lunedì 26 gennaio 2015

Nel nuovo regime agevolato, beni strumentali al netto dell’IVA


Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi sotto
la lente dell’Amministrazione finanziaria: l’Agenzia delle Entrate,
infatti, ha fornito indicazioni al riguardo, con particolare riferimento
ai criteri di computo del limite per i beni strumentali, in risposta ai quesiti del Videoforum organizzato da Italia Oggi il 22 gennaio 2015.

Si ricorda che, per accedere al nuovo regime:
- i ricavi/compensi relativi all’anno precedente non devono eccedere determinati limiti (da 15.000 a 40.000 euro);
- le spese per lavoro dipendente sostenute nell’anno precedente non devono superare i 5.000 euro;
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, per beni mobili strumentali alla chiusura dell’anno precedente, non deve superare 20.000 euro;
- i redditi d’impresa o di lavoro autonomo devono essere prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepiti.

Con riferimento al limite per i beni strumentali, la relazione illustrativa del Ddl. di stabilità 2015 faceva riferimento al termine “stock”, il che aveva fatto intendere la partecipazione al limite predetto solo dei beni strumentali effettivamente presenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Questo aspetto risulta confermato:
ai fini dell’accesso/permanenza nel regime, occorre verificare se i
soggetti, “alla data di chiusura dell’esercizio precedente, sono in possesso di beni strumentali di costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro”.
Tale
limite, quindi, è valorizzato in maniera diversa rispetto al precedente
regime di vantaggio in cui concorrevano, nell’arco del triennio
precedente, tutti gli acquisti di beni strumentali, con irrilevanza delle eventuali alienazioni o dismissioni intervenute nello stesso periodo.

Nel limite predetto sono inclusi:
- i beni in leasing, che rilevano per il costo sostenuto dal concedente;
- i beni in locazione e noleggio, che rilevano per il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR (non vengono, quindi, più computati i singoli canoni, come accade nel regime di vantaggio);
- i beni in comodato,
che rilevano per il valore normale dei medesimi determinato ai sensi
dell’art. 9 del TUIR (nel regime di vantaggio, invece, tali beni sono
irrilevanti);
- il 50% dei beni, detenuti in regime d’impresa, di arte o professione, utilizzati promiscuamente
per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e per l’uso
personale o familiare del contribuente (la Relazione illustrativa ha
indicato che tale previsione riguarda anche i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia).

Nel limite predetto sono, invece, esclusi:
- i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro;
- gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
Beni immateriali esclusi
Tra
le voci escluse dal limite di 20.000 euro vanno anche annoverati –
analogamente al regime di vantaggio – “i costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento
o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non
si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito
dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo”.

Ulteriore conferma riguarda l’esclusione dal limite suddetto dell’IVA addebitata
sull’acquisto del bene: sia in fase di accesso al regime forfetario che
durante la sua applicazione, il rispetto del limite degli acquisti di
beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione. Rileva, quindi, il solo corrispettivo dell’operazione.

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