sabato 1 novembre 2014

Auto, aggiornamento della carta di circolazione non per tutti

Da lunedì 3 novembre 2014, scattano le nuove regole relative all'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di intestazione temporanea (per periodi superiori a 30 giorni) a soggetto terzo, come è stato precisato dalla Circolare della Motorizzazione civile n. 15513 del 10.07.2014.
A pochi giorni dall'operatività delle nuove regole, la Motorizzazione Civile è intervenuta di recente con ulteriori chiarimenti sul nuovo obbligo con la Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso.
Dai nuovi chiarimenti forniti emerge che l'obbligo di annotazione ha una portata più limitata rispetto a quella che inizialmente era stata ipotizzata dagli operatori.
Ad esempio, con riguardo ai veicoli aziendali, non sono soggetti a tale obbligo quelli concessi ai dipendenti a titolo di fringe benefit o ad uso promiscuo, mentre sono soggetti al nuovo obbligo quelli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori.

Proroga dell'intestazione temporanea o nuovo atto
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile chiarisce che l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste anche nel caso in cui sia disposta una proroga della scadenza di un atto che preveda l'intestazione temporanea a favore del medesimo soggetto, sempreché la proroga sia effettuata per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. In caso di proroga di durata inferiore o pari a 30 giorni, non si verifica invece alcun obbligo di comunicazione.
Lo stesso vale anche nel caso in cui viene effettuato un nuovo atto che preveda l'intestazione temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, a favore dello stesso intestatario temporaneo di un precedente atto (ad esempio: nuovo contratto di comodato stipulato alla scadenza del contratto precedente). Anche in questa ipotesi, se il nuovo contratto è di durata inferiore o pari a 30 giorni, non ricorre alcun obbligo di comunicazione.

Computo dei termini e decorrenza dei 30 giorni

Il computo dei 30 giorni relativi all'intestazione temporanea deve essere eseguito considerando i giorni naturali e consecutivi. Non rileva la circostanza che il periodo di intestazione temporanea ricada tutto all'interno di un unico anno solare (ad esempio, dal 1° febbraio 2015 al 30 aprile 2015) o si protragga a cavallo di 2 o più anni solari successivi (ad esempio, dal 1° dicembre 2014 al 30 giugno 2015, o dal 1° marzo 2015 al 30 novembre 2017).
Lo stesso tipo di conteggio vale anche per il computo dei 30 giorni previsti dall'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, per adempiere agli obblighi di comunicazione (secondo tale norma, infatti, "...gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, ... sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5...").

Comodato di veicoli aziendali
La Circolare n. 23743/2014 della Motorizzazione Civile fornisce importanti chiarimenti sui veicoli aziendali. L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sussiste, infatti, anche nel caso in cui un veicolo sia concesso in via temporanea in comodato per un periodo di tempo superiore a 30 giorni.

La Circolare chiarisce, tuttavia, che essendo il comodato, per sua natura, a titolo gratuito, non si verifica comodato nel caso in cui la disponibilità del veicolo costituisca (in tutto o in parte) un corrispettivo (ad esempio, per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera).
Inoltre, il comodato di veicoli aziendali comporta un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.

Pertanto, l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non sussiste in caso di:

utilizzo di veicoli aziendali a titolo di "fringe benefit"; il fringe benefit è, infatti, una "retribuzione in natura" consistente nell'assegnazione del veicolo al dipendente che lo utilizza sia per esigenze di lavoro che per esigenze private. Viene meno, quindi, il carattere di gratuità e, quindi, non ricorre il caso di comodato;
utilizzo promiscuo di veicoli aziendali (a titolo diverso dal fringe benefit, cioè il dipendente subisce una trattenuta per la parte di uso privato): in tal caso, infatti, il veicolo è impiegato dal dipendente sia per l'esercizio di attività lavorative, che per raggiungere la sua sede di lavoro o la sua abitazione o anche nel tempo libero e, quindi, viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;
utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti: in tal caso infatti, viene meno sia l'esclusività e personalità del veicolo aziendale che la continuità temporale dello stesso.

L'obbligo sussiste, invece, in caso di:

veicoli concessi in comodato a soci, amministratori o collaboratori dell'azienda;
veicoli intestati all'imprenditore individuale se essi sono un bene strumentale d'impresa. In tal caso, il relativo comodato impone solo l'aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e non anche della carta di circolazione; se, invece, il veicolo risulta essere bene personale dell'imprenditore, il relativo comodato comporta sia l'obbligo di aggiornamento dei dati dell'Archivio Nazionale dei Veicoli, sia quello di aggiornamento della carta di circolazione;
veicoli concessi in comodato a persone fisiche o anche ad altre aziende, enti o organizzazioni.

Resta esclusa l'annotazione di subcomodati.