sabato 16 febbraio 2013

Start up innovative, possibile l’iscrizione anche oltre il 17 febbraio

Le start up innovative già costituite possono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese anche oltre il 17 febbraio; rimane, tuttavia, fermo il termine del 19 dicembre 2012 per il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 25 del DL n. 179/2012 per la qualifica di start up innovativa. Tali chiarimenti sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico con apposito comunicato stampa, emanato in risposta ad un quesito di Infocamere.

In particolare, Infocamere ha posto al Ministero dello Sviluppo economico un quesito relativo all’applicazione delle norme sulle start up innovative, con riferimento a quelle società di capitali che erano già state costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 179/2012 (19 dicembre 2012). Per tali società, è, infatti, previsto un termine di 60 giorni, ai sensi del comma 3 dell’art. 25 del DL n. 179/2012 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato DL, per depositare presso il Registro delle imprese la dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti di start up innovativa, al fine di beneficiare delle misure previste dalla legge. Il termine entro cui depositare tale dichiarazione scadrebbe, quindi, il 17 febbraio 2013.

Non essendo l’interpretazione della norma univoca, Infocamere ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di chiarire se sia possibile, per queste società, depositare la dichiarazione anche nel caso in cui siano decorsi i 60 giorni, vale a dire in data successiva al 17 febbraio 2013.
Riferendosi alla finalità della norma, individuabile nella scelta del legislatore di estendere le misure previste per le nuove start up anche alle imprese già operanti, il Ministero dello Sviluppo economico ha argomentato come la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti sia ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17 febbraio 2013.

Contestualmente, il MISE ha tuttavia precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione), così come il termine di durata massima della start up innovativa (decorrente dalla medesima data), sono invece inderogabili.
Istruzioni nella Guida della Camera di Commercio

Si ricorda che con la Guida operativa della Camera di Commercio, redatta con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, sono stati chiariti gli “adempimenti amministrativi ed informatici sulle nuove imprese dedicate all’innovazione - Legge n. 221 del 17 dicembre 2012”. La Guida fornisce le indicazioni operative per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese nel periodo di prima applicazione della norma, in attesa dell’adeguamento dei decreti sulle specifiche telematiche dei formati delle domande per il Registro delle imprese.

In generale:
- la domanda di iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale mediante Comunicazione unica al Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL;
- la totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, per gli adempimenti nel Registro delle imprese, opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione.
In merito a tale ultimo punto, viene inoltre precisato che, per le società già costituite, l’esenzione vale anche per la presentazione della domanda di iscrizione alla sezione speciale.

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