sabato 3 marzo 2012


Le auto di lusso controlli  fiscali e definizione


Auto di lusso restituite in tutta fretta ai concessionari in cambio di utilitarie o comunque di auto meno potenti e vistose. C’è anche questo tra gli effetti del recente blitz della Gdf a Cortina e dei nuovi controlli anti-evasione che passano ai raggi x chi viene trovato a girare in Ferrari o in Porsche. Ad affermarlo è il generale Domenico Minervini, comandante delle Fiamme gialle in Emilia-Romagna, che oggi durante la conferenza stampa di bilancio dell’attività della Gdf in regione nel 2011 ha raccontato questo curioso fenomeno, che lui spiega così: "Il Fisco comincia a fare paura sul serio". 
Minervini spiega di vivere a Milano, ma questa corsa all’utilitaria si starebbe verificano un po’ ovunque. "Alcuni amici concessionari mi hanno detto che molti cittadini stanno dando indietro tutte le macchine 'importanti', per motivi vari. Normalmente dicono che la crisi economica li sta costringendo a rivedere il loro parco macchine, ma sostanzialmente c’è molta paura del Fisco", manda a dire Minervini. 
"E’ cambiata l’opinione pubblica, gli evasori cominciano ad avere veramente paura - prosegue il generale - molti cittadini cominciano a eliminare segnali di capacità contributiva, probabilmente perché dichiarano poco o hanno dichiarato poco fino a questo momento". Minervini, poi, parlando dei controlli sulle auto di lusso, torna anche sul caso di Fabio Garagnani, il deputato del Pdl che nei mesi scorsi protestò per essere stato fermato dalla Gdf in strada. “Anche un onorevole bolognese ha polemizzato su questo fatto. Si rifiuta di accettare questo concetto, ma dimentica che il suo partito ha fatto si’ che questo provvedimento di legge passasse", gli risponde oggi Minervini. 

Anche il comandante della Gdf di Bologna, Giancarlo Pezzuto, spiega l’importanza dei controlli sulle auto di lusso, così come quelli sull’emissione dello scontrino fiscale. E lancia un appello ai cittadini bolognesi, invitandoli a denunciare e a non farsi remore nel chiedere sempre l’emissione dello scontrino o della ricevuta. "Non abbiate imbarazzo a chiedere lo scontrino, chi deve provare imbarazzo è il commerciante che non lo fa. Chiedere lo scontrino è un dovere civico, è l’esercente disonesto che deve provare imbarazzo, non noi", afferma Pezzuto. Anche perché, prosegue, "il commerciante che non fa lo scontrino ci sta mettendo le mani nei portafogli. Lo scippatore per strada ruba ad un signora, chi non fa lo scontrino ruba alla collettività, non è meno grave". 
Stesso discorso vale per i cittadini che girano in Porsche e poi magari dichiarano redditi ridicoli. "Chi gira in Ferrari e non dichiara regolarmente, ha la Ferrari pagata da noi", dice Pezzuto. Poi "sia chiaro- aggiunge il comandante della Gdf di Bologna- che non vogliamo criminalizzare la ricchezza e i beni di lusso. L’importante è che ci sia la regolarità fiscale", conclude. 



                                      DEFINIZIONE DI AUTO DI LUSSO 


Vorrei sapere in quale modo verranno colpite le cosiddette «auto di lusso» e in base a quale criterio viene definita un'auto di lusso

Le auto "di lusso" sono state colpite in più modi dalle manovre economiche di quest'anno. Dal nuovo redditometro (che è ancora in fase di definizione nei dettagli e in teoria misura il reddito in base al possesso di determinati beni, per ora non ponendosi adeguatamente il problema della rapida svalutazione che caratterizza le auto, specie se di pregio) alle nuove tariffe Ipt (che a partire dal 17 settembre 2011 – secondo il Dlgs 68/11 e il Dl 98/11 - sono proporzionali alla potenza effettiva del motore anche quando acquistate presso un concessionario o comunque un operatore del settore, mentre prima in questi casi godevano del beneficio della tassazione fissa all'importo minimo previsto).

Inoltre, il reiterato (cinque volte, con previsione di ulteriori rincari l'anno prossimo) e massiccio aumento delle accise sui carburanti si ripercuote soprattutto sulle auto di pregio, che consumano di più. Sotto questo profilo, va sottolineato un paradosso: gli esemplari più costosi sono i più recenti, che sono sensibilmente più efficienti anche rispetto a quelli di pochi anni fa e quindi sono meno colpiti, mentre chi acquista a prezzo di saldo un esemplare anche un po' datato è più colpito (ma di solito queste persone limitano molto l'uso dell'auto di pregio, non potendosi permettere di sopportarne i costi di esercizio derivanti da un utilizzo quotidiano).

In ultimo, a novembre (per il 2012 e le annualità d'imposta successive) è stato inasprito dal decreto salva Italia (Dl 201/11, articolo 16) il superbollo sulle auto potenti introdotto a luglio dal Dl 98/11: il nuovo importo è di 20 euro per ogni kiloWatt eccedente i 185, con sconti in base all'età della vettura (40% oltre i cinque anni, 70% oltre i 10, 85% oltre i 15 e 100% oltre i 20).

Come si vede, il parametro attualmente più utilizzato dal fisco per "individuare" un'auto di lusso è quello della potenza effettiva del motore. Che spesso è inidoneo allo scopo: chiunque abbia dimestichezza col mercato delle vetture sa che non tutti i modelli potenti sono classificabili come davvero di lusso e, soprattutto, che proprio le auto con maggiore potenza (a causa dei costi di manutenzione e del peso fiscale che già prima non era leggero) si svalutano rapidamente, scendendo nel giro di qualche anno a quotazioni che le rendono alla portata anche di appassionati con reddito non elevato. L'equazione "auto potente=proprietario ricco", dunque, non di rado è infondata.

In alcune sue elaborazioni che servono a orientare l'attività di controllo, poi, l'agenzia delle Entrate concentra l'attenzione sulla cilindrata. In questo caso, di solito si considerano le autovetture con oltre 2.800 centimetri cubici. Ma anche la cilindrata sta diventando poco indicativa del pregio della vettura (si veda la risposta alla domanda successiva).

Cosa si intende per «auto di lusso»? Qual è la definizione che ne dà l'agenzia delle Entrate? Sono il possessore di una BMW 530D, acquistata di seconda mano nel 2006 a rate (che sto ancora pagando). La si può considerare «auto di lusso»?

A dispetto del tanto parlare di fisco e auto di lusso, non esiste un concetto univoco: vengono presi di volta in volta parametri diversi, secondo il tributo. L'ultimo di essi, il superbollo, si basa sulla potenza effettiva del motore e scatta oltre i 185 kW, a prescindere dal valore reale del mezzo; in ogni caso, il fatto di possedere una vettura di questo tipo - al momento - non indica di per sé che il fisco presumerà un certo reddito per il proprietario. Meccanismi di presunzione sono invece insiti nel redditometro, la cui nuova versione non è stata ancora definita; quella precedente (ancora applicabile per i redditi 2007 e 2008) si appoggiava al vecchio parametro dei cavalli fiscali (proporzionali alla cilindrata del motore, secondo una complessa formula che serviva fino al 1997 per determinare il bollo e ancora oggi è diffusa nelle tariffe Rc auto), ritenendo "di lusso" le vetture con oltre 21 cavalli (all'incirca dai 2.100 centimetri cubici in su). A livello di Iva, invece, non c'è alcuna differenza di tassazione (tutti pagano il 21%) e quindi non esiste un concetto di auto di lusso, contrariamente alla situazione antecedente al 1995 (sopra i 2.000 di cilindrata scattava l'aliquota maggiorata al 38%).

Va comunque considerato che la cilindrata è un parametro sempre più obsoleto: con la generale tendenza a diminuire i consumi di combustibile (anche per non incappare nelle "multe" che anche la Ue applicherà da quest'anno in base al regolamento 443/2009 sugli esemplari venduti che superano le soglie di emissione di CO2 fissate come limite), la cilindrata media diminuisce sempre più. Spesso senza che le prestazioni ne soffrano, perché con i moderni turbo la coppia e la potenza sono sempre alte e perché l'uso di materiali leggeri ha quasi del tutto fermato la tendenza all'appesantimento che fino a due-tre anni fa si registrava al debutto di ogni nuovo modello.

È possibile quantificare in percentuale l'incidenza della manovra sulle persone con fascia di reddito alta? Quali sarebbero in breve le misure prese su queste persone?

Impossibile fare una quantificazione complessiva: dipende da che cosa (barche, aerei, auto e loro caratteristiche) possiede ciascuno e da qual è il suo reddito.

Le misure sono un'addizionale su bollo auto (20 euro per ogni kW eccedente i 185), una tassa di stazionamento giornaliera per le barche che si trovano in acque italiane (in proporzione alla lunghezza) e una tassa annuale sugli aerei in base al peso.

Ho intenzione di acquistare un'auto di lusso e sto vedendo che ormai l'offerta delle case automobilistiche comprende sempre più modelli con alimentazione ibrida (benzina+motore elettrico), soprattutto tra le Suv. Acquistando una vettura ibrida di lusso, come cambia l'"attenzione" del fisco verso il proprietario? Si può beneficiare di un "premio" nel meccanismo del redditometro? E ci sono incentivi sul costo di acquisto o sconti sul bollo auto?

Sostanzialmente, per ora, non ci sono differenze: chi acquista un'auto di lusso ibrida viene trattato come se acquistasse lo stesso modello ma con alimentazione a benzina o a gasolio. Possono esserci lievi varianti regionali riguardo al bollo auto. In prospettiva, qualcosa potrebbe cambiare. Vediamo punto per punto gli aspetti su cui il lettore pone le sue domande.

Quanto all'"attenzione" del fisco verso il proprietario dell'auto, i parametri finora utilizzati dall'agenzia delle Entrate (si vedano le risposte ai due quesiti precedenti) non discriminano secondo il tipo di propulsione e/o di alimentazione. Non sembra farlo nemmeno il futuro redditometro, per la parte che è stata sinora esplicitata (in attesa che vengano poi definiti tutti i dettagli). D'altra parte, si può ritenere che questa uniformità di trattamento sia giustificata: finore la case automobilistiche hanno lanciato auto di lusso ibride in cui la parte di propulsione elettrica è stata utilizzata più per incrementare le prestazioni del motore tradizionale che per garantire un'autonomia di un qualche rilievo nella marcia a batteria (che infatti è possibile solo per pochissimi chilometri, dopo di che è necessario che si affianchi il propulsore a scoppio). In definitiva, i veri benefici dell'ibrido su questo tipo di vetture sono di marketing (immagine ecologista) e di diminuzione dei consumi (stanno scomparendo i motori più grandi e "assetati", sostituiti a parità di prestazioni appunto dall'accoppiata tra un propulsore a benzina più piccolo e uno elettrico). Quest'ultimo aspetto ha però un suo valore economico che quest'anno va aumentando: oltre all'ovvio risparmio sui costi del combustibile (gravati peraltro dal susseguirsi di inasprimenti delle accise), c'è la possibilità di ridurre le sanzioni cui da quest'anno vanno incontro anche in Europa i costruttori vendendo auto che superano i limiti di emissione di CO2 (gas serra emesso dai motori in quantità direttamente proporzionale al consumo) fissati dalla Ue. In pratica, il regolamento europeo 443/2009 stabilisce un valore-base (130 grammi di CO2 per chilometro, corrispondenti all'attuale standard di molte diesel medie e medio-grandi), da correggere al rialzo con una formula che tiene conto del peso del veicolo. Si ottiene così un limite di emissioni imposto a ogni veicolo: semplificando e sintetizzando, se i g/km realmente emessi durante i test di omologazione (che sono poco impegnativi rispetto alla circolazione reale su strada aperta) superano il limite, il costruttore dovrà pagare una sorta di sanzione, variabile da 5 a 95 euro (per ogni esemplare di quel modello che ha venduto in Europa) secondo l'entità dello sforamento e l'anno (il meccanismo diventerà più severo col passare del tempo, fino ad arrivare a 95 euro per qualsiasi sforamento a partire dal 2019. Ulteriori correttivi sono previsti in base alla quota di esemplari elettrici o comunque a bassissime emissioni che il costruttore riesce a vendere. Ovviamente si può prevedere che questi esborsi cui il costruttore va incontro saranno poi caricati sui prezzi di vendita delle auto, con criteri a discrezione di ciascuna casa automobilistica.

Quanto agli incentivi sul costo di acquisto, lo Stato al momento non prevede alcun contributo, né ai cittadini né alle imprese. Sono giacenti in Parlamento alcune proposte di legge, ma non sarà facile che arrivino in porto date l'attuale situazione dei conti pubblici e la cospicua entità del bonus che dovrebbe essere erogato per rendere efficace l'iniziativa (i prezzi delle vetture ibride e più ancora quelli di quelle elettriche sono molto alti in rapporto alla concorrenza con motori tradizionali). Contributi sono comunque in vigore a livello locale, anche se non di rado sono di breve durata.

Quanto al bollo, la normativa nazionale (articolo 22 del Dpr 39/53 e articolo 17 comma 5 lettera B della legge 449/97) consente l'esenzione totale per i primi cinque anni e una riduzione del 75% per tutti i successivi. Ma questi benefici sono riservati esclusivamente ai veicoli che dalla carta di circolazione risultano a propulsione elettrica. Ciò vuol dire che gli ibridi ne sono esclusi. Per la precisione, risultano ufficialmente elettriche anche poche auto che hanno un motore a scoppio, perché esso non muove direttamente le ruote, ma serve solo a ricaricare le batterie (quindi è considerato come un impianto ausiliario). Alcune Regioni, tuttavia, prevedono ulteriori agevolazioni: Lombardia (legge regionale 10/03) e Piemonte esentano i veicoli elettrici in modo permanente, quindi anche oltre i primi cinque anni di vita. La Provincia autonoma di Trento (legge provinciale 18/11), invece, esenta per i primi cinque anni anche le ibride, purché immatricolate nuove dopo il 30 dicembre 2010.

Ho intenzione di acquistare un'auto di lusso sportiva ma "a emissioni zero" in quanto la propulsione è totalmente elettrica. Dovrei pagare il superbollo nonostante faccia una scelta di assoluta avanguardia dal punto di vista della tutela dell'ambiente?

Il superbollo inizialmente non sarà dovuto. Lo diventerà, esattamente come il bollo normale, solo a partire dal sesto anno di vita della vettura. E peraltro a quel punto verrà applicato con un meccanismo più penalizzante rispetto al bollo normale. Un caso che illustra molto bene i paradossi cui si va incontro quando un sistema di tassazione non è orientato in base a un solo criterio ma per una sua parte risponde a un'esigenza (la promozione dell'ecologia, che porta quasi sempre ad avvantaggiare i modelli più recenti) e per un'altra parte risponde a un'altra (l'equità, intesa come considerazione della capacità contributiva del singolo cittadino, che comporta viceversa sconti fiscali all'aumentare dell'anzianità del veicolo). Ecco perché.

L'esenzione per i primi cinque anni è "figlia" dell'incentivo all'ecologia contenuto da decenni nelle regole tariffarie del bollo auto normale (Dpr 39/53): come ha chiarito la circolare 49/E dell'8 novembre 2011, il fatto che il superbollo sia tecnicamente un'addizionale erariale del bollo normale comporta che a esso siano estesi in casi di esenzione, uno dei quali riguarda appunto i veicoli che dalla carta di circolazione risultano a propulsione completamente elettrica.

Trascorsi i cinque anni, si entra nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 della legge 449/97, che per il bollo dei veicoli elettrici prevede una riduzione permanente del 75%. Però il superbollo a questo punto è dovuto per intero: la stessa circolare 49/E puntualizza che le sue norme istitutive (Dl 98/11, articolo 23 e Dl 201/11, articolo 16) non lasciano spazio a riduzioni di questo tipo. Non è noto se ciò sia una vera volontà del legislatore o soltanto una "distrazione" (nel senso che nella scrittura di queste norme non si è tenuto adeguatamente conto delle tante complicazioni e modulazioni del bollo auto).

Sta di fatto che, finito il quinquennio di esenzione, una Tesla Roadster 2.5 (da 288 CV, equivalenti a 211 kW, quindi 26 oltre la soglia fissata dal Dl 201/11) sarà gravata da 520 euro di superbollo (20 euro per ognuno dei 26 kW "in eccesso"). In altri termini, il primo proprietario (persona tanto facoltosa da poter sborsare circa 120mila euro per l'acquisto) non dovrà versare né bollo né superbollo. Dopo cinque anni, è altamente probabile che abbia rivenduto la vettura a una persona con minori disponibilità economiche, che però dovrà pagare 520 euro solo per il superbollo. Il paradosso, comunque, sarà così evidente solo per un anno: dopo scatterà il primo livello dell'unico tipo di riduzione che il Dl 201/11 ha riconosciuto, quello in base all'età. Il primo sconto fiscale matura al sesto anno di vita dell'auto (contato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione o di prima immatricolazione) e ammonta al 40%. Dunque il superbollo diventa di 312 euro (12 x 26), per poi scendere a 156 euro (6 x 26) all'undicesimo anno e a 78 (3 x 26) al sedicesimo, azzerandosi del tutto al ventunesimo (e probabilmente anche al ventesimo, visto che la Tesla probabilmente entrerà subito nell'elenco dei modelli d'interesse storico riconoscibili dall'Asi – Automotoclub storico italiano – e come tale potrà beneficiare dell'esenzione allo scoccare del ventesimo anno, come dispone l'articolo 63 della legge 342/00).

La nuova legge prevede che tutte le società comunichino quale persona fisica utilizza un bene intestato alla società. La mia s.a.s. (società, agenzia di commercio) ha intestate due vetture: una BMW che scarica al 80% secondo norma di legge e una Toyota che scarica al 40 % sempre legalmente.

Secondo la nuova disposizione, sembra che ci siano degli aggravi sia per la società che concede il bene in uso che per i soci che lo utilizzano. Tengo a precisare che faccio il rappresentante di commercio e che l'auto (BMW) è indispensabile per lavorare. Come mi devo regolare? 


Premesso che la norma cui il quesito fa riferimento non è il decreto salva Italia (Dl 201/11) ma la manovra di Ferragosto (Dl 138/11, articolo 2), va detto che le novità riguardano solo l'utilizzo del bene aziendale da parte di soci o di persone estranee all'azienda quali sono i familiari dell'imprenditore. Non risulta che vengano fatte differenze in base alla tipologia aziendale, in quanto si riferisce genericamente alle imprese e quindi vi rientra anche l'imprenditore individuale.

Il socio o il familiare saranno tassati qualora non paghino all'azienda il corrispettivo per l'uso del veicolo o ne paghino solo una parte. In sostanza, il loro reddito imponibile sarà aumentato di una cifra corrispondente al beneficio ricevuto con l'utilizzo del bene, quantificato in riferimento a quanto costa normalmente il noleggio di un veicolo similare.

In ogni caso, si tratta di un meccanismo la cui applicazione richiederà ancora tempi lunghi: occorrerà segnalare l'utilizzo del bene da parte del soggetto estraneo. Si riportano qui di seguito i commi dell'articolo 2 del Dl 138/11 che hanno istituito il meccanismo.

"36-quaterdecies. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile.

36-quinquiesdecies. La differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, introdotta dal comma 36-terdecies del presente articolo.

36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati modalità e termini per l'effettuazione della predetta comunicazione. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

36-septiesdecies. L'Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

omissis

36-duodevicies. Le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui ai commi da 36-terdecies a 36-septiesdecies".

Possiedo una automobile 3200cc del 2003. Il commercialista mi ha consigliato di venderla perché, sostiene, potrebbe arrivarmi una cartella esattoriale. È vero?

Il nuovo redditometro non ha effetti così immediati e definiti (è ancora in fase di approntamento) e comunque in casi come questo appare come uno strumento "cieco" perché non tiene conto del reale valore del bene. In caso di accertamento, quindi, ci sarebbe di che discutere: una vettura di quel tipo sarebbe davvero significativa se nuova, mentre ora ha un valore assolutamente compatibiile con un reddito di 50mila euro. Sono considerazioni che possono essere utilmente portate in caso di eventuale contenzioso. 

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