lunedì 31 dicembre 2012

Novità in tema di fatturazione

Da domani 1° gennaio 2013 entrano in vigore le novità in materia di fatturazione delle operazioni, contenute nell’art. 1 del D.L. 216/2012, e successivamente trasfuse nell’unico articolo della legge di stabilità 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre).
In precedenti commenti, si è focalizzata l’attenzione sulle modifiche concernenti gli adempimenti per le operazioni effettuate con controparti non residenti, nonché in ambito intracomunitario, mentre in questa sede si intende porre l’attenzione sul contenuto della fattura, così come risultante dalla riscrittura completa dell’art. 21 del DPR 633/72.
Anche dopo le modifiche apportate dalla predetta legge di stabilità, è confermato nel comma 1 dell’art. 21 del DPR 633/72 che la fattura (anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili) deve essere emessa per ciascuna operazione imponibile e deve contenere al proprio interno una serie di dati, molti dei quali non presentano alcuna novità rispetto a quanto già previsto in precedenza.
Tuttavia, vi sono alcuni aspetti che si ritiene opportuno segnalare, in primo luogo quello riferito al numero progressivo che deve essere riportato nel documento.
Prima delle modifiche, il comma 2 dell’art. 21 recitava che “la fattura è numerata e datata in ordine progressivo per anno solare”, mentre dal 1° gennaio 2013 la lett. b) del comma 2 dello stesso art. 21 precisa che la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
Tale diversa indicazione potrebbe significare, a prima vista, che la numerazione non debba più essere riferita a ciascun anno solare, ma sia progressiva nel corso della vita del soggetto passivo, senza possibilità di potere (o dovere) iniziare una distinta numerazione all’inizio di ogni anno solare.
Tuttavia, a parere di chi scrive, si potrebbe sostenere una diversa interpretazione, confermando in buona sostanza il comportamento tenuto fino ad oggi, e ciò per due ordini di motivi:
- in primo luogo, se l’utilizzo del termine “univoco” significa certamente che il numero di una determinata fattura non possa essere riferita a più operazioni, d’altro canto non sembra richiedere che tale univocità prescinda dall’anno di emissione, ragion per cui si ritiene che la fattura n. 1/2013 sia necessariamente univoca rispetto alla fattura n. 1/2014 che sarà emessa l’anno successivo;
- in secondo luogo, nel “sistema” dell’IVA il periodo di riferimento è sempre ed esclusivamente l’anno solare, a prescindere dalla periodicità adottata ai fini delle imposte sui redditi. Tale riferimento temporale riguarda non solo la liquidazione del tributo (sia pure riscosso in maniera frazionata con periodicità mensile o trimestrale), ma anche i relativi adempimenti, tra cui l’emissione della fattura, che deve pertanto riferirsi necessariamente ad un anno solare.
Quanto sopra comporta che ciascun anno solare goda di una sorta di autonomia rispetto agli altri, e tale indipendenza si riflette in tutti gli aspetti di applicazione del tributo, ragion per cui anche la richiesta, contenuta nel comma 2 dell’art. 21, che la fattura sia numerata per poterla identificare in modo univoco non può prescindere dalla periodicità annuale del tributo.
Sul punto, tuttavia, sembra opportuno un intervento dell’Agenzia delle Entrate.
Ulteriore novità sul contenuto della fattura è prevista dall’art. 21, comma 2, lett. f), del DPR 633/72, in cui si dispone che nella fattura sia indicato il numero di partita IVA del cessionario o committente, ovvero il codice fiscale laddove quest’ultimo non agisca nell’esercizio d’impresa o arte e professione (ad esempio, soggetto privato).
Tale indicazione, non richiesta fino al 31 dicembre 2012, di fatto avalla il comportamento tenuto dai soggetti passivi anche in precedenza alla modifica normativa, poiché ulteriori adempimenti già richiedevano in passato l’indicazione della partita IVA del cessionario o committente (elenchi clienti e fornitori, spesometro, ecc.).
Infine, è previsto che se l’acquirente o committente è un soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue, si deve indicare in fattura il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro, mentre alcun obbligo in tal senso è previsto in presenza di acquirente o committente “privato” residente in altro Stato Ue, ovvero laddove la controparte sia stabilita in un Paese extraUe (privato o soggetto che agisce nell’esercizio d’impresa o arte e professione).

Nessun commento:

Posta un commento