sabato 17 marzo 2012

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Credito IVA, si chiude il cerchio sulla compensazione

Pubblicato ieri il provvedimento dell’Agenzia che stabilisce termini e modalità attuative della nuova soglia di 5.000 euro fissata dal DL 16/2012



Per rafforzare il contrasto agli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il DL 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 a 5.000 euro annui il limite oltre il quale la compensazione orizzontale può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito. Invariata, invece, la soglia di 15.000 euro, oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.
Il successivo comma 20 prevede che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19”. Il provvedimento è stato pubblicato ieri, anche se il contenuto era già stato anticipato da un comunicato del 13 marzo, reso necessario perché non era chiara la decorrenza di tale disposizione, dato che il predetto art. 8, comma 18, nulla dispone in tal senso, ragion per cui si ipotizzava che l’abbassamento della soglia avesse efficacia già con riferimento al credito IVA dell’anno 2011, utilizzabile in compensazione dal 1° gennaio 2012, ovviamente per la parte di esso eccedente l’importo di 5.000 euro (e non superiore a 10.000) non ancora compensato alla predetta data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del DL 16/2012).
Il provvedimento fissa la decorrenza della disposizione al 1° aprile 2012 e, pertanto, fino al 31 marzo 2012, per i crediti IVA annuali vale la vecchia soglia di 10.000 euro e, quindi, entro quell’importo, l’imposta può essere “recuperata” senza la preventiva presentazione della dichiarazione. Dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scenderà e i crediti IVA che superano i 5.000 euro potranno essere portati in compensazione solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito.
Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro, per ciascun anno di riferimento, concorrono anche le compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012. Quindi, ad esempio, il contribuente che abbia compensato fino a 6.000 euro, dal 1° aprile non potrà più compensare alcunché, ovvero se avrà compensato per importi inferiori a 5mila euro potrà compensare per la differenza. Per le compensazioni orizzontali di importo superiore a 5.000 euro (a decorrere dal 1° aprile), la procedura sarà consentita presentando preventivamente la dichiarazione annuale IVA. Resta confermato che è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA da parte di un professionista abilitato, se il credito compensato è di importo superiore a 15.000 euro.
Alla luce delle suddette precisazioni è possibile individuare le seguenti situazioni:
- contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2012. Tali soggetti hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio/febbraio e fino al 15 marzo 2012 nel limite di 10.000 euro. Dal 16 marzo 2012 possono utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- contribuenti che presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di marzo 2012. Si tratta di soggetti che possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24, nel rispetto del vecchio limite di 10.000 euro, fino al 31 marzo 2012. Considerato che il 31 marzo cade di sabato, l’eventuale presentazione del modello IVA dal 2 aprile comporta lo slittamento della compensazione. In particolare, si tenga conto che dal 1° aprile al 15 aprile le eventuali compensazioni potranno essere effettuate nel rispetto del nuovo limite di 5.000 euro; dal 16 aprile 2012 sarà possibile utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
- soggetti che non presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 31 marzo 2012. Tali soggetti hanno potuto o possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di 10.000 euro.
Infine, si osserva che la nuova soglia opera anche per i rimborsi trimestrali IVA maturati nel 2012. In tale ipotesi, quindi, entro il 16 aprile sarà consentita la compensazione del credito relativo al primo trimestre solo per l’importo di 5.000 euro. La decorrenza del 1° aprile implica, infatti, che la compensazione libera del credito del primo trimestre 2012 soggiacerà da subito al nuovo limite di 5.000 euro, perché la compensazione è effettuabile dal primo giorno successivo al trimestre di riferimento (gennaio-marzo), ossia, appunto, dal 1° aprile. Successivamente, dovendo presentare il modello TR entro il 30 aprile, dal 16 maggio 2012 sarà possibile qualsiasi compensazione fatto salvo il limite di 516mila euro.

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