sabato 16 febbraio 2013

L’INPS «detta» le nuove aliquote contributive per artigiani e commercianti

Con la circ. n. 24 di ieri, 8 febbraio 2013, l’INPS ha fornito importanti indicazioni operative in merito alla contribuzione IVS prevista, per il 2013, per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti.In tal senso, si ricorda che l’art. 24, comma 22 del DL n. 201/2011 ha previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti presso l’INPS aumentino dell’1,3% e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%. Di conseguenza, per il 2013, tali aliquote saranno pari al 21,75%.Di converso, la circolare precisa che rimane invariato il regime agevolativo stabilito dall’art. 59, comma 15 della L. n. 449/1997, consistente in uno sgravio del 50% sui contributi dovuti dagli artigiani e commercianti over 65, già pensionati presso gestioni dell’INPS, così come continua ad applicarsi, per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore ai 21 anni, la riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L. n. 233/1990. Invece, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla relativa aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del DLgs. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per cessazione definitiva di attività. Inoltre, si conferma, anche per il 2013, l’applicazione del contributo pari 0,62 euro mensili, previsto dall’art. 49, comma 1 della L. n. 488/1999 per le prestazioni di maternità.Ciò premesso, nella circolare in esame vengono rappresentati i casi di applicazione, per artigiani e commercianti, delle aliquote contributive per il 2013, a cominciare dalla contribuzione IVS sul reddito minimo annuo, che per quest’anno è fissato nella misura di 15.357 euro.In particolare, le aliquote sono del 21,75% per i titolari di attività artigiana di qualsiasi età e i loro coadiuvanti/coadiutori con età superiore ai 21 anni; per questi ultimi l’aliquota scende al 18,75% se l’età non supera 21 anni. Invece, per gli iscritti alla gestione commercianti, l’aliquota è fissata nella misura del 21,84% per i titolari di qualsiasi età e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (mentre scende al 18,84% se l’età è pari o inferiore ai 21 anni). Date queste aliquote, il contributo calcolato sul reddito minimale annuo sarà dunque di 3.347,59 euro, comprensivi del contributo di maternità, per gli artigiani (2.886,88 euro per i loro coadiuvanti con età non superiore ai 21 anni), mentre per gli iscritti alla gestione commercianti la misura sarà pari a 3.361,41 euro, sempre comprensivi del contributo di maternità, che diventano 2.900,70 per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore ai 21 anni.Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, l’INPS ricorda che il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.357 euro annui, in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 45.530 euro, oltre il quale si conferma un aumento di aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 3-ter della L. 438/1992. Quindi, a partire da 45.530,01 euro, le aliquote contributive che verranno applicate ad artigiani e commercianti saranno, rispettivamente, del 22,75% e del 22,84%, mentre per i loro coadiuvanti con età non superiore a 21 anni saranno, rispettivamente, del 19,75% e del 19,84%.Con riferimento, poi, al massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi, l’INPS precisa che per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il valore 2013 è pari a 75.883 euro, mentre, per coloro privi di anzianità contributiva a tale data (quindi iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva) il massimale è pari a 99.034 euro. Le relative aliquote saranno applicate, con i predetti valori, su due scaglioni: il primo fino 45.530,00 euro, il secondo da 45.530,01 euro fino al valore del massimale. Per fare un esempio, nel caso di titolari di attività artigiane con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il contributo previdenziale massimo calcolato su 75.833 euro sarà di 16.808,08 euro, determinato dall’applicazione dell’aliquota del 21,75% fino a 45.530,00 euro, al quale va sommato il risultato dell’aliquota del 22,75% applicata sui restanti 30.353 euro.Infine, le ultime indicazioni presenti nella circ. 24/2013 riguardano i termini e le modalità di versamento dei contributi, da effettuarsi mediante modello F24. Per il versamento delle 4 rate dovute sul minimale di reddito, le scadenze sono fissate per il 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, mentre per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

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