venerdì 9 novembre 2012

Per l’esonero dalla scheda carburante, basta l’estratto conto

L’esonero dalla scheda carburante è possibile soltanto per i soggetti IVA che scelgono come modalità “unica” di pagamento del carburante nel periodo d’imposta – per tutto il parco auto – carte di credito, bancomat o prepagate intestate al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione; ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo è sufficiente l’estratto conto, purché contenga alcune informazioni “minime”. Questi sono solo alcuni degli attesi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nella circolare 42 di ieri, con riferimento all’esonero dall’obbligo di compilazione della scheda carburante introdotto dal DL 70/2011.In linea generale, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare, come noto, da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR 444/97; tale “scheda carburante” è sostitutiva della fattura ed è valida ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione del costo d’acquisto. Il “nuovo” comma 3-bis dell’art. 1 del DPR n. 444/97 (introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. p) del DL 70/2011 convertito) prevede che, in deroga a quanto sopra affermato, i soggetti IVA che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR 605/1973, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante. La circolare n. 42 chiarisce, anzitutto, che tale disposizione non riguarda il sistema delle carte fedeltà associate al contratto di “netting”.In merito ai beneficiari dell’esonero, il documento di prassi precisa che, stando al tenore della norma, i soggetti che effettuano pagamenti anche mediante mezzi diversi dalle carte elettroniche (es. contanti) sono tenuti ad utilizzare la scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d’imposta. In altri termini, chi utilizza solo contanti o metodi di pagamento “misti” (contanti e carte) deve obbligatoriamente redigere la scheda carburante per fruire della detrazione IVA e della deduzione del costo d’acquisto.L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che la scelta della modalità di certificazione relativa all’acquisto di carburante (scheda carburante o esonero) è riferita al soggetto e non al veicolo: di conseguenza, la modalità scelta dal soggetto deve essere unica, essendo irrilevante l’eventuale utilizzo di più veicoli nello svolgimento dell’attività.Vengono, poi, fornite alcune precisazioni con riferimento alle carte elettroniche utilizzate per il rifornimento. La carta deve essere intestata al soggetto che esercita l’attività d’impresa, arte o professione, ma non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per acquisti relativi all’attività. La carta elettronica, inoltre, non deve essere destinata esclusivamente all’acquisto di carburante, potendo essere utilizzata per il pagamento di beni/servizi di qualunque genere; ciò che conta è che, qualora contestualmente all’acquisto di carburante siano acquistati altri beni/servizi, la transazione relativa al carburante avvenga in maniera distinta.Occorre peraltro fare attenzione alla residenza degli operatori finanziari che rilasciano la carta: la circolare n. 42 precisa infatti che le carte di credito, debito e prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di stabile organizzazione in Italia.Quanto alla documentazione, l’Agenzia ribadisce che non viene meno l’esigenza di disporre di una serie di elementi necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante in capo all’acquirente; è indispensabile, infatti, ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto che esercita un’attività d’impresa, arte o professione.A tal fine, la circolare afferma che dall’estratto conto della carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto di carburante, quali la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e l’ammontare del relativo corrispettivo. Tali indicazioni si riferiscono ad un contenuto “minimo” che deve risultare dalla documentazione dell’acquisto di carburante per consentire la detrazione IVA e la deduzione del relativo costo. Al riguardo si osserva che, rispetto alla “tradizionale” scheda carburante, non è prevista l’indicazione, prevista dal DPR 444/97, dell’ubicazione dell’impianto di distribuzione e dei chilometri percorsi.La circolare apprezza, infine, il caso in cui dalla documentazione risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo; è il caso, ad esempio, degli strumenti di pagamento dai quali emerge una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente, anche ai fini del controllo interno di gestione.

Il nuovo redditometro 2012: reddito e tenore di vita. L'elenco delle voci

Il redditometro è lo strumento a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per scoprire incongruenze tra reddito dichiarato e tenore di vita. Si applica alle persone fisiche e non alle imprese.

Nell’ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito.

Le famiglie considerate sono 22 milioni, per circa 50 milioni di individui. Vi saranno diverse categorie di famiglie considerate: persona sola o coppia, fasce di età -fino a 35 anni, da 35 a 64 anni, sopra i 64 anni- e presenza o meno di figli, nonchè una suddivisione per aree geografiche.
L'Agenzia delle Entrate ha preparato anche una presentazione in Power Point in cui spiega i parametri che verranno utilizzati per far scattare i controlli. Uno scostamento del 20% tra reddito dichiarato e tenore di vita, per esempio, fa scattare i controlli.

In pratica, sulla scorta di quanto spendi, di qual è il tuo tenore di vita, il fisco stima che devi avere un certo reddito. Se il reddito che dichiari è inferiore a quello così stimato si genera un'incoerenza e scattano i controlli: in realtà nella presentazione dicono "se il contribuente, pur consapevole dell'incoerenza, non modifica il comportamento dichiarativo, viene sicuramente selezionato per ulteriore approfondimenti" ma non è chiaro se questo pur consapevole proviene da una segnalazione dell'Agenzia o da una constatazione personale.

Questo è un elenco tratto da Pmi.it e riporta tutte le voci che incidono nell'analisi tra reddito dichiarato e tenore di vita.

Abitazioni
abitazione principale
altre abitazioni
mutui
ristrutturazioni
intermediazioni immobiliari
collaboratori domestici
elettrodomestici
apparecchiature elettroniche
arredi
energia elettrica
telefonia fissa e mobile
gas

Mezzi di trasporto

automobili
minicar
caravan
moto
natanti ed imbarcazioni
aeromobili
mezzi di trasporto in leasing o noleggio

Assicurazioni e contributi previdenziali:

responsabilità civile
incendio e furto
vita
danni
infortuni
malattia
altro
contributi obbligatori
contributi volontari
previdenza complementare

Istruzione:

asili nido
scuola per l’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria
corsi di lingue straniere
soggiorni studio all’estero
corsi universitari
tutoraggio, corsi di preparazione agli esami
scuole di specializzazione
master
canoni di locazione per studenti universitari

Attività sportive e ricreative:

attività sportive
circoli culturali
circoli ricreativi
cavalli
abbonamenti pay tv
giochi on line
abbonamenti eventi sportivi e culturali
viaggi organizzati
alberghi
centri benessere
altri servizi per la cura della persona

Altre spese significative:

altre spese significative
oggetti d’ arte o antiquariato
gioielli e preziosi
veterinarie
donazioni in denaro a favore di Onlus e simili
assegni periodici corrisposti al coniuge
donazioni effettuate

Investimenti mobiliari e immobiliari:

fabbricati
terreni
natanti ed imbarcazioni
autoveicoli
motoveicoli
caravan
minicar
aeromobili
azioni
obbligazioni
conferimenti
quote di partecipazione
fondi d’investimento
derivati
certificati di deposito
pronti contro termine
buoni postali fruttiferi
conti di deposito vincolati
altri prodotti finanziari
valuta estera
oro
numismatica

mercoledì 7 novembre 2012

contributi destinati al sostegno di progetti, iniziative e azioni per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in Sardegna

Scadono venerdì 9 novembre i termini per richiedere i contributi destinati al sostegno di progetti, iniziative e azioni per la diffusione dell'associazionismo di promozione sociale in Sardegna.

Possono presentare domanda le associazioni iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale che intendono realizzare progetti e iniziative in ambito regionale.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità della Presidenza ai seguenti recapiti: 070/606.6374 – 606.5809 -606.2242 - fax: 070.606.5805 - email: pres.volontariato@regione.sardegna.it

Dichiarazione Imu proroga al 04/02/2013

Con un emendamento al DL 174/2012, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio, il termine, attualmente fissato al 30.11.2012, entro cui inviare la dichiarazione IMU viene prorogato al 4.2.2013 (in quanto il 3 è domenica).
Le istruzioni di compilazione del modello precisano, tra le altre cose, che:
- se gli immobili si trovano in più Comuni, il contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni competenti (soggetti attivi);
- se l'immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune;
- in caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l'imposta ai due Comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l'abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale abitazione. Inoltre, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle "Annotazioni" del modello che si tratta di "Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi".

martedì 6 novembre 2012

Incentivi per startup e imprese innovative

SARDEGNA RICERCHE ha pubblicato tre nuovi bandi che hanno l'obiettivo di favorire la creazione e il consolidamento di nuove imprese innovative.Clicca sul seguente link http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=558&tipodoc=3&s=13&v=9&c=4200&c1=4200&id=31897&va

lunedì 5 novembre 2012

Sono stati pubblicati sul nostro sito, i principali appalti Regione Sardegna in scadenza.

Il link è:

www.studioiadevaia.com/appalti-e-bandi.php



Un saluto

Appalto - Responsabilità solidale dell'appaltatore per gli adempimenti fiscali e previdenziali - Novità del DL 83/2012 convertito

L’articolo 13ter della «manovra estiva» (Dl n. 83/ 2012), che ha nuovamente introdotto la responsabilità solidale relativa ad alcuni aspetti della fiscalità propria degli appalti (e subappalti), ripristina la responsabilità fiscale relativa alle ritenute Irpef dovute in relazione alle remunerazioni erogate ai dipendenti impiegati durante la realizzazione dell’opera, implicitamente già previste dalla responsabilità solidale prevista dalla legge Biagi ed esplicitamente prevista dal Dl n. 223/2006 cd. manovra VISCOBERSANI, poi superata sulla materia de quo.Innovativamente la responsabilità solidale viene prevista anche ai fini dell’Iva dovuta dall’appaltatore (e subappaltatore) in relazione alle fatture aventi ad oggetto le prestazioni e le forniture destinate alla realizzazione dell’opera.La legge di conversione del decreto sviluppo (Dl n. 83/2012) modifica integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, introducendo i commi 28bis e 28ter e stabilendo in caso di appalto e subappalto: la responsabilità diretta del committente, specificatamente sanzionata, nella fattispecie di omesso controllo documentale di alcune evidenze fiscali; la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dell’Iva dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate in ambito di rapporto di subappalto.Ai sensi del comma 28ter dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, le disposizioni (di cui ai commi 28 e 28bis) si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che svolgono un’attività rilevante ai fini Iva e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 (soggetti Ires) e 74 (Stato ed enti pubblici) Tuir.La norma Il nuovo comma 28bis dell’articolo 35 del Dl n. 223/2006, riformulato ad opera del Dl n. 83/ 2012 rimuove la responsabilità solidale definita nella prima versione della norma adottata in occasione dell’emanazione del Dl n. 83/2012.Nella nuova versione, la responsabilità solidale permane in capo all’appaltatore e subappaltatore mentre il committente diventa titolare di uno specifico potere di controllo.Nelle more dell’esecuzione degli adempimenti il committente è autorizzato dalla legge a sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore.Il controllo deve essere riferito ai pagamenti scaduti alla data del pagamento del corrispettivo.Anzi, la norma introduce un (surrettizio) divieto ad operare il pagamento in carenza della prova documentale dell’avvenuto versamento.L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è, infatti, punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.