sabato 22 giugno 2013

In Gazzetta il decreto «Fare», agevolati impianti e macchinariIn Gazzetta il decreto «Fare»

In Gazzetta il decreto «Fare», agevolati impianti e macchinari

Sul Supplemento Ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 di ieri è stato pubblicato il DL 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto “Fare”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso). Il provvedimento entra in vigore a partire da oggi.

Tra le misure contenute nel DL, l’art. 2 introduce misure agevolative per le PMI che intendono acquistarenuovi impianti e macchinari. Nello specifico, la disposizione prevede che le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche aderenti alla convenzione e possono avere una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e un importo massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, eventualmente frazionabile su più iniziative di importo unitario non inferiore a 200.000 euro.

I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili, individuati da un apposito decreto di prossima emanazione.
Con riferimento a tale agevolazione, è prevista l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., di un apposito plafond di risorse finanziarie, derivanti dal risparmio postale, che saranno impiegate dalla stessa Cassa, per le finalità dell’art. 3, comma 4-bis del DL 5/2009, per fornire provvista al sistema bancario da destinare alla concessione di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese che intendono acquistare macchinari, impianti e attrezzature produttivi.

Da ultimo, è previsto che i finanziamenti concessi nell’ambito dell’illustrata iniziativa possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, rinviando a un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, la disciplina di specifiche priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia pubblica sui predetti finanziamenti.
Contributo sugli interessi

Come precisato nella Relazione tecnica, al fine di rafforzare l’efficacia dell’iniziativa, alle imprese che accedono ai predetti finanziamenti bancari il Ministero dello Sviluppo economico concede anche un contributo.

Si tratta, più precisamente, di un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti, nella misura massima e con le modalità stabilite con apposito decreto. I limiti per la determinazione del contributo erogabile alla singola impresa – nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria applicabile e dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 – è fissato con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il contributo è materialmente erogato alle imprese beneficiarie in più quote, determinate in relazione alla effettiva durata del finanziamento.

Quanto agli stanziamenti, tenuto conto dell’andamento della stima del fabbisogno finanziario per l’erogazione del contributo e della possibilità di incrementare la provvista di Cassa depositi e prestiti fino a 5 miliardi, in funzione delle risorse disponibili e degli esiti del monitoraggio, il comma 8 autorizza una spesa a fronte di tali oneri, parzialmente rimodulata rispetto al fabbisogno illustrato, nel limite massimo di 7,5 milioni di euro per l’anno 2014, 21 milioni di euro per l’anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, 17 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni per il 2021.

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