giovedì 18 aprile 2013

CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

CHIARIMENTI SULLA NUOVA DISCIPLINA DEL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO Con la circ. 29.3.2013 n. 49, l’INPS ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina del lavoro occa¬sionale di tipo accessorio introdotta, con riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, dalla L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.In particolare, l’Istituto si sofferma:• sul nuovo ambito di applicazione della tipologia lavorativa di cui si tratta, oggi non più sog¬get¬to a limitazioni di carattere soggettivo, né oggettivo (con l’eccezione del settore agrico¬lo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico;• sui suddetti limiti economici, oggi non più riferiti al committente, ma al prestatore (e, quindi, più bassi rispetto al passato), “il cui rispetto definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio”.In merito alle caratteristiche dei nuovi buoni lavoro (“orari, numerati progressivamente e datati”) e alla disciplina sanzionatoria, l’INPS richiama quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro (circ. 18/2012 e 4/2013 e nota 3439/2013).Si annunciano, infine, nuove modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.Prestatori di lavoro accessorioPremesso che, in base alle nuove disposizioni, il lavoro accessorio può ora essere utilizzato per ogni tipo di attività e con qualsiasi soggetto, l’INPS precisa che:• l’impiego di studenti non universitari, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un isti¬tu¬to scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito solo il sabato e la domenica e du¬rante le vacanze (natalizie, pasquali, estive);• tra i pensionati che possono beneficiare del lavoro accessorio rientrano i titolari di qualsiasi trat¬tamento compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa (con esclusione, dun¬que, dei titolari di trattamento di inabilità);• il DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha reintrodotto, per l’anno 2013, la possibilità di impie-gare nel lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;segue • con riferimento ai lavoratori stranieri, è prevista l’inclusione del reddito da lavoro accessorio nella determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del per¬messo di soggiorno;• in caso di utilizzo di lavoratori del pubblico impiego, restano fermi i limiti di cui all’art. 53 del DLgs. 165/2001, che prevede la richiesta di autorizzazione all’Amministrazione di apparte¬nenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”.Committenti di lavoro accessorioAl riguardo, la circolare in commento specifica che:• alla categoria degli “imprenditori commerciali” può essere ricondotto qualsiasi soggetto, per¬sona fisica e giuridica, che operi su un determinato mercato, per la produzione, la ge-stio¬ne o la distribuzione di beni e servizi;• per committenti “professionisti” si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, siano essi iscritti agli Ordini professionali, anche se assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell’Ordine, ovvero titolari di partita IVA non iscritti alle Casse, ma alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;• al regime previsto per “imprenditori commerciali” e “professionisti” sono assoggettate an-che le imprese familiari di cui all’art. 230-bis c.c.;• ai committenti pubblici è richiesto, oltre al rispetto del limite economico fissato in generale, anche l’osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.Passando alle specificità del settore agricolo, si distingue tra:• le aziende con volume d’affari superiore a 7.000,00 euro, per le quali il ricorso al lavoro accessorio è consentito soltanto per le attività agricole (principali e connesse) stagionali ed esclusivamente tramite l’utilizzo di pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni (oltre ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito, abilitati ad operare, per il 2013, entro il limite di 3.000 euro, in qualunque settore);• i produttori agricoli con volume d’affari inferiore, i quali possono, invece, utilizzare il sistema dei buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche non stagionale, con qualsiasi ti¬po¬logia di prestatore, purché non sia stato iscritto, nell’anno precedente, negli elenchi ana¬grafici dei lavoratori agricoli.Limiti economiciAi fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, è previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:• nella generalità dei casi (ivi compreso l’impiego nel settore agricolo), a 5.000,00 euro nel cor¬so di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 6.666,00 euro lordi;• in caso di committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti” (come sopra definiti), an¬che all’ulteriore limite di 2.000,00 euro, con riferimento a ciascun committente, da inten-der¬si come importo netto per il prestatore, pari quindi a 2.666,00 lordi;• a 3.000,00 euro per anno solare per i prestatori percettori di prestazioni integrative del sa-lario o di sostegno al reddito, da intendersi come importo netto per il prestatore, corri-spon¬denti a 4.000,00 euro lordi.Disciplina transitoriaL’INPS ribadisce che, fino al 17.5.2013, continuerà ad essere applicata la normativa previ¬gen-te:• a tutti i buoni lavoro già in possesso dei committenti o, comunque, già acquistati alla data del 17.7.2012, anche con riferimento a prestazioni in corso o da avviare;• nei casi di versamento per l’acquisto di voucher effettuato dopo il 18.7.2012, ma con riferi¬men¬to a prestazioni per le quali la comunicazione di avvio fosse stata effettuata antece¬den¬temente a tale data.

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