sabato 22 giugno 2013

Decreto «Fare» pronto per la Gazzetta Ufficiale

Con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto era lecito attendersi, il decreto “Fare” dovrebbe approdare in Gazzetta Ufficiale a breve, dopo le ultime limature tecniche al testo.

Diverse sono le novità, almeno rispetto alle bozze che erano circolate nei giorni scorsi, a ridosso del Consiglio dei Ministri di sabato.

Innanzitutto l’abrogazione della responsabilità solidale negli appalti e subappalti riguarda solo l’IVA e non anche le ritenute.
Il decreto modifica il comma 28 dell’art. 35 del DL 223/2006, il quale prevederà che, in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
La norma non contiene disposizioni specifiche con riguardo alla decorrenza, che sarà pertanto aggangiata all’entrata in vigore generale del provvedimento, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. del decreto.

La modifica in esame, per il principio del favor rei, dovrebbe far cadere le sanzioni per le violazioni commesse ante decreto, sanzioni molto pesanti, da 5.000 a 200.000 euro, nel caso in cui il committente non abbia rispettato le disposizioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo e i versamenti all’Erario dell’IVA non siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Più delicato potrebbe essere il discorso per la responsabilità solidale, rispetto alla quale dovrebbe essere indagata un’eventuale natura sanzionatoria, al fine di capire se possa considerarsi comunque superata, al pari delle sanzioni dirette.

Importanti novità sono state introdotte anche sul versante della dilazione dei ruoli.
Per prima cosa, la decadenza dal beneficio non si verifica più per l’omesso pagamento di due rate consecutive, bensì di otto rate, anche non consecutive.
Poi, è contemplata la possibilità di aumentare il numero delle rate sino a 120 mensili, se il contribuente dimostra la comprovata grave situazione di difficoltà finanziaria dovuta a cause esterne alla sua volontà.
Con specifico riferimento a quest’ultimo punto, dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle finanze.

È quindi inibita la possibilità, per Equitalia, di pignorare l’unica casa di abitazione del contribuente (ove questi vi risieda anagraficamente), con l’eccezione degli immobili di lusso.
Come regola generale, l’espropriazione non sarà possibile per i debiti di importo complessivo sino a 120.000 euro, in luogo degli attuali 20.000 euro.
Invece, per l’ipoteca non solo rimane il limite dei 20.000 euro, ma è previsto che sarà adottabile anche in relazione alla casa di abitazione.

Confermate anche le novità in materia di tassazione delle transazioni finanziarie.
Viene sostituito il comma 497 dell’art. 1 della L. 228/2012, prevedendo che, nel caso di derivati, l’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° settembre 2013.
Cambia anche la disciplina transitoria dei versamenti.
L’imposta dovuta sui trasferimenti effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.
L’imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013.

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