domenica 18 novembre 2012

Versamento dell’IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. “IVA per cassa”) - Nuova disciplina - Provvedimento attuativo


1 PREMESSA
L’art. 32-bis del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha previsto un nuovo regime riguardante la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa (c.d. “IVA per cassa”).
1.1 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Con il DM 11.10.2012:
• sono state emanate le disposizioni attuative del nuovo regime dell’IVA per cassa;
• è stata stabilita la decorrenza della nuova disciplina.

Con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno invece stabilite le modalità per:
• esercitare l’opzione per l’applicazione del nuovo regime dell’IVA per cassa;
• revocarne gli effetti.
1.2 DECORRENZA
La nuova disciplina dell’IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall’1.12.2012.
1.3 ABROGAZIONE DELL’ATTUALE REGIME
Dalla suddetta data dell’1.12.2012 sarà abrogato l’attuale regime dell’IVA per cassa, di cui all’art. 7 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 e al DM 26.3.2009.
2 SOGGETTI INTERESSATI
La liquidazione dell’IVA per cassa è ammessa per i soggetti passivi che, nell’anno solare prece-den¬te, hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

Risulta, pertanto, ampliata la platea dei soggetti interessati alla nuova disciplina, posto che nell’at-tuale regime il limite del volume d’affari è pari a 200.000,00 euro.
Calcolo del volume d’affari
Nel calcolo del volume d’affari vanno considerate:
• sia le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa;
• sia le operazioni escluse da tale regime, come quelle soggette ad inversione contabile (c.d. “reverse charge”).
3 EFFETTI DELL’OPZIONE
Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore, in quanto:
• l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il ces¬sio¬nario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
• il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Detrazione IVA da parte del cessionario o committente
A differenza dell’attuale regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, eser¬ci-ta¬to l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
• a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
• ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
4 OPERAZIONI ATTIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dalla disciplina dell’IVA per cassa:
• le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta. Si tratta, in via esemplificativa:
– dei regimi “monofase” (es. commercio di prodotti editoriali, di sali e tabacchi);
– del regime del margine per le cessioni di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
– del regime delle agenzie di viaggio e turismo;
• le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di impre-se, arti o professioni. In tale ipotesi, dovrebbe essere confermato che:
– il cessionario o committente è considerato soggetto passivo in caso di utilizzo promiscuo del bene o servizio, vale a dire per finalità imprenditoriali/professionali e “private”, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
– l’ente non commerciale è considerato soggetto passivo quando agisce nell’esercizio d’im¬presa, anche se i beni o servizi acquistati sono utilizzati, promiscuamente, nell’attività di impresa e in quella istituzionale, nonché in caso di “spendita” del numero di partita IVA (salvo che il cedente o prestatore disponga di informazioni contrarie);
• le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il mecca-nismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
• le operazioni ad esigibilità differita costituite dalle:
– cessioni di prodotti farmaceutici, di cui al n. 114) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, da parte dei farmacisti;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere, verso il pagamento di corri-spettivi specifici o di contributi supplementari, a favore dei soci, associati o partecipanti degli enti e associazioni non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commer¬ciali o agricole;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di alcune specifiche tipologie di sog¬getti, aventi generalmente carattere pubblico, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le ASL, le Camere di Commercio, ecc.
Separazione delle attività
Riguardo alle operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta, il regime dell’IVA per cassa può essere adottato per le operazioni effettuate, in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA, dai soggetti che, previa separazione dell’attività ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, applicano sia un regime speciale, sia il regime ordinario.
5 OPERAZIONI PASSIVE ESCLUSE DALL’IVA PER CASSA
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
• gli acquisti di beni e servizi assoggettati a IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”);
• gli acquisti intracomunitari di beni;
• le importazioni di beni;
• le estrazioni di beni dai depositi IVA.
6 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
6.1 OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE
Per le operazioni alle quali si applica il regime dell’IVA per cassa, gli obblighi di fatturazione e di registrazione devono essere adempiuti secondo le regole ordinarie, avuto riguardo al momento di effettuazione delle operazioni poste in essere.
Indicazione di un’apposita dicitura in fattura
Le fatture emesse devono però riportare l’annotazione che si tratta di operazione con “IVA per cassa”, con l’indicazione della norma di riferimento (art. 32-bis del DL 83/2012).
L’omessa indicazione di tale dicitura integra una violazione meramente formale che non preclude il diritto di avvalersi del regime speciale.
6.2 CALCOLO DEL VOLUME D’AFFARI E DEL PRO RATA
Analogamente alla disciplina attualmente vigente, le operazioni assoggettate all’IVA per cassa concorrono a formare il volume d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione del pro rata di detrazione in relazione all’anno in cui le operazioni stesse sono effettuate; conse¬guentemente, ai citati fini, è irrilevante il momento in cui l’imposta diventa esigibile.
6.3 COMPUTO DELLE OPERAZIONI IN SEDE DI LIQUIDAZIONE PERIODICA
Le operazioni assoggettate al regime dell’IVA per cassa sono computate nella liquidazione perio-dica relativa al mese o trimestre nel corso del quale:
• è incassato il corrispettivo;
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
Incasso parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra:
• la somma incassata e
• il corrispettivo complessivo dell’operazione.
7 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI PASSIVE DEL CEDENTE O PRESTATORE
Per il cedente o prestatore, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato:
• a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati o, comunque, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione;
• secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti:
– nel momento del pagamento del corrispettivo;
– ovvero, alla scadenza dell’anno.
Pagamento parziale del corrispettivo
Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra:
• la somma pagata e
• il corrispettivo complessivo dell’operazione.
8 ESERCIZIO DELL’OPZIONE
L’opzione per l’applicazione del regime dell’IVA per cassa e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Non è chiaro se l’opzione debba esercitarsi secondo la disciplina prevista dal DPR 442/97 e, quindi, se possa desumersi dal comportamento concludente del soggetto passivo, con successiva comunicazione dell’opzione in sede di dichiarazione annuale.

In ogni caso, l’opzione ha effetto per tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal ce-dente o prestatore.
8.1 DECORRENZA DELL’OPZIONE
L’opzione per l’IVA per cassa ha effetto a partire:
• dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata;
• ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività.

Le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l’esercizio dell’opzione non rientrano nella disciplina dell’IVA per cassa.

Come anticipato, limitatamente all’anno 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, l’opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre.
8.2 RAPPORTI CON IL “VECCHIO” REGIME
Nel passaggio al nuovo regime dell’IVA per cassa, quello attuale sarà abrogato dall’1.12.2012.

In assenza di una specifica disciplina transitoria, deve ritenersi che le operazioni poste in essere in applicazione dell’attuale regime restano assoggettate al medesimo, sicché l’IVA a debito e a cre¬-dito deve essere computata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre):
• in cui le relative fatture vengono, rispettivamente, incassate e pagate, anche se dopo il 30.11.2012;
• ovvero, scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, qualora le fatture non siano state ancora incassate o pagate.
9 CESSAZIONE DELL’OPZIONE
Se, in corso d’anno, il volume d’affari supera il limite di 2 milioni di euro, il cedente o prestatore esce dal regime dell’IVA per cassa e riprende ad applicare le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
9.1 OPERAZIONI PASSIVE
Per le operazioni passive, la disciplina IVA ordinaria si applica con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l’acquisto sia stato effettuato nel periodo di applicazione del regime dell’IVA per cassa.
9.2 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’ULTIMO MESE DI APPLICAZIONE DELL’IVA PER CASSA
In caso di superamento della soglia di 2 milioni di euro, così come in caso di revoca dell’opzione da parte del cedente o prestatore, sono previste disposizioni di semplificazione, volte ad evitare la coe¬sistenza, per la stessa attività, di due regimi di liquidazione dell’imposta.

È stato, infatti, previsto che, nella liquidazione relativa all’ultimo mese di applicazione dell’IVA per cassa:
• deve essere computato a debito l’ammontare complessivo dell’IVA “in sospeso” relativa alle operazioni attive i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
• può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA “in sospeso” relativa agli acquisti di beni o servizi i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

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