giovedì 16 agosto 2012

Iva per cassa: come e perché optare in attesa del Decreto

Il contribuente deve effettuare tre verifiche preliminari prima di adottare la nuova Iva per cassa, regime più accessibile in seguito alle modifiche apportate dalla conversione in legge del DL Sviluppo (DL 83/2012), e in particolare deve puntare l’attenzione sui limiti di fatturato, sulle caratteristiche della clientela e sul momento di incasso. 
Il regime dell’Iva per cassa sarà, tuttavia, pienamente esecutivo entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, dopo che verrà pubblicato il provvedimento attuativo da parte del MEF. 

Il volume d’affari - Il Decreto Sviluppo consente l'applicazione dell’Iva per cassa ai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, importo che probabilmente andrà confrontato con il rigo VE40 della dichiarazione Iva annuale anno 2011 o con quello previsto per l'anno in corso, per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012. 
Il controllo, quindi, va fatto anche da coloro che, da inizio 2012, operano in regime Iva ordinario, avendo realizzato l'anno precedente un volume d’affari superiore alla vecchia soglia di 200.000 euro, ma non alla nuova di 2 milioni di euro. Per questi soggetti, se faranno l’opzione (sempre che il decreto attuativo lo confermi), potranno coesistere nello stesso anno cessioni o prestazioni con imposta a esigibilità immediata e operazioni con Iva sospesa. 
Dato che una delle principali novità del regime consiste nel fatto che il differimento della detrazione dell’Iva in acquisto riguarda chi si avvale del regime e non chi acquista da tale soggetto (il cessionario/committente che riceve una fattura con l’annotazione “Iva a esigibilità differita” può esercitare la detrazione immediatamente, a prescindere dal fatto che ha pagato o pagherà la fattura del fornitore), è possibile che, in vista del passaggio al nuovo sistema, questi soggetti sollecitino l'emissione da parte dei fornitori per garantirsi il diritto di detrarre senza attendere di aver pagato. 
La segnalazione in fattura che l'operazione ricade nel regime, pertanto, non impedisce all'acquirente la detrazione. 
I soggetti che applicano regimi speciali d'applicazione dell'imposta (monofase, regime del margine o agenzie viaggi) e coloro che realizzano operazioni in reverse charge non possono applicare il nuovo regime. Lo stesso dovrebbe accadere per i contribuenti che eseguono cessioni intracomunitarie, cessioni all'esportazione o servizi extraterritoriali o non imponibili, dato che il cedente/prestatore nazionale non è debitore dell'imposta. 

L’analisi della clientela - Come già accade oggi con le regole vigenti, il differimento dell'Iva è possibile solo per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva, ossia che agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni. Sono, quindi, escluse le cessioni/prestazioni a privati (residenti o meno). L’utilizzo della partita Iva dovrebbe offrire sufficienti garanzie del fatto che l'acquirente sta agendo in veste di soggetto passivo, ma un controllo è comunque opportuno. 
Il decreto attuativo stabilirà se queste operazioni precludano radicalmente l'accesso al nuovo regime, oppure se, ferma restando l'esigibilità immediata, queste possano convivere con le operazioni a Iva sospesa. 
Verifiche vanno fatte anche per le fatture a soggetti passivi non residenti che potranno essere emesse con Iva differita, a patto che si tratti di operazioni territorialmente rilevanti, che comportano l'applicazione dell'imposta (cfr. Circolare 20/E/2009). 

Aspetti contabili - Nell'Iva per cassa l'imposta è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo o, comunque, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione. Chi sceglierà di optare per il regime, dovrà disporre di procedure idonee a rilevare tempestivamente l'avvenuto incasso del corrispettivo, come l'accreditamento di assegni, bonifici, Ri.Ba. o Rid (Circolare 20/E/2009) o l'intervenuta scadenza del termine annuale, anche perché l'Iva andrebbe computata nella liquidazione del mese-trimestre in cui scade il termine.

Se, ad esempio, prima del Decreto Sviluppo, l'acquirente agiva in questo modo: acquisto di un bene - ricevimento della fattura relativa con l’annotazione e i rif. normativi dell'Iva per cassa (art. 7 DL 185/2008), datata giugno 2012 e con scadenza pagamento luglio 2012 – registrazione della fattura all'atto del ricevimento, rilevazione dell'imponibile quale componente di costo ai fini delle imposte sui redditi e dell'importo dell'Iva, registrato in apposito conto («Iva a credito ad esigibilità differita») senza procedere alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di giugno 2012, nel corso del quale è stata annotata la fattura - una volta eseguito il pagamento (luglio 2012), detrae l'Iva giro contando il credito per l'imposta a esigibilità differita in «Iva conto acquisti», nella liquidazione relativa al mese di pagamento. 

Dopo il Decreto Sviluppo e dopo la pubblicazione del Decreto attuativo, al ricevimento della fattura, che contiene l'indicazione del nuovo regime dell'Iva per cassa, il committente della prestazione (che agisce in regime ordinario) registra il documento - l'imponibile rileva quale componente di costo ai fini delle imposte sui redditi - l'importo dell'Iva può essere detratto nella liquidazione relativa al mese di registrazione del documento (giugno 2012) anche se il pagamento non è ancora avvenuto, al pari dell'imposta addebitata nelle "normali" fatture a esigibilità immediata. Con le nuove regole, il differimento della detrazione riguarda chi si avvale del regime e non chi acquista da tale soggetto.

Nessun commento:

Posta un commento