Decreto «Fare» pronto per la Gazzetta Ufficiale
Con
qualche giorno di ritardo rispetto a quanto era lecito attendersi, il
decreto “Fare” dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale a breve, dopo le
ultime limature tecniche al testo.
Diverse sono le novità,
almeno rispetto alle bozze che erano circolate nei giorni scorsi, a
ridosso del Consiglio dei Ministri di sabato.
Innanzitutto l’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e
subappalti riguarda solo l’IVA e non anche le ritenute.
Il decreto
modifica il comma 28 dell’art. 35 del DL 223/2006, il quale prevederà
che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponda in
solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del
corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in
relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di
subappalto.
La norma non contiene disposizioni specifiche con
riguardo alla decorrenza, che sarà pertanto aggangiata all’entrata in
vigore generale del provvedimento, il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione in G.U. del decreto.
La modifica in esame,
per il principio del favor rei, dovrebbe far cadere le sanzioni per le
violazioni commesse ante decreto, sanzioni molto pesanti, da 5.000 a
200.000 euro, nel caso in cui il committente non abbia rispettato le
disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo e i
versamenti all’Erario dell’IVA non siano stati correttamente eseguiti
dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Più delicato potrebbe essere
il discorso per la responsabilità solidale, rispetto alla quale dovrebbe
essere indagata un’eventuale natura sanzionatoria, al fine di capire se
possa considerarsi comunque superata, al pari delle sanzioni dirette.
Importanti novità sono state introdotte anche sul versante della dilazione dei ruoli.
Per prima cosa, la decadenza dal beneficio non si verifica più per
l’omesso pagamento di due rate consecutive, bensì di otto rate, anche
non consecutive.
Poi, è contemplata la possibilità di aumentare il
numero delle rate sino a 120 mensili, se il contribuente dimostra la
comprovata grave situazione di difficoltà finanziaria dovuta a cause
esterne alla sua volontà.
Con specifico riferimento a quest’ultimo
punto, dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo da parte del
Ministero dell’Economia e delle finanze.
È quindi inibita la
possibilità, per Equitalia, di pignorare l’unica casa di abitazione del
contribuente (ove questi vi risieda anagraficamente), con l’eccezione
degli immobili di lusso.
Come regola generale, l’espropriazione non
sarà possibile per i debiti di importo complessivo sino a 120.000 euro,
in luogo degli attuali 20.000 euro.
Invece, per l’ipoteca non solo
rimane il limite dei 20.000 euro, ma è previsto che sarà adottabile
anche in relazione alla casa di abitazione.
Confermate anche le novità in materia di tassazione delle transazioni finanziarie.
Viene sostituito il comma 497 dell’art. 1 della L. 228/2012, prevedendo
che, nel caso di derivati, l’imposta si applica alle transazioni
concluse a decorrere dal 1° settembre 2013.
Cambia anche la disciplina transitoria dei versamenti.
L’imposta dovuta sui trasferimenti effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.
L’imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e
valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata
entro il 16 ottobre 2013.
Nessun commento:
Posta un commento