mercoledì 15 maggio 2013

Soci lavoratori e amministatori di srl, doppia contribuzione a certe condizioni

Soci lavoratori e amministatori di srl, doppia contribuzione a certe condizioni.La norma, contenuta nell’art. 1, comma 208 della L. 662/96, che sancisce, per i soggetti che esercitino contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di imposizione contributiva, l’iscrizione alla sola gestione prevista per l’attività prevalente, continua ad essere oggetto di richieste di chiarimenti, cui l’INPS ha cercato di rispondere ieri, con la circolare n. 78.Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 12, comma 11 del DL 78/2010, la norma di interpretazione autentica del citato comma 208, che, discostandosi dall’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 3240/2010) e recependo la tesi dell’INPS, ha stabilito che:- le attività autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, sono solo le attività aventi natura imprenditoriale ex art. 2195 c.c., quali quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti Gestioni dell’INPS (si pensi, ad esempio, ai commercianti che svolgano anche attività di artigiano);- restano, invece, escluse dall’applicazione di tale principio le attività autonome non imprenditoriali o di collaborazione coordinata e continuativa per le quali sia obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della L. 335/95 (co.co.co. quali gli amministratori di società, lavoratori a progetto, professionisti senza Cassa, ecc.).Pertanto, in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata – il caso più ricorrente è quello dei soci lavoratori di srl commerciali che, al contempo, siano anche amministratori – non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del criterio dell’“attività prevalente”, ma le due attività rimangono, anche sotto il profilo previdenziale, distinte ed autonome, con conseguente possibile soggezione al prelievo contributivo nell’ambito di entrambe le Gestioni (Gestione INPS dei commercianti/artigiani/coltivatori diretti e Gestione separata), ove, naturalmente, ne sussistano i rispettivi presupposti.Anche nell’attuale contesto normativo, infatti – affermata la compatibilità astratta delle due iscrizioni e superato l’orientamento che richiedeva di procedere ad un giudizio comparativo (c.d. giudizio di prevalenza ex comma 208) al fine di individuare la Gestione cui pagare i contributi – resta la necessità di riscontrare, nell’attività effettivamente svolta dall’interessato, i requisiti (in particolare, la partecipazione personale ed abituale al lavoro aziendale) che possano condurre all’iscrizione dello stesso, oltre che alla Gestione separata (obbligatoria ogniqualvolta si sia titolari di determinati tipi di reddito, quali, ad esempio, redditi assimilati al lavoro dipendente derivanti dall’ufficio di amministratore), anche ad una delle Gestioni INPS dei lavoratori autonomi (si vedano “Soci amministratori di srl, Gestione commercianti e separata cumulabili” del 5 aprile 2012 e “È costituzionale la doppia contribuzione per soci amministratori di srl” del 27 gennaio 2012).Rilevato come la giurisprudenza si sia ormai uniformata alla suesposta impostazione (tra le altre, Cass. nn. 8666/2013 e 17076/2011), l’Istituto di previdenza, sul quale grava l’onere probatorio al riguardo, si sofferma, quindi, sulle modalità di accertamento (non soltanto documentali, ma anche basate su accertamenti in loco) dei suddetti requisiti. Innanzitutto, si ricorda che sono soci lavoratori coloro che svolgano un’attività rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e che, comunque, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, “posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. n. 5360/2012).Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 126/2011), inoltre, i “connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo”, potendo ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni ovvero un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituente lo scopo aziendale. È, quindi, evidente che si tratta di una valutazione complessa, soprattutto nelle realtà più piccole. Rilevante, ai fini della valutazione, può indubbiamente essere la presenza di dipendenti o collaboratori.Valutazione complessa, specie nelle realtà più piccoleSu un altro fronte, vengono in considerazione anche i chiarimenti forniti dalla circolare in esame con riguardo agli “oneri accessori”. In effetti, l’art. 12, comma 11 del DL 78/2010, passato, su questo punto, anche al vaglio della Consulta (Corte Cost. nn. 15/2012 e 32/2013), essendo una disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, dotata, quindi, di efficacia retroattiva, deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai periodi contributivi ancora recuperabili, entro i termini prescrizionali.Con riferimento ai casi in cui vi sia la necessità di provvedere alla “regolarizzazione” di inadempienze contributive relative a periodi pregressi, l’INPS, in considerazione dei contrastanti orientamenti sulla legittimità della doppia contribuzione, che hanno preceduto l’intervento del DL 78/2010, conferma tuttavia l’applicabilità dell’art. 116, comma 15 della L. 388/2000, il quale prevede che, su domanda dell’interessato e fermo restando l’integrale pagamento dei contributi dovuti, possa essere disposta la riduzione sino alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili previste per il mancato o ritardato pagamento di contributi. Ciò allorché risulti, appunto, come nelle ipotesi in esame, che l’inadempimento sia stato causato da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi.

Nessun commento:

Posta un commento