mercoledì 29 agosto 2012

Srl semplificata, via alle società con un euro


Finalmente, dopo ben sei mesi di attesa, siamo giunti alla puntata finale della telenovela che riguarda la nascita delle Società a responsabilità limitata semplificata, subito ribattezzate"società a capitale di un euro". Nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto scorso è stato infatti pubblicato quello che sarà il modello standard di atto costitutivo che i notai a partire dal 29 agostodovranno utilizzare per dare vita a questo nuovo tipo di impresa .
È stato così rimosso l’ultimo ostacolo burocratico che ancora persisteva alla costituzione delle Srls, nuove entità imprenditoriali nate in modo specifico a favore dei giovani. Resta infatti confermato nel modello costitutivo definitivo il vincolo secondo cuitra i soci fondatori potranno esserci solo soggetti che non abbiano compiuto ancora i 35 anni.
Tra le particolarità più significative di questa nuova forma societaria oltre all’età, ci sono anche i costi di costituzione: l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese saranno infatti esenti da diritto di bollo e di segreteria ed è stato confermato il fatto che la prestazione del notaio sarà a titolo gratuito. Ci sarà dunque da pagare soltanto l’imposta di registro, pari a circa168 euro.
La nuova società che, come accennato, potrà contare su un capitale iniziale pari anche solo ad un euro, sarà disciplinata dall'articolo 2463-bis del Codice civile, introdotto dall'articolo 3, comma 1 del decreto sulle liberalizzazioni presentato dal governo a inizio anno e approvato dal Parlamento. Per tutto quello non previsto da questo nuovo articolo di legge si farà riferimento alle norme sulle società a responsabilità limitata già presenti nel codice civile.
A questo proposito vale la pena di seguito ricordare quali saranno le differenze sostanziali, oltre a quelle già sopra menzionate, del nuovo modello di società semplificata rispetto alle classiche srl:
- la società semplificata dovrà essere costituita con atto pubblico notarile solo secondo il modello standard allegato. Questo significa che la Srls non potrà essere utilizzata in quei casi nei quali occorra confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari
l'ammontare del capitale sociale (che va versato esclusivamente in denaro, non essendo ammessi i conferimenti in natura) deve essere pari, come accennato, almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10 mila euro; quindi le società che avessero bisogno in origine di una capitalizzazione pari o superiore ai 10 mila euro non potranno mai adottare la forma della Srls. Inoltre, nel caso in cui una Srls già costituita si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro, si trasformerà immediatamente in una classica Srl, con tutte le conseguenze giuridiche.
- gli amministratori dovranno obbligatoriamente essere soci dell’impresa
- sarà nullo il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale a soggetti diversi dalle persone fisiche oppure a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni. Questo significa che nella Srls non saranno ammesse partecipazioni ad esempio di altre società o di soggetti finanziari.
- è stato poi stabilito, tra le altre cose, che il versamento del capitale sociale non potrà essere effettuato in banca, ma dovrà avvenire nelle mani degli amministratori della società semplificata.

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