sabato 19 gennaio 2013

Dichiarazioni iva per compensazioni sopra i 5.000 euro

Con l’avvicinarsi del 28 febbraio, come ogni anno gli operatori tornano ad affrontare la complessa e articolata disciplina della compensazione dei crediti IVA. In merito, si ricorda che, al fine di contrastare possibili abusi nell’ambito della compensazione di crediti d’imposta, con il DL 78/2009 e successive modifiche sono stati introdotti alcuni vincoli, ossia: - la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR); - l’obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 5.000 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate; - l’utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità oppure è sufficiente la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti. Il limite di 5.000 o 15.000 euro, riferito all’anno di maturazione del credito (e non all’anno solare di utilizzo in compensazione), deve essere calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). Esso, inoltre, non comprende i crediti IVA (o parte di essi) che vengono utilizzati in compensazione “interna” con i versamenti IVA. Per i crediti trimestrali, il limite di 5.000 euro deve essere verificato con riferimento alla somma degli importi maturati nei primi tre trimestri dell’anno.

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