venerdì 30 novembre 2012

Fondo patrimoniale o trust?

Questi istituti sono considerati simili in quanto attengono entrambi ad una casistica di segregazione patrimoniale, ma sono comunque due istituti profondamente diversi sia nello scopo che nella regolamentazione.Nascono peraltro in due ordinamenti completamente diversi: il primo in un ordinamento di civil law ed il secondo in uno di common law dove i principi che ordinano il diritto sono profondamente diversi tra loro.Nel dettaglio per quanto riguarda il fondo patrimoniale possiamo dire che: il fondo patrimoniale crea un vincolo di destinazione sul patrimonio; presupposto o condizione di efficacia del fondo patrimoniale è l’esistenza di una famiglia legittima (dunque matrimonio, no divorzio, no vedovanza). Nel caso di scioglimento della famiglia è possibile mantenere il fondo patrimoniale se si hanno figli minori sino a quando l’ultimo avrà compiuto 18 anni. possono formare oggetto di fondo patrimoniale solo i beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi. da un punto di vista soggettivo, il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da entrambi i coniugi o anche da un terzo. quanto alla forma, il fondo patrimoniale deve essere costituito dai coniugi necessariamente per atto pubblico, mentre quando è costituente un terzo può essere costituito, oltre che per atto pubblico, anche per testamento. Quando viene costituito per atto tra vivi il fondo patrimoniale deve rivestire a pena di nullità la forma dell’atto pubblico ricevuto alla necessaria presenza di due testimoni. Prevede il dovere di destinare i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni oggetto del fondo alle necessità della famiglia; comporta per dettame legislativo la contitolarità da parte dei coniugi dei diritti costituenti il fondo patrimoniale e la parità di quote; comporta l’estensione al fondo patrimoniale delle norme relative all’amministrazione della comunione legale, ovvero la regola dell’amministrazione disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione e dell’amministrazione congiunta da parte dei coniugi per gli atti di straordinaria amministrazione e per i contratti con i quali si acquistano e si concedono diritti personali di godimento, con l’ulteriore previsione che per gli atti di straordinaria amministrazione – se vi sono figli minori, – oltre all’agire congiunto, occorre l’autorizzazione giudiziale (cosa che comporta un ricorso apposito, tempi di giustizia lunghi, esame del giudice sull’operazione); vi è anche previsto un limite posto dall’art. 170 cod. civ. all’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo. La norma prevede infatti che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia esponendo questa presunzione di conoscenza il debitore a diversi casi di proposte revoche dei fondi.Per quanto riguarda invece il trust possiamo dire che: crea un patrimonio destinato o meglio crea un patrimonio autonomo segregato. Prescinde dal vincolo familiare. Tutti lo possono costituire e se anche lo si vincola ai bisogni di familiari non ha scadenze dipendenti dall’esistenza o meno del vincolo familiare o dal raggiungimento della maggiore età dei figli. Quasiasi oggetto può essere posto in trust (immobili, mobili anche non registrati – pensiamo ad esempio ad un quadro di valore – titoli di credito, conti correnti, denaro, mobili registrati, quote sociali – che è uno dei punti più controversi del fondo patrimoniale. In Italia è necessario atto pubblico per la costituzione del trust. Per l’atto di conferimento dipende se trattasi di beni immobili, quote sociali e tutto ciò che è iscritto nei pubblici registri– che debbono essere conferiti per atto pubblico – diversamente non è necessario atto pubblico. La gestione del trust è affidata al trustee (gestore) totalmente ed il patrimonio conferito in trust non appartiene più ai coniugi come una comunione ma appartiene al trust come patrimonio separato. Il trustee può agire nella massima libertà e non sono necessarie autorizzazioni giudiziali. Ovviamente è l’atto istitutivo che conferisce determinati poteri al trustee ed eventuali limitazioni. L’impiego dei frutti non è detto che debba essere destinato alle esigenze della famiglia. Il trust è duttile. Può essere destinato per altri scopi. E poi quali sono le esigenze della famiglia nel fondo patrimoniale? Quelle della sopravvivenza? La giurisprudenza ha cercato di allargare l’estensione della portata del dettame ma rimane ancora circoscritto l’ambito di operatività. Nel trust non vi è questa limitazione. Nel fondo i beneficiari possono essere solo i familiari. Nel trust chiunque a seconda di come viene costituito. Addirittura potrebbero essere non nominati oppure potrebbe essere un’associazione, una persona giuridica, un terzo, dei creditori ecc. (dipende dalla struttura del trust). L’effetto segregativo previsto dalla legge per il fondo patrimoniale è più circoscritta rispetto al trust: infatti i creditori, sia pure nei limiti delle obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono aggredire non solo i frutti (com’era per il patrimonio familiare) ma anche i beni e soprattutto la norma pone a carico dei coniugi l’onere probatorio, se vogliono evitare l’esecuzione, dell’effettiva conoscenza da parte del creditore che agisce in esecuzione della estraneità del negozio ai bisogni familiari. Questo comporta che, una volta costituito il fondo patrimoniale, se i coniugi vogliono avere un margine di certezza circa i vantaggi in una eventuale sede esecutiva dovranno aver cura nell’assumere obblighi estranei ai bisogni della famiglia di esplicitarlo al creditore e, se si tratta di atto scritto, di evidenziarlo nell’atto stesso, soprattutto se l’obbligazione viene assunta congiuntamente da entrambi i coniugi. Il trust peraltro in molto casi permette anche di realizzare una pianificazione generazionale per cui il patrimonio dei disponenti, o parte di esso – per intenderci quello conferito in trust – viene già predisposto in favore dei beneficiari finali anticipando gli effetti di un testamento o di un successivo passaggio generazionale. Le imposte in questo caso vengono scontate oggi e non all’atto del trasferimento finale.I costi del trust variano in base ai beni che conferiamo in trust e a come strutturiamo il trust. E’ sicuramente più costoso ma permette una manovra di azione indubbiamente molto più ampia, sia nella costruzione dell’atto che nella gestione.

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