sabato 4 maggio 2013
Prescrizione di fatture e parcelle.
Prescrizione di fatture e parcelle.Fatture e parcelle non pagate? Siamo alle solite, vero? Sempre la stessa storia. Ma quali sono i termini prescrizionali? E quando decade il diritto ad incassare?Prima di entrare nel merito, una piccola precisazione è d’obbligo. Chiariamo, prima di tutto, la differenza tra prescrizione e decadenza.La prima (prescrizione) è un mezzo con cui il nostro ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.La seconda (decadenza) consiste nella perdita della possibilità di esercitare il diritto per mancato esercizio del termine perentorio. Due termini simili ma giuridicamente differenti. Ma non voglio farti una lezione di diritto, voglio solo spiegarti in parole semplici entro quanto tempo si prescrivono le fatture e le parcelle.Cominciamo dalle prime.Le fatture commerciali, generalmente, si prescrivono dopo 5 anni dall’emissione, salvo atti che interrompono tali termini (vedi articolo 2948 del Codice Civile). In caso di contratto scritto, convenzionalmente può essere previsto il computo degli interessi.In mancanza di contratto e se il rapporto è fra imprese, si applica il disposto della L. 231/2002 (applicazione degli interessi di mora).Nel caso invece di rapporto tra impresa e privato e non vi è nessun contratto scritto, si applica l’interesse legale.Nel caso di fatture commerciali emesse da commercianti a consumatori finali per la vendita di merci o prestazioni di servizi, la prescrizione è di un anno, così come previsto dall’articolo 2955 del Codice Civile.Per interrompere la prescrizione, basta invece inviare una semplice raccomandata con cui si sollecita il pagamento.Per quanto riguarda invece le parcelle dei professionisti, l’articolo 2956 del Codice Civile prevede in 3 anni la prescrizione presuntiva delle stesse. In linea generale, questo termine decorre dalla prestazione.Per gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali invece il termine può decorrere dalla sentenza passata in giudicato, dall’accordo conciliativo o dalla revoca del mandato professionale. Per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
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