lunedì 2 marzo 2015

Iva e ritenute, le soglie di evasione fiscale tornano sotto esame

L'intervento sulla soglia del 3% di non punibilità (con un ripensamento o uno stralcio) è in cima alla lista delle modifiche allo schema di Dlgs sulla certezza del diritto. Ma lo scontro politico sollevato sulla norma «salva-Berlusconi» (come è stata ribattezzata dalle cronache di questi giorni) potrebbe condurre a una revisione o almeno a rimettere sotto esame alcune delle modifiche inserite nel testo nel Consiglio dei ministri del 24 dicembre scorso. Si tratta soprattutto delle soglie che fanno scattare il penale in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute (certificate e dichiarate): in entrambi i casi lo schema di provvedimento triplica l'importo attuale, portandolo da 50mila a 150mila euro, anche in considerazione dell'impennata di questi reati negli ultimi anni a causa della crisi economica. Ma non sono mancate perplessità (anche nei giorni precedenti al via libera del Governo) sulla fissazione di una soglia minima di mille euro per le false fatture e della riscrittura delle regole sul raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti. Ma andiamo con ordine.

Reati «depotenziati»
La soglia del 3% di non punibilità penale e l'introduzione di una maxi-sanzione amministrativa per gli evasori ha una portata che va al di là dell'«aiuto» all'ex premier Berlusconi. La genericità della disposizione introdotta nell'ultimo giro di tavolo del decreto sulla certezza del diritto e il fatto che trovi applicazione a tutti i reati dalla frodi più rilevanti elle forme di evasione più contenuta, sterilizza di fatto l'intero impianto del nuovo decreto sulla riforma dei reati tributari.

Un impianto che poggia sulla revisione o sull'introduzione ex novo delle soglie di non punibilità e ha come obiettivo dichiarato quello di colpire l'evasione più rilevante e soprattutto i reati di frode fiscale. In sostanza l'evasione più importante e più dannosa per le casse e per la collettività verrebbe esclusa dalla punibilità penale. Se si considera un imponibile Ires di un miliardo di euro, la soglia del 3% creerebbe un nuovo scudo di non punibilità anche in presenza di false fatture e frodi fiscali su almeno 30 milioni di imposta sottratta al fisco.

Le due posizioni
Le nuove soglie sulle frodi fiscali e sugli omessi versamenti Iva o o sulle ritenute, come tra l'altro evidenziato ieri dall'ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, rappresentano il vero terreno di confronto sulla bontà e l'efficacia del provvedimento.

Secondo i più intransigenti sul mantenere alta la guardia nei confronti della punibilità penale per chi si macchia di reati tributari il decreto mette a serio rischio l'effetto di deterrenza delle norme in vigore - seppur riviste e corrette nel tempo - dal 2000.

Sull'altra sponda c'è chi propone di mitigare la repressione penale-tributaria. A partire dalle imprese che sugli omessi versamenti delle ritenute e dell'Iva, soprattutto negli ultimi anni di crisi, hanno chiesto a più riprese una netta distinzione tra evasione «di necessità» o la piccola evasione dalle frodi fiscali. Del resto, con l'intervento ipotizzato nello schema di Dlgs si potrebbe arrivare a un abbattimento di un terzo dei fascicoli nelle Procure sugli omessi versamenti (si veda Il Sole 24 Ore del 28 dicembre).

I tempi extra per i controlli
Altro nodo è il raddoppio dei tempi per i controlli. Nel testo uscito dal Consiglio dei ministri è sparito il riferimento al regime transitorio (ipotesi circolata nei giorni precedenti) per il 2015 e il 2016, che avrebbe consentito al fisco la presentazione o la trasmissione della denuncia rispettivamente entro due anni e un anno dal termine di decadenza.

Nessun commento:

Posta un commento