domenica 10 febbraio 2013

Iscrizione delle start-up innovative

Il Decreto Legge n. 179/2012 (articolo 25, comma 1), convertito con modifiche dalla L. 221/2012, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una norma per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.

La start-up innovativa viene definita come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, residente in Italia e le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.



La norma prevede una serie di requisiti particolari affinché una società (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.r.l. semplificata, S.r.l. a capitale ridotto), anche in forma cooperativa possa qualificarsi come start-up innovativa:

a) i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;

b) la società deve essere stata costituita e svolgere attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;

c) avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuire, e non avere distribuito, utili;

f) avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

g) non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.



Inoltre, la start-up deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

1) sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;

2) impiegare dipendenti o collaboratori altamente qualificati per almeno un terzo della forza lavoro complessiva;

3) essere titolare o depositaria o licenzataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.


Agevolazioni

Sono previste delle agevolazioni per l'avvio e la gestione dell'impresa quali:

- deroghe al diritto societario;

- riduzione degli oneri per l'avvio;

- esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese;

- esenzione dal pagamento del diritto annuale delle Camere di commercio per non oltre il quarto anno di iscrizione (dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale);

- regime fiscale e contributivo di favore (subordinatamente all'autorizzazione della Commissione Europea).


Iscrizione delle start-up innovative in una sezione speciale del Registro delle Imprese

Condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dalla norma è che le start-up innovative vengano iscritte in un'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

Possono essere start-up innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni.

Il 17 febbraio 2013 è il termine per l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese delle società costituite da meno di 4 anni che soddifino i requisiti.

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