venerdì 11 gennaio 2013

Per la numerazione delle fatture valgono anche le «vecchie» regole

L’univocità della numerazione è garantita anche dal solo numero in abbinamento con la data. In ogni caso, esiste ampia libertà nella scelta dei criteri di numerazione.
Questi, in estrema sintesi, i chiarimenti diffusi ieri dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 21 del DPR 633/1972 in materia di contenuto minimo della fattura.

Occorre ricordare che l’art. 226, punto 2), della Direttiva n. 112/2006/CE, anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte, con effetto dal 1° gennaio 2013, dalla Direttiva n. 45/2010/UE, richiede che la fattura sia unica.
In particolare, è previsto che nel documento emesso debba essere indicato “un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico”.

Sul punto, il riformulato art. 21 del DPR n. 633/1972 è allineato alla norma comunitaria, prevedendo che la fattura debba contenere il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.
In attesa di una conferma ufficiale, pareva lecito ritenere che il requisito in esame fosse soddisfatto anche laddove al numero della fattura si aggiunga, per esempio per esigenze di maggior chiarezza, l’anno di emissione del documento (es. 1/2013).

Era, inoltre, legittimo supporre che tale possibilità non preclude l’utilizzo di numerazioni progressive svincolate dall’anno di riferimento, posto che la nuova norma interna (art. 21, comma 2, lett. b), a differenza di quella previgente – art. 21, comma 2), non fa più espresso riferimento alla numerazione “in ordine progressivo per anno solare”.
Come si è accennato, l’auspicato chiarimento è giunto dalla risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, con la quale l’Agenzia delle Entrate osserva, innanzitutto, che la modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento italiano la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla Direttiva n. 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva n. 2010/45/UE.
La Commissione europea ha, infatti, rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’art. 226 della citata Direttiva.

Tanto premesso, l’Agenzia ha precisato che il requisito dell’identificazione univoca prevista dall’attuale formulazione della norma è soddisfatto con qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca, per l’appunto, l’identificazione univoca della fattura, se del caso anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa. Questa tipologia di numerazione progressiva è, di per sé, idonea ad identificare in modo univoco la fattura, in considerazione dell’irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.
In alternativa, sempre dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso, la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

Ove ritenuto più agevole, resta tuttora possibile continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base all’art. 21, comma 2, lett. a), del DPR n. 633/1972, costituisce un elemento obbligatorio della fattura, così come già previsto dal previgente art. 21, comma 2.

In definitiva, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia considera ammissibile la numerazione progressiva che, rispetto a ciascun anno solare, sia svincolata dal riferimento all’anno di emissione del documento (es. fattura n. 1, fattura n. 2, ecc.), oppure che contenga l’espresso richiamo all’anno di emissione (es. fattura n. 1/2013, fattura n. 2/2013, ecc.).

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