Decadenza dalla dilazione solo se non si pagano otto rate
Il
DL “Fare” contiene importanti modifiche in tema di dilazione delle
somme iscritte a ruolo, o affidate ad Equitalia a seguito di
accertamenti esecutivi.
Per prima cosa, è necessario evidenziare,
per prevenire ogni malinteso, che, come criterio generale, il periodo
massimo di differimento degli importi rimane di 72 rate mensili, ovvero
di sei anni.
Questo lasso temporale, in base alle novità apportate a
suo tempo dal DL 16/2012, può essere prorogato per un ulteriore periodo
e sino a 72 mesi, in caso di dimostrato peggioramento della situazione
economica del contribuente.
Ora,
grazie alle modifiche del DL “Fare” all’art. 19 del DPR 602/73, sia la
rateazione ordinaria che quella prorogata possono essere aumentate fino a
120 rate mensili, ovvero per un periodo massimo di dieci anni.
Ciò a condizione che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla
propria volontà, “in una comprovata e grave situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica”.
Il legislatore fornisce altresì la definizione di grave situazione di difficoltà, specificando che occorre:
- l’accertata impossibilità di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario;
- la valutazione circa la solvibilità del contribuente in relazione al piano di dilazione concedibile.
Le nuove disposizioni devono essere oggetto di un decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di conversione del decreto legge.
Alla luce di ciò, si configurano, sostanzialmente, tre tipi di rateazione:
- quella “normale”, ove il contribuente che, secondo quanto indicato
dalle varie direttive di Equitalia, dimostra di essere in difficoltà,
può ottenere il differimento del debito in un massimo di 72 rate
mensili;
- quella “prorogata”, ove, se c’è un peggioramento della
situazione di difficoltà e non è intervenuta decadenza, la dilazione può
essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo sino a 72
mesi;
- quella che potremmo definire “aumentata”, dove, in presenza
di grave situazione di difficoltà finanziaria dovuta alla congiuntura
economica, ci può essere un aumento fino a 120 rate mensili.
Prossima l’emanazione del decreto attuativo
Le altre modifiche concernono le cause di decadenza dalla dilazione.
In futuro, il contribuente decade se non vengono onorate otto rate del piano, anche non consecutive.
Attualmente, invece, la decadenza si verifica solo se non vengono
pagate due rate consecutive del piano, mentre prima del DL 16/2012 essa
avveniva ove non fossero state pagate due rate, anche non consecutive.
È interessante interrogarsi sul carattere retroattivo del mutamento di norma circa la decadenza.
Essendo una disposizione di carattere procedurale, essa può ritenersi,
in difetto di specifica previsione di legge (magari contenuta nel
decreto medesimo, di cui non si ha ancora il testo definitivo, o nella
legge di conversione), retroattiva, quindi i contribuenti considerati
decaduti per mancato pagamento di due rate (siano esse consecutive o
meno) dovrebbero potere ripresentare la domanda, o, comunque, essere
ammessi alla dilazione in virtù della modifiche apportate dal DL “Fare”.
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