sabato 17 marzo 2012

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Credito IVA, si chiude il cerchio sulla compensazione

Pubblicato ieri il provvedimento dell’Agenzia che stabilisce termini e modalità attuative della nuova soglia di 5.000 euro fissata dal DL 16/2012



Per rafforzare il contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il DL 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 a 5.000 euro annui il limite oltre il quale la compensazione orizzontale può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Invariata, invece, la soglia di 15.000 euro, oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.
Il successivo comma 20 prevede che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19”. Il provvedimento è stato pubblicato ieri, anche se il contenuto era già stato anticipato da un comunicato del 13 marzo, reso necessario perché non era chiara la decorrenza di tale disposizione, dato che il predetto art. 8, comma 18, nulla dispone in tal senso, ragion per cui si ipotizzava che l’abbassamento della soglia avesse efficacia già con riferimento al credito IVA dell’anno 2011, utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2012, ovviamente per la parte di esso eccedente l’importo di 5.000 euro (e non superiore a 10.000) non ancora compensato alla predetta data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012).
Il provvedimento fissa la decorrenza della disposizione al 1° aprile 2012 e, pertanto, fino al 31 marzo 2012, per i crediti IVA annuali vale la vecchia soglia di 10.000 euro e, quindi, entro quell’importo, l’imposta può essere “recuperata” senza la preventiva presentazione della dichiarazione. Dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scenderà e i crediti IVA che superano i 5.000 euro potranno essere portati in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.
Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012. Quindi, ad esempio, il contribuente che abbia compensato fino a 6.000 euro, dal 1° aprile non potrà più compensare alcunché, ovvero se avrà compensato per importi inferiori a 5mila euro potrà compensare per la differenza. Per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro (a decorrere dal 1° aprile), la procedura sarà consentita presentando preventivamente la dichiarazione annuale IVA. Resta confermato che è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA da parte di un professionista abilitato, se il credito compensato è di importo superiore a 15.000 euro.
Alla luce delle suddette precisazioni è possibile individuare le seguenti situazioni:
- contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2012. Tali soggetti hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio/febbraio e fino al 15 marzo 2012 nel limite di 10.000 euro. Dal 16 marzo 2012 possono utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- contribuenti che presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di marzo 2012. Si tratta di soggetti che possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24, nel rispetto del vecchio limite di 10.000 euro, fino al 31 marzo 2012. Considerato che il 31 marzo cade di sabato, l’eventuale presentazione del modello IVA dal 2 aprile comporta lo slittamento della compensazione. In particolare, si tenga conto che dal 1° aprile al 15 aprile le eventuali compensazioni potranno essere effettuate nel rispetto del nuovo limite di 5.000 euro; dal 16 aprile 2012 sarà possibile utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- soggetti che non presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 31 marzo 2012. Tali soggetti hanno potuto o possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di 10.000 euro.
Infine, si osserva che la nuova soglia opera anche per i rimborsi trimestrali IVA maturati nel 2012. In tale ipotesi, quindi, entro il 16 aprile sarà consentita la compensazione del credito relativo al primo trimestre solo per l’importo di 5.000 euro. La decorrenza del 1° aprile implica, infatti, che la compensazione libera del credito del primo trimestre 2012 soggiacerà da subito al nuovo limite di 5.000 euro, perché la compensazione è effettuabile dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento (gennaio-marzo), ossia, appunto, dal 1° aprile. Successivamente, dovendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16 maggio 2012 sarà possibile qualsiasi compensazione fatto salvo il limite di 516mila euro.

domenica 11 marzo 2012



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Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa
PRESTITO D'ONORE E AUTOIMPREINDITORIALITA' - D. Lgs. 185/2000, Titolo II, Capo II

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa, D. Lgs. 185/2000, Titolo II, Capo II.

FORMA: società di persone. INVESTIMENTI PREVISTI: non superiori a € 129.114 (Iva esclusa)

SCOPO: Agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, attraverso la creazione di imprese di piccola dimensione nei settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

AGEVOLAZIONI PREVISTE:
  •       Contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato pari al 100% degli investimenti ammissibili
  •       Contributi a fondo perduto a copertura delle spese di gestione sostenute nel primo anno di attività


BENEFICIARI:

coloro che vogliono avviare in forma di microimpresa una società in nome collettivo, una società semplice o una società in accomandita semplice.

La metà numerica dei soci, che detenga almeno la metà delle quote di partecipazione deve essere:
  •       maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
  •       priva di occupazione alla data di presentazione della domanda;
  •       residente da 6 mesi nei territori di applicazione della normativa.

La società al momento della presentazione della domanda deve essere già costituita, ma non deve aver avviato l’attività.

Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nel territorio nazionale.

ATTIVITÀ FINANZIABILI
  • Produzione di beni 
  • Fornitura di servizi (il commercio è escluso).

Sono esclusi anche gli acquisti di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

L’attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni finanziarie concedibili sono:
  •       per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso agevolato del 100% degli investimenti ammissi.
  •       per la gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1° anno di attività

Tutte le agevolazioni finanziarie sono concesse entro il limite comunitario “de minimis” .

L’importo di ciascuna agevolazione è il risultato di un calcolo.

Questo calcolo tiene conto dell’ammontare degli investimenti e delle spese di gestione ammessi e delle caratteristiche del finanziamento a tasso agevolato (durata, entità e tasso) che si intende richiedere.

Il calcolo deve prevede che l’importo del mutuo a tasso agevolato per gli investimenti non possa essere inferiore al 50% del totale delle agevolazioni concedibili.

ESEMPIO N. 1 DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI

- Investimento totale ammesso: € 80.000,00

- Spese di gestione ammesse =  €  16.000,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di investimento = …...€ 32.000,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di gestione = ……..……€  16.000,00

- Totale contributo a fondo perduto concesso =                                   € 48.000,00

- Finanziamento a tasso agevolato concesso (mutuo durata 5/7 anni)  = € 48.000,00

TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA
(Contributo a fondo perduto + mutuo agevolato) ……………………………….€ 96.000,00

ESEMPIO N. 2 DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI

- Investimento totale ammesso: € 110.000,00

- Spese di gestione ammesse =  €  19.000,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di investimento = …… € 45.500,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di gestione = …..………€  19.000,00

- Totale contributo a fondo perduto concesso =                                  €  64.500,00

- Finanziamento a tasso agevolato concesso (mutuo durata 5/7 anni)  = € 64.500,00

TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA
(Contributo a fondo perduto + mutuo agevolato)………………………...........€ 129.000,00



ESEMPIO N. 3 DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI

- Investimento totale ammesso: € 30.000,00

- Spese di gestione ammesse =  €  10.000,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di investimento = …… € 10.000,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di gestione = …..………€  10.000,00

- Totale contributo a fondo perduto concesso =                                 €  20.000,00

- Finanziamento a tasso agevolato concesso (mutuo durata 5/7 anni)  =  € 20.000,00

TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA
(Contributo a fondo perduto + mutuo agevolato)………………………..........€   40.000,00


SPESE AMMESSE

PER L’INVESTIMENTO
  •       attrezzature;
  •       macchinari;
  •       impianti;
  •       allacciamenti
  •       beni immateriali a utilità pluriennale;
  •       ristrutturazione di immobili (entro il limite massimo del 10% del valore degli investimenti)

PER LA GESTIONE
  •       materiale di consumo;
  •       semilavorati;
  •       prodotti finiti;
  •       altri costi inerenti al processo produttivo;
  •       utenze;
  •       canoni di locazione per immobili;
  •       oneri finanziari (con l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato);
  •       prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati;
  •       prestazione di servizi.

ITER

Il procedimento di valutazione sarà concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda, ovvero della documentazione integrativa richiesta, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123.

In caso di esito positivo si procede alla stipula del Contratto di Concessione delle Agevolazioni tra Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il beneficiario.
EROGAZIONE

Le agevolazioni vengono erogate sulla base del contratto stipulato tra Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA e il beneficiario .

In generale è prevista l’erogazione in due soluzioni, un anticipo e un saldo.

Per quanto riguarda gli investimenti, al momento della stipula del contratto di finanziamento, è possibile richiedere un anticipo pari al 20% del totale delle agevolazioni per gli investimenti.

Il saldo sarà erogato in un’unica soluzione, una volta completati gli stessi, anche sulla base di fatture che possono essere quietanzate (pagate) successivamente all’erogazione del saldo.

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento;

Entro 6 mesi dovrà essere presentata la richiesta del saldo per le relative spese,

Per quanto riguarda la gestione, è possibile richiedere un anticipo, pari al 30% delle spese previste;

Il saldo sarà erogato, a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, delle fatture quietanzate.

La richiesta di rimborso delle spese di gestione del primo anno di attività dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento

NOTE

      Le attrezzature ed i macchinari possono essere anche usati.

      Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ammissione delle agevolazioni.

      La spesa per l’IVA non è ammissibile

      I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo minimodi 5 anni.

DOMANDA

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento (procedura a sportello)


INOCCUPATI – PRESTITO D’ONORE D. Lgs. 185/2000, Titolo II, Capo I. Misure in favore del lavoro autonomo. Questa agevolazione è rivolta alle persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale con investimenti complessivi previsti fino a € 25.823.BENEFICIARI

Tutte le persone fisiche che intendano costituire una nuova ditta individuale

La ditta individuale deve essere costituita dopo la data di presentazione della domanda.

REQUISITI RICHIESTI
  •           Maggiore Età
  •           Non occupato
  •           Residente nel territorio nazionale alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di            presentazione della domanda

  •           La sede legale e operativa dell'attività deve essere ubicata nel territorio nazionale.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Le misure in favore del lavoro autonomo hanno l'obiettivo di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione, che intendono mettersi in proprio avviando un’attività imprenditoriale di piccola dimensione nei settori di:
  •           Produzione di beni

  •           Fornitura di servizi

  •           Esercizio di una libera professione

  •           Commercio.


TIPO DI AGEVOLAZIONE CONCESSA
  •           Finanziamento a tasso agevolato e un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammesse;

  •           Contributo a fondo perduto per le spese di gestione relative al primo anno di attività;

L'investimento complessivo non può superare €i 25.823 Euro (iva esclusa)

Il finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti è pari al 50% del totale delle agevolazioni finanziarie concedibili, e non può superare € 15.494 €.

Il contributo a fondo perduto per gli investimenti è pari alla differenza tra gli investimenti ammessi e l'importo del finanziamento a tasso agevolato.

Il contributo a fondo perduto per le spese di gestione del 1° anno non può superare € 5.164,57


ESEMPIO DI CALCOLO DELLE AGEVOLAZIONI

- Investimento totale ammesso: € 25.832,00

- Spese di gestione ammesse =  €   5.165,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di investimento = …...€ 10.329,00

- Contributo a fondo perduto concesso su spese di gestione = ……..……€   5.165,00

- Totale contributo a fondo perduto concesso =                                   € 15.494,00

- Finanziamento a tasso agevolato concesso (mutuo durata 5 anni)  =    € 15.494,00

TOTALE AGEVOLAZIONE CONCESSA
(Contributo a fondo perduto + mutuo agevolato)                                   € 30.988,00


SPESE AMMESSE

Spese di gestione:
  •           materiale di consumo, semilavorati, prodotti finiti;
  •           altri costi inerenti al processo produttivo;
  •           utenze e canoni di locazione per immobili;
  •           oneri finanziari (esclusi quelli relativi al finanziamento agevolato per investimenti);
  •           prestazione di garanzie assicurative sui beni finanziati.

Spese di investimento:
  •           ristrutturazione di immobili (entro il limite massimo del 10% degli investimenti);
  •           allacciamenti;
  •           macchinari, impianti e attrezzature;
  •           altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale;

NOTE
  •           Le attrezzature ed i macchinari possono essere anche usati.

  •           Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ammissione delle agevolazioni.

  •           La spesa per l’IVA non è ammissibile

  •           I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all’esercizio dell’attività finanziata per un periodo di 5 anni.