lunedì 5 novembre 2012

Appalto - Responsabilità solidale dell'appaltatore per gli adempimenti fiscali e previdenziali - Novità del DL 83/2012 convertito

L’articolo 13ter della «manovra estiva» (Dl n. 83/ 2012), che ha nuovamente introdotto la responsabilità solidale relativa ad alcuni aspetti della fiscalità propria degli appalti (e subappalti), ripristina la responsabilità fiscale relativa alle ritenute Irpef dovute in relazione alle remunerazioni erogate ai dipendenti impiegati durante la realizzazione dell’opera, implicitamente già previste dalla responsabilità solidale prevista dalla legge Biagi ed esplicitamente prevista dal Dl n. 223/2006 cd. manovra VISCOBERSANI, poi superata sulla materia de quo.Innovativamente la responsabilità solidale viene prevista anche ai fini dell’Iva dovuta dall’appaltatore (e subappaltatore) in relazione alle fatture aventi ad oggetto le prestazioni e le forniture destinate alla realizzazione dell’opera.La legge di conversione del decreto sviluppo (Dl n. 83/2012) modifica integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, introducendo i commi 28bis e 28ter e stabilendo in caso di appalto e subappalto: la responsabilità diretta del committente, specificatamente sanzionata, nella fattispecie di omesso controllo documentale di alcune evidenze fiscali; la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto.Ai sensi del comma 28ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, le disposizioni (di cui ai commi 28 e 28bis) si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’attività rilevante ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 (soggetti Ires) e 74 (Stato ed enti pubblici) Tuir.La norma Il nuovo comma 28bis dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, riformulato ad opera del Dl n. 83/ 2012 rimuove la responsabilità solidale definita nella prima versione della norma adottata in occasione dell’emanazione del Dl n. 83/2012.Nella nuova versione, la responsabilità solidale permane in capo all’appaltatore e subappaltatore mentre il committente diventa titolare di uno specifico potere di controllo.Nelle more dell’esecuzione degli adempimenti il committente è autorizzato dalla legge a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.Il controllo deve essere riferito ai pagamenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.Anzi, la norma introduce un (surrettizio) divieto ad operare il pagamento in carenza della prova documentale dell’avvenuto versamento.L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è, infatti, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.

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