sabato 25 febbraio 2012







Via libera dal CdM alle semplificazioni fiscali




Dopo una nuova seduta-fiume di più di sei ore, il Consiglio dei Ministri ha approvato, ieri, il DL sullesemplificazioni fiscali, con il quale il Governo intende introdurre misure che – si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi – renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione normativa e della lotta all’evasione. Il provvedimento, predisposto dal Ministero dell’Economia e delle finanza, consta di 13 articoli.
Sciolto il nodo dell’IMU sugli immobili commerciali della Chiesa, attraverso la presentazione di un un emendamento al DL n. 1/2012, dal testo sarebbe “saltato” il fondo per cominciare a pensare a unabbassamento della pressione fiscale a partire dal 2014, utilizzando anche i proventi della lotta all’evasione fiscale.
Tra le misure contenute nel provvedimento, figura innanzitutto la proroga per il pagamento dell’imposta dibollo sulle attività scudate, spostata dal 16 febbraio al 16 maggio prossimo. Inoltre, per la soglia di 1.000 per i pagamenti di pensioni e stipendi in contanti, viene differito al 1° maggio l’ultilizzo di strumenti elettronici. Sempre in materia di limitazioni all’uso del contante e tracciabilità, viene introdotta una derogaper gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano: la disposizione prevede, infatti, che, per acquisti di beni effettuati da persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera, non trovano applicazione le misure che pongono il divieto all’uso del contante oltre i 1.000 euro.
Le altre misure, in base a quanto comunicato dal Governo, sembrano in linea con quanto anticipato nei giorni scorsi del 22 febbraio 2012).
In relazione alla rateizzazione dei debiti tributari, infatti, il DL permette la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’art. 19 del DPR n. 602/73 anche nei casi di decadenza del beneficio previsto dall’art. 3-bis del DLgs. n. 462/97; in tal modo, il contribuente potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento, all’istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica. Le soluzioni proposte sono tre: piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, con decadenza che opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive; divietod’iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
In materia, invece, di comunicazioni e adempimenti formali, il DL prevede che, al fine di accedere a regimi fiscali speciali o di fruire di particolari agevolazioni, il contribuente possa presentare l’eventuale apposita comunicazione o assolvere un adempimento di carattere formale anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento, pagando una sanzione minima di 258 euro.
Oltre alla reintroduzione del vecchio elenco “clienti e fornitori”, come trapelato nei giorni scorsi, le imprese tenute a osservare la disciplina “black list” dovranno poi comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a 500 euro.
Presenti, nel decreto, anche misure di contrasto all’evasione, come la possibilità, per la Guardia di Finanza, di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere all’Agenzia le proposte per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo, e l’estensione dell’obbligo, da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza.
Fonte EuteknePer le partite IVA inattive, ancora, l’Agenzia provvederà a inviare in modo automatico unacomunicazione ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi, perché l’Agenzia non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. In assenza di motivazioni valide, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Infine, modifiche all’IMU per le case all’estero: l’imposta non sarà dovuta se il suo importo calcolato nonsupera i 200 euro. Inoltre, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato, ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti e, per gli Italiani che lavorano all’estero per lo Stato, si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
www.studioiadevaia.com
 fonte Eutekne

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