sabato 18 maggio 2013

Confermata la sospensione della prima rata dell’IMU per le abitazioni principali

Confermata la sospensione della prima rata dell’IMU per le abitazioni principali.


Nella riunione di ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL recante “Interventi urgenti in tema di imposta municipale propria, di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di riduzione dei costi della politica”.

Oltre alle novità in materia di imposta municipale propria, di cui si dirà meglio, come riporta il comunicato di Palazzo Chigi, il provvedimento prevede l’eliminazione degli stipendi di Ministri, Viceministri e Sottosegretari che siano membri del Parlamento e introduce disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Tornando all’IMU, in attesa che venga riformata la disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare (si veda “In arrivo la riforma della tassazione immobiliare” di ieri), il versamento prima rata dell’IMU, che per la generalità degli immobili dovrà avvenire entro il 17 giugno 2013 (in quanto il 16 è domenica), è sospeso per:
- le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili iscritti in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), vale a dire nelle categorie preposte al censimento dei fabbricati di maggior pregio;
- le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
- gli alloggi degli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, con le stesse finalità degli IACP;
- i terreni e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8 del DL n. 201/2011.

In sostanza, viene riproposto quel che in passato era stato previsto per l’ICI che, si ricorda, era stata abolita dall’art. 1 del DL n. 93/2008 sulle abitazioni principali a partire dall’anno 2008, con l’esclusione delle abitazioni “di pregio”.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, conv. L. 214/2011, l’abitazione principale è definita come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Riproposta l’esclusione in passato prevista per l’ICI

Ai fini dell’IMU, inoltre, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, si intendono pertinenze dell’abitazione principale (accedono di conseguenza al regime di favore accordato rispetto a quest’ultima e, quindi, possono beneficiare della sospensione dal versamento della prima rata scadente il prossimo 17 giugno) esclusivamente:
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Il DL approvato, inoltre, introduce una clausola di salvaguardia secondo cui, entro il 31 agosto 2013, dovrà essere attuata la riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare sopra citata, ivi compresa la modifica della disciplina della TARES e la deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito di impresa pagata per gli immobili utilizzati per le attività produttive, nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo.
Nel caso in cui la riforma non venga attuata entro il predetto termine, la prima rata dell’IMU sospesa dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013.

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