domenica 10 febbraio 2013

Novità in tema di riscossione imposte

1 PREMESSA
Le novità in materia di riscossione previste dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) riguardano, in particolare:• il c.d. “annullamento automatico” delle cartelle interessate da pagamenti, sgravi o altre cause di non esigibilità, che avviene a seguito di un’autodichiarazione del contribuente;• la “rottamazione” dei ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo non superiore a 2.000,00 euro;• i solleciti di pagamento per la riscossione di debiti sino a 1.000,00 euro.2 ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE DI PAGAMENTOÈ stata introdotta una speciale procedura che consente al contribuente di ottenere l’annullamento automatico delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento notificati per imposte sui redditi, IRAP e IVA, in presenza di determinati requisiti.Detto effetto si ottiene presentando all’Agente della riscossione un’apposita autodichiarazione, la quale non prevede particolari modalità.La procedura introdotta dalla L. 228/2012 attiene a ogni tipo di entrata, quindi, in assenza di disposizioni contrarie, può trovare applicazione anche per le cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.L’aspetto interessante della nuova procedura consiste nel fatto che, a seguito dell’auto¬dichiara-zione del contribuente, ogni atto di riscossione o cautelare deve immediatamente bloccarsi, potendo riprendere solo nel momento in cui l’ente creditore comunica l’infondatezza di quanto sostenuto dal contribuente. 2.1 PROCEDURAIl contribuente, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (es. il pignoramento) o cautelare (es. il fermo di beni mobili registrati) può presentare un’autodichiarazione all’Agente della riscossione ove si documenta che sono intervenuti pagamenti, annullamenti ad opera dell’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate o INPS), sospensioni giudiziali o altre cause di non esigibilità del credito.A questo punto, l’Agente della riscossione ne dà notizia all’ente creditore e il debito è annullato in automatico se questi, entro 220 giorni dalla data di invio dell’autodichiarazione del contribuente, non fornisce una risposta.Ferma restando la responsabilità penale contemplata dalla legislazione vigente in caso di falsità di documenti, il contribuente può essere punito con la sanzione dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258,00 euro, se la documentazione prodotta è falsa.2.2 DECORRENZALa procedura descritta opera anche per le dichiarazioni presentate prima dell’1.1.2013 (data di entrata in vigore della L. 228/2012).In tal caso:• entro il 29.3.2013, l’ente creditore deve inviare la comunicazione al debitore e all’Agente della riscossione;• in mancanza, trascorso inutilmente il termine del 6.8.2013, i debiti sono annullati di diritto.3 “ROTTAMAZIONE” DEI RUOLI RESI ESECUTIVI SINO AL 31.12.99La legge di stabilità 2013 ha previsto che tutti i ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99, di importo non superiore a 2.000,00 euro, sono annullati automaticamente se non risultano pagati entro l’1.7.2013.Per appurare se il ruolo è stato reso esecutivo entro il 31.12.99, occorre verificare la data in cui esso è stato sottoscritto, informazione che, di norma, si evince dalla cartella di pagamento.Il limite di 2.000,00 euro deve essere quantificato tenendo conto delle somme richieste a titolo di imposta, delle sanzioni e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.Detto annullamento si verifica, in presenza dei suddetti requisiti, senza la necessità che il debitore invii alcuna comunicazione.4 SOLLECITI DI PAGAMENTO PER LA RISCOSSIONE DI DEBITI SINO A 1.000,00 EUROPrima delle innovazioni apportate dalla legge di stabilità 2013, per poter riscuotere debiti di entità sino a 2.000,00 euro, l’Agente della riscossione avrebbe dovuto inviare al contribuente due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dal primo.Ora, detta prescrizione è stata soppressa, ma, nel contempo, è stato istituito l’obbligo, per le riscossioni di debiti sino a 1.000,00 euro, di inviare un sollecito di pagamento. In tal caso, le azioni cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti) non possono iniziare se non dopo 120 giorni da tale invio.La nuova disposizione si applica in tutte le ipotesi di riscossione coattiva intraprese dopo l’1.1.2013.

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