giovedì 16 ottobre 2014

Nella legge di stabilità, restyling dei regimi agevolati

Contrariamente all’annunciato proposito di mettere mano ai regimi agevolati solo con provvedimenti attuativi della delega fiscale, il Ddl. di stabilità 2015, all’art. 9, introduce il nuovo “regime fiscale agevolato per autonomi”.
Il nuovo regime prenderà il posto, a decorrere dal 2015, del regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e degli “ex minimi”, abrogando le norme istitutive (rispettivamente, l’art. 13 della L. 388/2000, l’art. 27 del DL 98/2011, l’art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007). Ad una prima analisi, peraltro, il regime, pur introducendo significative novità, mantiene alcune caratteristiche tipiche dei regimi che intende sostituire.

Per accedere al regime, riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (incluse le imprese familiari), devono sussistere, nell’anno precedente, i seguenti contemporanei requisiti:
- ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a limiti predeterminati, indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (non sono computati i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli studi di settore);
- sostenimento di spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e assimilato di ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi;
- sostenimento di spese per beni strumentali non superiori a 20.000 euro, al lordo degli ammortamenti (inclusi: i beni in leasing, locazione, noleggio e comodato, il 50% dei beni ad uso promiscuo; esclusi: i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione).

Sono comunque esclusi dal regime forfetario:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che risiedono in uno degli Stati Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto (vengono così recepite le modifiche della legge europea 2013-bis, non ancora approvata in via definitiva);
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero a srl in regime di trasparenza.

I predetti soggetti:
- sono esclusi da IVA, IRAP, studi di settore e parametri;
- determinano il reddito, assoggettato a un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15%, applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti i coefficienti di redditività indicati nell’allegato alla legge di stabilità, diversificati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata;
- non vedono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
- non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del DPR 600/73 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, sui redditi di lavoro autonomo, ecc.); tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
- possono applicare il regime fino a quando ne possiedono i requisiti (quindi, nessun limite di durata).

Per i soggetti che avviano ex novo un’attività (i quali possono applicare da subito il regime forfetario effettuando apposita segnalazione nel modello AA9/11) e che soddisfano determinate condizioni, è prevista un’ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile determinato dall’applicazione del coefficiente di redditività. In sostanza tali soggetti potrebbero applicare l’aliquota d’imposta sostitutiva del 15% sui 2/3 del predetto reddito. Il beneficio è accordato solo se:
- il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

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