giovedì 15 gennaio 2015

Novità iva in edilizia

Trattasi di un ampliamento delle ipotesi in cui il fornitore emette fattura senza addebito dell’imposta che sarà assolta direttamente dal cessionario/committente soggetto passivo Iva. Le nuove operazioni interessate dall’inversione contabile riguardano, per quanto concerne il settore edile, le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento, sempre che si tratti di prestazioni relative ad edifici; queste prestazioni, quindi, non rientrano nel reverse charge se non sono riconducibili a un bene qualificabile come edificio (i lavori di completamento di un macchinario, per esempio, non vanno fatturati in reverse charge). Lo prevede la lettera a-ter), aggiunta al sesto comma dell’articolo 17 del Dpr 633/72, la quale nulla specifica con riguardo al fatto che i servizi siano resi a un soggetto operante nel settore edile o che si tratti di prestazioni eseguite nei confronti di un appaltatore o di un altro subappaltatore. La rilevanza “oggettiva” delle prestazioni individuate dalla nuova norma è inoltre supportata dalla precisazione inserita nella precedente lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la disciplina prevista per le prestazioni di subappalto in edilizia (indicate, appunto, nella lettera a) si applica ai servizi «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)».
Numerosi, tuttavia, i punti da chiarire. Fra gli altri, dovrà essere precisata la portata della nozione di «edificio» (la norma comunitaria parla di «beni immobili»), specificando altresì se sono comprese anche singole porzioni o, ancora, se deve farsi esclusivo riferimento ai prestatori che svolgono attività rientranti nel settore F della tabella Ateco, come il riferimento al «settore edile» contenuto nella relazione illustrativa potrebbe far ritenere.


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