Saldo IMU 2012 - VERSAMENTO entro il 17.12.2012
L’Imposta Municipale propria (IMU) è stata istituita dagli
artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, emanato in attuazione della L. 5.5.2009
n. 42.
Nonostante la sua
decorrenza fosse prevista originariamente per l’anno 2014, l’art. 13 co. 1 del
DL 6.12.2011 n. 201 ne ha anticipato l’introduzione “in via sperimentale”, a
decorrere dal 2012 ed a valere per il triennio 2012-2014.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il
comunicato 28.11.2012 n. 173, ha confermato che rimane fermo al 17.12.2012
il termine per il versamento del saldo IMU.
Presupposto dell’imposta
Presupposto dell’IMU è il possesso di qualunque immobile,
ivi comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze ed i fabbricati
rurali (sia ad
uso abitativo che strumentali all’esercizio dell’attività agricola) che sono
direttamente soggetti all’IMU, in modo autonomo rispetto ai terreni agricoli
facenti parte del fondo rustico.
A rilevare è quindi il possesso di immobili riconducibili
alle seguenti tre tipologie:
·
fabbricati;
·
aree fabbricabili;
· terreni
agricoli.
Il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha precisato che:
·
sono assoggettati alla nuova imposta tutti i
suddetti immobili, a prescindere dall’uso cui sono destinati ed
indipendentemente dalla loro classificazione catastale;
· sono
compresi, quindi, anche gli immobili strumentali e quelli alla cui produzione o
scambio è diretta l’attività d’impresa.
Soggetti passivi
I
soggetti passivi dell’IMU sono:
·
il
proprietario dell’immobile;
·
il
titolare del diritto reale di godimento su una cosa altrui:
-
usufrutto;
-
uso;
-
abitazione;
-
enfiteusi;
-
superficie;
·
il
locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
·
il
concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
·
il
coniuge assegnatario della ex
casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.
Contitolarità del diritto reale
Quando più soggetti sono contitolari del diritto reale posto
a fondamento del possesso dell’immobile (es. comproprietà o cousufrutto
dello stesso immobile), ogni contitolare è soggetto passivo limitatamente alla
propria quota. Lo stesso principio opera quando, su quote distinte del
medesimo immobile, gravano diversi diritti reali
(es. usufrutto del soggetto A sul 50% dell’immobile;
piena proprietà del soggetto B sull’altro 50%).
Esenzioni
Talune tipologie di immobili, in ragione delle loro
caratteristiche oggettive, sono esentate dal pagamento dell’IMU. In
particolare, sono esenti dall’IMU:
·
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non
soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;
·
i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
· i fabbricati destinati ad usi culturali ex art.
5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini
aperti al pubblico, ecc.);
· i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio
del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
·
i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati
negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11.2.29
e reso esecutivo con L. 27.5.29 n. 810;
·
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e
alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
· i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.77 n. 984;
·
gli immobili utilizzati dagli enti che non hanno
per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali,
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto;
in caso di attività “mista”, l’esenzione si applica solo alla frazione
dell’unità immobiliare nella quale si svolge l’attività di natura non
commerciale;
·
i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero
animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei
Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco
predisposto dall’ISTAT; ai fini dell’esenzione, è stato chiarito che è
sufficiente che il fabbricato rurale sia ubicato nel territorio del Comune
ricompreso in tale elenco, indipendentemente dalla circostanza che il Comune
sia parzialmente montano;
·
i terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza
agricola, di valore complessivo non superiore a 6.000,00 euro;
· i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal
terremoto in Abruzzo del 6.4.2009, distrutti od oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla
definitiva ricostruzione e agibilità dei medesimi.
Determinazione della base imponibile
Come per l’ICI, anche ai fini dell’IMU le modalità di
determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di
bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di:
·
fabbricati;
·
aree fabbricabili;
· terreni
agricoli.
Aliquota “ordinaria”
L’aliquota IMU di base (“ordinaria”) è pari
allo 0,76%.
I Comuni possono innalzare o ridurre
l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali, quindi entro:
·
un minimo dello 0,46%;
· un
massimo dell’1,06%.
Per talune tipologie di immobili, i Comuni
hanno il potere di stabilire aliquote ridotte rispetto a quella di base.
Nello specifico, è possibile ridurre
l’aliquota IMU di base fino allo 0,4% in relazione ad una o più delle seguenti
tipologie immobiliari:
· immobili non produttivi di reddito fondiario a norma
dell’art. 43 del TUIR; si tratta:
-
degli immobili (in prevalenza fabbricati)
utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arti o professioni (es. studio
professionale);
-
degli immobili (terreni e fabbricati) relativi
ad imprese commerciali, siano essi immobili strumentali, merce o
patrimoniali;
·
immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
· immobili
locati o affittati.
I
Comuni possono, inoltre, ridurre l’aliquota di base, pari allo 0,76%, fino
ad un livello minimo pari alla sua metà (0,38%) per i fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Tale
riduzione dell’aliquota di base:
·
non può superare i tre anni dall’ultimazione dei
lavori;
·
compete fino a che i fabbricati, pur restando
invenduti, siano destinati alla vendita e non vengano locati.
Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale
Per
i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola è prevista
l’applicazione di un’aliquota ridotta dello 0,2%. I Comuni possono ridurre
ulteriormente tale aliquota fino allo 0,1%.
Abitazione principale e relative pertinenze
In
relazione all’abitazione principale e alle relative pertinenze, è prevista
l’applicazione di:
·
un’aliquota IMU ridotta;
·
una detrazione dall’imposta lorda.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze è
prevista l’applicazione di un’aliquota IMU ridotta allo 0,4%. I Comuni
possono innalzare o ridurre tale
aliquota fino a 0,2 punti percentuali, quindi entro:
·
un minimo dello 0,2%;
· un
massimo dello 0,6%.
Si ricorda che per fruire
delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale e le relative
pertinenze (aliquota ridotta e detrazione):
· il possessore dell’immobile deve dimorarvi e
risiedervi anagraficamente assieme al proprio nucleo familiare;
·
l’immobile deve essere costituito da una sola
unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto.
Assimilazioni all’abitazione principale deliberate dai Comuni
I Comuni possono assimilare all’abitazione principale:
·
l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
·
l’unità immobiliare posseduta in Italia, a
titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non sia locata.
In relazione all’IMU non è più possibile
assimilare all’abitazione principale l’immobile dato in comodato (uso) gratuito
a parenti, stabilendo il relativo grado di parentela (es. figli).
Detrazione dall’imposta lorda
Dall’IMU lorda dovuta per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, 200,00 euro.
Tale detrazione deve
essere rapportata:
·
al
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione
principale (cioè al periodo dell’anno in cui l’immobile è contemporaneamente
destinato dal soggetto passivo a dimora abituale e residenza anagrafica
unitamente al proprio nucleo familiare);
·
se
l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale da più soggetti
passivi, alla quota per la quale tale destinazione si verifica in capo a
ciascun contitolare, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di
diritto reale di godimento possedute da ciascuno di essi.
Pertanto, i comproprietari (contitolari) che non
dimorino abitualmente e/o non risiedano anagraficamente nell’abitazione,
non hanno diritto alla detrazione, né all’aliquota ridotta.
Potere dei Comuni di innalzare la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta
Nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio, i Comuni possono disporre l’innalzamento della
misura della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta azzerando,
pertanto, quanto dovuto a titolo di IMU.
Maggiorazione parametrata al numero di figli conviventi
Per gli anni 2012 e 2013, la suddetta
detrazione di 200,00 euro è maggiorata di un importo pari a 50,00 euro per ciascun figlio del soggetto
passivo (a prescindere dal fatto che sia fiscalmente a carico) che rispetti le
seguenti condizioni:
·
abbia un’età non superiore ai 26 anni;
· dimori
abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo.
L’importo
complessivo della maggiorazione, considerato al netto della detrazione di base
(200,00 euro), non può comunque superare un ammontare massimo di 400,00 euro
(corrispondenti quindi ad un massimo di 8 figli).
Pertinenze dell’abitazione principale
Quanto alle
pertinenze, l’abitazione principale può averne al massimo tre che
beneficiano del regime agevolato (aliquota ridotta e detrazione), ognuna
delle quali appartenente a una delle seguenti tre categorie catastali:
·
C/2 (cantine, soffitte, locali di
deposito);
·
C/6 (autorimesse e posti auto);
· C/7
(tettoie).
Al riguardo, è stato chiarito che:
·
rientra nel limite massimo delle tre pertinenze
anche quella che risulta iscritta in Catasto unitamente all’abitazione
principale (es. cantina o soffitta), senza un’autonoma rendita catastale;
·
nel caso, ad esempio, di una cantina e di una
soffitta (che sarebbero iscritte come C/2) accatastate unitamente all’unità
immobiliare ad uso abitativo, il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni
solo per un’altra pertinenza classificata nella categoria catastale C/6 o C/7.
Le eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti
sono assoggettate all’IMU con l’aliquota ordinaria e non beneficiano di alcuna
detrazione.
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