In Gazzetta il decreto «Fare», agevolati impianti e macchinariIn Gazzetta il decreto «Fare»
In Gazzetta il decreto «Fare», agevolati impianti e macchinari
Sul Supplemento Ordinario n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 di ieri
è stato pubblicato il DL 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. decreto “Fare”,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 giugno scorso). Il
provvedimento entra in vigore a partire da oggi.
Tra le misure
contenute nel DL, l’art. 2 introduce misure agevolative per le PMI che
intendono acquistarenuovi impianti e macchinari. Nello specifico, la
disposizione prevede che le piccole e medie imprese, come individuate
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003,
possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per
l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.
I finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche
aderenti alla convenzione e possono avere una durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e un importo massimo complessivo non
superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria,
eventualmente frazionabile su più iniziative di importo unitario non
inferiore a 200.000 euro.
I predetti finanziamenti possono
coprire fino al 100% dei costi ammissibili, individuati da un apposito
decreto di prossima emanazione.
Con riferimento a tale agevolazione,
è prevista l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa
depositi e prestiti S.p.A., di un apposito plafond di risorse
finanziarie, derivanti dal risparmio postale, che saranno impiegate
dalla stessa Cassa, per le finalità dell’art. 3, comma 4-bis del DL
5/2009, per fornire provvista al sistema bancario da destinare alla
concessione di finanziamenti in favore di piccole e medie imprese che
intendono acquistare macchinari, impianti e attrezzature produttivi.
Da ultimo, è previsto che i finanziamenti concessi nell’ambito
dell’illustrata iniziativa possano essere assistiti dalla garanzia del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura
massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento, rinviando a un
successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze, la disciplina di
specifiche priorità di accesso e modalità semplificate di concessione
della garanzia pubblica sui predetti finanziamenti.
Contributo sugli interessi
Come precisato nella Relazione tecnica, al fine di rafforzare
l’efficacia dell’iniziativa, alle imprese che accedono ai predetti
finanziamenti bancari il Ministero dello Sviluppo economico concede
anche un contributo.
Si tratta, più precisamente, di un
contributo, rapportato agli interessi calcolati sui predetti
finanziamenti, nella misura massima e con le modalità stabilite con
apposito decreto. I limiti per la determinazione del contributo
erogabile alla singola impresa – nel rispetto delle intensità massime di
aiuto previste dalla disciplina comunitaria applicabile e
dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 – è fissato con apposito
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle finanze.
Il contributo è
materialmente erogato alle imprese beneficiarie in più quote,
determinate in relazione alla effettiva durata del finanziamento.
Quanto agli stanziamenti, tenuto conto dell’andamento della stima del
fabbisogno finanziario per l’erogazione del contributo e della
possibilità di incrementare la provvista di Cassa depositi e prestiti
fino a 5 miliardi, in funzione delle risorse disponibili e degli esiti
del monitoraggio, il comma 8 autorizza una spesa a fronte di tali oneri,
parzialmente rimodulata rispetto al fabbisogno illustrato, nel limite
massimo di 7,5 milioni di euro per l’anno 2014, 21 milioni di euro per
l’anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018
e 2019, 17 milioni di euro nel 2020 e 6 milioni per il 2021.
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