento di capitale di una NewCo costituita da non più di 18 mesi dalla data di presentazione dell’istanza;

La partecipazione del Fondo non può superare il 49% del capitale sociale.

Ogni singolo intervento a valere sul Fondo può raggiungere un massimo di €200.000,00 (duecentomilaeuro);

GARANZIE

Non è prevista alcuna garanzia bancaria e assicurativa sulla quota di partecipazione del Fondo;

DURATA

la partecipazione del Fondo alla NewCo ha una durata fra 2 e 4 anni.

PAESI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Progetti: le iniziative devono essere realizzate in Paesi extra UE;

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Il progetto può riguardare anche la realizzazione di strutture stabili per progetti promozionali e/o commerciali e la realizzazione di commesse internazionali.

TEMPI DI ISTRUTTORIA

I tempi di istruttoria della pratica di richiesta di intervento sono stabiliti in 60 giorni.

ORGANO DELIBERANTE

Comitato di Indirizzo e Controllo istituito presso la Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi, del Ministero dello Sviluppo Economico.

venerdì 9 novembre 2012

Per l’esonero dalla scheda carburante, basta l’estratto conto

L’esonero dalla scheda carburante è possibile soltanto per i soggetti IVA che scelgono come modalità “unica” di pagamento del carburante nel periodo d’imposta – per tutto il parco auto – carte di credito, bancomat o prepagate intestate al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione; ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo è sufficiente l’estratto conto, purché contenga alcune informazioni “minime”. Questi sono solo alcuni degli attesi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 42 di ieri, con riferimento all’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante introdotto dal DL 70/2011.In linea generale, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare, come noto, da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale “scheda carburante” è sostitutiva della fattura ed è valida ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo d’acquisto. Il “nuovo” comma 3-bis dell’art. 1 del DPR n. 444/97 (introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. p) del DL 70/2011 convertito) prevede che, in deroga a quanto sopra affermato, i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante. La circolare n. 42 chiarisce, anzitutto, che tale disposizione non riguarda il sistema delle carte fedeltà associate al contratto di “netting”.In merito ai beneficiari dell’esonero, il documento di prassi precisa che, stando al tenore della norma, i soggetti che effettuano pagamenti anche mediante mezzi diversi dalle carte elettroniche (es. contanti) sono tenuti ad utilizzare la scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. In altri termini, chi utilizza solo contanti o metodi di pagamento “misti” (contanti e carte) deve obbligatoriamente redigere la scheda carburante per fruire della detrazione IVA e della deduzione del costo d’acquisto.L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che la scelta della modalità di certificazione relativa all’acquisto di carburante (scheda carburante o esonero) è riferita al soggetto e non al veicolo: di conseguenza, la modalità scelta dal soggetto deve essere unica, essendo irrilevante l’eventuale utilizzo di più veicoli nello svolgimento dell’attività.Vengono, poi, fornite alcune precisazioni con riferimento alle carte elettroniche utilizzate per il rifornimento. La carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione, ma non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per acquisti relativi all’attività. La carta elettronica, inoltre, non deve essere destinata esclusivamente all’acquisto di carburante, potendo essere utilizzata per il pagamento di beni/servizi di qualunque genere; ciò che conta è che, qualora contestualmente all’acquisto di carburante siano acquistati altri beni/servizi, la transazione relativa al carburante avvenga in maniera distinta.Occorre peraltro fare attenzione alla residenza degli operatori finanziari che rilasciano la carta: la circolare n. 42 precisa infatti che le carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia.Quanto alla documentazione, l’Agenzia ribadisce che non viene meno l’esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo all’acquirente; è indispensabile, infatti, ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione.A tal fine, la circolare afferma che dall’estratto conto della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo. Tali indicazioni si riferiscono ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire la detrazione IVA e la deduzione del relativo costo. Al riguardo si osserva che, rispetto alla “tradizionale” scheda carburante, non è prevista l’indicazione, prevista dal DPR 444/97, dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione e dei chilometri percorsi.La circolare apprezza, infine, il caso in cui dalla documentazione risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; è il caso, ad esempio, degli strumenti di pagamento dai quali emerge una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.

Il nuovo redditometro 2012: reddito e tenore di vita. L'elenco delle voci

Il redditometro è lo strumento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per scoprire incongruenze tra reddito dichiarato e tenore di vita. Si applica alle persone fisiche e non alle imprese.

Nell’ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito.

Le famiglie considerate sono 22 milioni, per circa 50 milioni di individui. Vi saranno diverse categorie di famiglie considerate: persona sola o coppia, fasce di età -fino a 35 anni, da 35 a 64 anni, sopra i 64 anni- e presenza o meno di figli, nonchè una suddivisione per aree geografiche.
L'Agenzia delle Entrate ha preparato anche una presentazione in Power Point in cui spiega i parametri che verranno utilizzati per far scattare i controlli. Uno scostamento del 20% tra reddito dichiarato e tenore di vita, per esempio, fa scattare i controlli.

In pratica, sulla scorta di quanto spendi, di qual è il tuo tenore di vita, il fisco stima che devi avere un certo reddito. Se il reddito che dichiari è inferiore a quello così stimato si genera un'incoerenza e scattano i controlli: in realtà nella presentazione dicono "se il contribuente, pur consapevole dell'incoerenza, non modifica il comportamento dichiarativo, viene sicuramente selezionato per ulteriore approfondimenti" ma non è chiaro se questo pur consapevole proviene da una segnalazione dell'Agenzia o da una constatazione personale.

Questo è un elenco tratto da Pmi.it e riporta tutte le voci che incidono nell'analisi tra reddito dichiarato e tenore di vita.

Abitazioni
abitazione principale
altre abitazioni
mutui
ristrutturazioni
intermediazioni immobiliari
collaboratori domestici
elettrodomestici
apparecchiature elettroniche
arredi
energia elettrica
telefonia fissa e mobile
gas

Mezzi di trasporto

automobili
minicar
caravan
moto
natanti ed imbarcazioni
aeromobili
mezzi di trasporto in leasing o noleggio

Assicurazioni e contributi previdenziali:

responsabilità civile
incendio e furto
vita
danni
infortuni
malattia
altro
contributi obbligatori
contributi volontari
previdenza complementare

Istruzione:

asili nido
scuola per l’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria
corsi di lingue straniere
soggiorni studio all’estero
corsi universitari
tutoraggio, corsi di preparazione agli esami
scuole di specializzazione
master
canoni di locazione per studenti universitari

Attività sportive e ricreative:

attività sportive
circoli culturali
circoli ricreativi
cavalli
abbonamenti pay tv
giochi on line
abbonamenti eventi sportivi e culturali
viaggi organizzati
alberghi
centri benessere
altri servizi per la cura della persona

Altre spese significative:

altre spese significative
oggetti d’ arte o antiquariato
gioielli e preziosi
veterinarie
donazioni in denaro a favore di Onlus e simili
assegni periodici corrisposti al coniuge
donazioni effettuate

Investimenti mobiliari e immobiliari:

fabbricati
terreni
natanti ed imbarcazioni
autoveicoli
motoveicoli
caravan
minicar
aeromobili
azioni
obbligazioni
conferimenti
quote di partecipazione
fondi d’investimento
derivati
certificati di deposito
pronti contro termine
buoni postali fruttiferi
conti di deposito vincolati
altri prodotti finanziari
valuta estera
oro
numismatica

mercoledì 7 novembre 2012

contributi destinati al sostegno di progetti, iniziative e azioni per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in Sardegna

Scadono venerdì 9 novembre i termini per richiedere i contributi destinati al sostegno di progetti, iniziative e azioni per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in Sardegna.

Possono presentare domanda le associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale che intendono realizzare progetti e iniziative in ambito regionale.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità della Presidenza ai seguenti recapiti: 070/606.6374 – 606.5809 -606.2242 - fax: 070.606.5805 - email: pres.volontariato@regione.sardegna.it

Dichiarazione Imu proroga al 04/02/2013

Con un emendamento al DL 174/2012, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il termine, attualmente fissato al 30.11.2012, entro cui inviare la dichiarazione IMU viene prorogato al 4.2.2013 (in quanto il 3 è domenica).
Le istruzioni di compilazione del modello precisano, tra le altre cose, che:
- se gli immobili si trovano in più Comuni, il contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni competenti (soggetti attivi);
- se l'immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune;
- in caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l'imposta ai due Comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l'abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale abitazione. Inoltre, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle "Annotazioni" del modello che si tratta di "Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi".

martedì 6 novembre 2012

Incentivi per startup e imprese innovative

SARDEGNA RICERCHE ha pubblicato tre nuovi bandi che hanno l'obiettivo di favorire la creazione e il consolidamento di nuove imprese innovative.Clicca sul seguente link http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=31897&va

lunedì 5 novembre 2012

Sono stati pubblicati sul nostro sito, i principali appalti Regione Sardegna in scadenza.

Il link è:

www.studioiadevaia.com/appalti-e-bandi.php



Un saluto

Appalto - Responsabilità solidale dell'appaltatore per gli adempimenti fiscali e previdenziali - Novità del DL 83/2012 convertito

L’articolo 13ter della «manovra estiva» (Dl n. 83/ 2012), che ha nuovamente introdotto la responsabilità solidale relativa ad alcuni aspetti della fiscalità propria degli appalti (e subappalti), ripristina la responsabilità fiscale relativa alle ritenute Irpef dovute in relazione alle remunerazioni erogate ai dipendenti impiegati durante la realizzazione dell’opera, implicitamente già previste dalla responsabilità solidale prevista dalla legge Biagi ed esplicitamente prevista dal Dl n. 223/2006 cd. manovra VISCOBERSANI, poi superata sulla materia de quo.Innovativamente la responsabilità solidale viene prevista anche ai fini dell’Iva dovuta dall’appaltatore (e subappaltatore) in relazione alle fatture aventi ad oggetto le prestazioni e le forniture destinate alla realizzazione dell’opera.La legge di conversione del decreto sviluppo (Dl n. 83/2012) modifica integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, introducendo i commi 28bis e 28ter e stabilendo in caso di appalto e subappalto: la responsabilità diretta del committente, specificatamente sanzionata, nella fattispecie di omesso controllo documentale di alcune evidenze fiscali; la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto.Ai sensi del comma 28ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, le disposizioni (di cui ai commi 28 e 28bis) si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’attività rilevante ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 (soggetti Ires) e 74 (Stato ed enti pubblici) Tuir.La norma Il nuovo comma 28bis dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, riformulato ad opera del Dl n. 83/ 2012 rimuove la responsabilità solidale definita nella prima versione della norma adottata in occasione dell’emanazione del Dl n. 83/2012.Nella nuova versione, la responsabilità solidale permane in capo all’appaltatore e subappaltatore mentre il committente diventa titolare di uno specifico potere di controllo.Nelle more dell’esecuzione degli adempimenti il committente è autorizzato dalla legge a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.Il controllo deve essere riferito ai pagamenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.Anzi, la norma introduce un (surrettizio) divieto ad operare il pagamento in carenza della prova documentale dell’avvenuto versamento.L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è, infatti, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.