venerdì 17 ottobre 2014

Nuova rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

Nuova rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni


L’art. 44 del disegno di legge di stabilità 2015 ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2015, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Come noto tra gli operatori, si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni.
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2015:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Per valutare la convenienza del regime, le imposte sostitutive sopracitate dovranno essere confrontate con la nuova tassazione al 26% per i capital gain sulle partecipazioni non qualificate e l’imposizione IRPEF per il 49,72% per le partecipazioni qualificate.

Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione è possibile:
- detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita l’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

Nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa a una rivalutazione precedente a quella in argomento, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione a un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.

In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per cui non si applica la disposizione che consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Possibili miglioramenti per la disciplina

Osservando il testo del Ddl. che approva la nuova proroga della disciplina, si rileva che nulla è stato fatto per correggere alcuni aspetti che talvolta la rendono incoerente da un punto di vista sistematico.
Si pensi, ad esempio, al consolidamento dell’usufrutto nella nuda proprietà di una partecipazione.

Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 6 novembre 2002 n. 81 e 13 febbraio 2006 n. 6, i contribuenti possono procedere alla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni detenute a titolo di nuda proprietà oppure di usufrutto.
Tuttavia, occorre tenere presente che il consolidamento dell’usufrutto non retroagisce al momento dell’acquisto della nuda proprietà. Pertanto, qualora il consolidamento avvenga successivamente alla data di riferimento dell’agevolazione (ossia, il 1° gennaio 2015), la rideterminazione dei valori sarà riconosciuta solo con riferimento al diritto di nuda proprietà esistente in tale data.

Inoltre, con l’attuale formulazione della norma, la rideterminazione del costo della partecipazione risulterà persa anche se verrà posta in essere dall’usufruttuario: infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2006 n. 6 (§ 8.1) ha chiarito che, in caso di decesso dell’usufruttuario di una partecipazione, il “nuovo” pieno proprietario non può assumere come costo della partecipazione il valore rideterminato del diritto di usufrutto, in quanto la partecipazione viene acquisita a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamente con l’estinzione dell’usufrutto.

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